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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24005/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 ottobre 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli del 9.6.2010, irrevocabile dal 24.1.2012, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di traffico di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dall'agosto 1999 all'aprile 2000 in [OSCURATO:PERSONA] e altrove; 2) sentenza della Corte di appello di Napoli del 14.11.2013, irrevocabile dal 14.4.2015, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di possesso e di fabbricazione di documenti di identificazione falsi, commesso il 31.3.2012 in Marano di Napoli; 3) sentenza della Corte di appello di Napoli del 24.1.2017, irrevocabile dal 26.9.2018, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Napoli sin dai primi anni 2000, con condotta perdurante; 4) sentenza della Corte di appello di Napoli del 20.5.2019, irrevocabile dal 24.9.2020, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per avere partecipato all'associazione camorristica clan [OSCURATO:PERSONA], operante in Napoli nel quartiere Miano dal 2005 con condotta perdurante.

2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia del condannato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Giacomo lana, hanno proposto, con due distinti atti, ricorso per cassazione.

3. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a sua firma, ha formulato due distinti motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto "mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 186 disp att. cod. proc. pen., per avere motivato la mancanza del dedotto nesso di continuazione, senza avere acquisito (anche di ufficio) tutte le sentenze da cui trarre i concreti elementi indicatori della sussistenza o meno del vincolo invocato, ma solo - in particolare, per ciò che concerne la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 26.10.2015 e quella della Corte di appello di Napoli in data 24 gennaio 2017, di condanna per il delitto associativo ex art. 74 DPR 309/90 - un mero estratto relativo alla sola specifica posizione del ricorrente, che non comprende la rilevante trattazione, contenuta in dette sentenze, delle strettissime relazioni correnti tra le due associazioni (quella ex art. 74 d.P.R. 309/90 e quella ex art. 416-bis cod. pen.), in ordine alle quali si era chiesto il riconoscimento della continuazione".3.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto "violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 81 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen".

Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non avrebbe svolto un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori della identità del disegno criminoso ispiratore, escludendola sulla scorta di singoli elementi non pertinenti, frutto di travisamenti della prova e, altresì, omettendo di fornire risposte alle specifiche deduzioni dell'istante.

Più specificamente, quanto al dedotto profilo della contestualità temporale di adesione del Cardillo alle due organizzazioni criminali in parola, il Giudice dell'esecuzione avrebbe travisato il tenore letterale della sentenza definitiva di condanna per il delitto di partecipazione all'associazione camorristica, omettendo di valutare quanto detta pronuncia aveva affermato, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Grimaldi, Torino e [OSCURATO:PERSONA], circa la non inverosimiglianza della circostanza secondo cui il Cardillo avesse "incominciato a gestire la droga quale affiliato al clan [OSCURATO:PERSONA] sin da epoca molto risalente, cioè quando lui era giovanissimo"; inoltre, la citata sentenza non avrebbe fissato al 2005 l'affiliazione del Cardillo (né la nascita del clan [OSCURATO:PERSONA]), avendo giudicato solo il segmento di condotta associativa accertato a partire dal 2005, con la conseguenza che qualsiasi ulteriore conclusione costituirebbe un travisamento delle risultanze probatorie; inoltre la citata decisione, pur non pronunciandosi sulla data di nascita del clan [OSCURATO:PERSONA], aveva richiamato altra pronuncia che ne aveva attestato l'esistenza da epoca precedente al 2000; ancora, il Giudice dell'esecuzione avrebbe travisato per omissione il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva collocato il momento di affiliazione del Cardillo al clan camorristico in epoca precedente al 2000, in coincidenza con l'affiliazione dello stesso all'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti).

Con riferimento all'identità del disegno criminoso dei reati in materia di sostanze stupefacenti, secondo la difesa, l'ordinanza sarebbe frutto di evidente travisamento della prova, atteso che: non risulterebbe che il reato di spaccio sia stato commesso dal Cardillo avvalendosi di un clan camorristico diverso (il clan Contini); risulterebbe, invece, che il Cardillo in [OSCURATO:PERSONA] non aveva venduto sostanza stupefacente, ma l'aveva acquistata; inoltre le sentenze di merito avrebbero pacificamente riconosciuto che il clan [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'alleanza di Secondigliano, aveva rapporti anche con esponenti del clan Contini.

Anche con riguardo all'esclusione del medesimo disegno criminoso tra i reati associativi e quello di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi - sempre secondo la difesa - sarebbe palesemente illogico ritenere che "l'arresto e la latitanza siano sopravvenienze impreviste e imprevedibili, cosicché la decisione di munirsi di documenti falsi debba considerarsi estemporanea".

4. L'avvocato lana, nell'atto di ricorso a sua firma, ha formulato tre distinti motivi di impugnazione.

4.1. Con il primo motivo, ha dedotto, "ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in combinato disposto dell'art. 125 cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90".

Ha evidenziato che l'ordinanza impugnata contrasterebbe con la stessa ricostruzione del ruolo e della vicenda personale del Cardillo cristallizzata nelle sentenze di merito; in particolare, il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Grimaldi (di cui ha riportato ampi stralci), relative al momento di affiliazione del Cardillo al clan camorristico, sostanzialmente in coincidenza con l'affiliazione dello stesso all'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

4.2. Con il secondo rriotivo, ha dedotto, "ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in combinato disposto dell'art. 125 cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/90".

Ha, in proposito, osservato che le condotte poste in essere dal Cardillo e accertate con le sentenze riguardanti i reati in materia di droga, oltre che omogenee, sarebbero state commesse in un contesto territoriale più ampio e sarebbero state funzionali alla realizzazione di un preciso e medesimo disegno criminoso, quello cioè di espandere l'area di egemonia del clan [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, di non essere identificato dalle Forze dell'Ordine, diversificando il territorio di riferimento.

4.3. Con il terzo motivo, ha dedotto, "ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in combinato disposto degli artt. 125 cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen., 476, 482 cod. pen., 497-bis, comma 2, 648 cod. pen.,74 d.P.R. 309/90 e con 416-bis cod. pen.".

Secondo la difesa, la decisione del Giudice dell'esecuzione di escludere la preventiva programmazione del reato di falso sarebbe illogica atteso che proprio la reiterata commissione di fatti illeciti avrebbe indotto il Cardillo a prevedere la necessità di darsi alla fuga per sottrarsi alla prevedibile e probabile cattura e, quindi, a premunirsi di documenti falsi.5.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

La Corte di appello di Napoli ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati associativi, mettendo in evidenza che il Cardillo era un soggetto capace sia dal punto di vista imprenditoriale sia sotto il profilo criminale, sempre ben voluto dal clan [OSCURATO:PERSONA], tanto che aveva potuto operare con il beneplacito dello stesso clan nel settore, del tutto autonomo, a lui facente capo, della vendita di droga nella piazza di spaccio del quartiere S. Gaetano di Miano; ha, altresì, osservato che la capacità criminale del Cardillo gli aveva consentito di fare una progressione in carriera e, con il tempo, da semplice gestore della suddetta piazza di spaccio (sin dal 2000), era divenuto, proprio per le sue qualità, un vero e proprio associato al clan; e ha concluso affermando che il Cardillo non poteva certo prevedere né volere la sua progressione in carriera fin dal momento in cui aveva impiantato il commercio di droga nel rione S. Gaetano.

Quanto al reato di spaccio, commesso dal 1999 al 2000, la Corte di appello ha messo in evidenza che esso era sì omogeneo con il delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che ravvicinato nel tempo rispetto a quest'ultimo, ma ha, altresì, osservato che si trattava di commercio di droga avvenuto al di fuori del contesto criminoso in cui abitualmente operava il Cardillo, cioè nel rione S. Gaetano, sotto l'ala protettiva del clan [OSCURATO:PERSONA]; ha aggiunto che il traffico era maturato avvalendosi di altro clan camorristico (clan Contini) ed era avvenuto in altro contesto geografico ([OSCURATO:PERSONA]); infine, la Corte ha ritenuto del tutto infondata la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra detti reati e quello di possesso di documenti falsi, perché lontanissimo nel tempo, del tutto imprevisto e imprevedibile.

2. Ebbene si è scelto di riportare nel dettaglio le argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Napoli al fine di evidenziare l'assoluta inadeguatezza e inidoneità delle stesse a sorreggere la decisione impugnata.

Come è stato sostenuto dal ricorrente, infatti, l'ordinanza impugnata è viziata per non avere svolto una congrua verifica della sussistenza di concreti indicatori dell'identità del disegno criminoso, omettendo di dare puntuale risposta alle precise deduzioni difensive che aveva evidenziato una serie di "indici", tra i quali: l'arco temporale circoscritto nel quale si erano consumati tutti i reati; la correlazione strettissima tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e la struttura dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, tanto che le piazze di spaccio gestite da quest'ultima erano comunemente indicate come "dei [OSCURATO:PERSONA]"; l'indicazione unanime, da parte dei collaboratori di giustizia, del Cardillo quale trafficante appartenente al clan [OSCURATO:PERSONA]; la frequente identità dei membri delle due associazioni e l'identità dei capi; l'omogeneità delle condotte e del bene giuridico violato, essendo una delle finalità dell'associazione camorristica il traffico di stupefacenti nella zona di operatività dell'organizzazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; la circostanza che il ruolo preminente del Cardillo all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA] era quello di gestore di una piazza di spaccio; la contestualità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'avvio della partecipazione del Cardillo all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto nei delitti in materia di sostanze stupefacenti.

In particolare, è mancata un'approfondita valutazione del contenuto delle sentenze di condanna e, più precisamente, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Grimaldi, Torino e [OSCURATO:PERSONA], in merito alla collocazione temporale della partecipazione del Cardillo alle due associazioni criminali di che trattasi, oltre che dei rapporti intrattenuti tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e quello Contini.

3. La decisione impugnata, che non ha adempiuto al dovere di giustificare la propria decisione sulla base di dati fattuali e sul congiunto apprezzamento di fattori che normalmente fungono da indizi dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, deve di conseguenza essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, perché, in diversa composizione (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013), proceda a nuovo giudizio, libero negli esiti, colmando le evidenziate lacune motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 ottobre 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli del 9.6.2010, irrevocabile dal 24.1.2012, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di traffico di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dall'agosto 1999 all'aprile 2000 in [OSCURATO:PERSONA] e altrove; 2) sentenza della Corte di appello di Napoli del 14.11.2013, irrevocabile dal 14.4.2015, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di possesso e di fabbricazione di documenti di identificazione falsi, commesso il 31.3.2012 in Marano di Napoli; 3) sentenza della Corte di appello di Napoli del 24.1.2017, irrevocabile dal 26.9.2018, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Napoli sin dai primi anni 2000, con condotta perdurante; 4) sentenza della Corte di appello di Napoli del 20.5.2019, irrevocabile dal 24.9.2020, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per avere partecipato all'associazione camorristica clan [OSCURATO:PERSONA], operante in Napoli nel quartiere Miano dal 2005 con condotta perdurante. 2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia del condannato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Giacomo lana, hanno proposto, con due distinti atti, ricorso per cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a sua firma, ha formulato due distinti motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto "mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 186 disp att. cod. proc. pen., per avere motivato la mancanza del dedotto nesso di continuazione, senza avere acquisito (anche di ufficio) tutte le sentenze da cui trarre i concreti elementi indicatori della sussistenza o meno del vincolo invocato, ma solo - in particolare, per ciò che concerne la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 26.10.2015 e quella della Corte di appello di Napoli in data 24 gennaio 2017, di condanna per il delitto associativo ex art. 74 DPR 309/90 - un mero estratto relativo alla sola specifica posizione del ricorrente, che non comprende la rilevante trattazione, contenuta in dette sentenze, delle strettissime relazioni correnti tra le due associazioni (quella ex art. 74 d.P.R. 309/90 e quella ex art. 416-bis cod. pen.), in ordine alle quali si era chiesto il riconoscimento della continuazione".3.2. Con il secondo motivo, ha dedotto "violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 81 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen". Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non avrebbe svolto un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori della identità del disegno criminoso ispiratore, escludendola sulla scorta di singoli elementi non pertinenti, frutto di travisamenti della prova e, altresì, omettendo di fornire risposte alle specifiche deduzioni dell'istante. Più specificamente, quanto al dedotto profilo della contestualità temporale di adesione del Cardillo alle due organizzazioni criminali in parola, il Giudice dell'esecuzione avrebbe travisato il tenore letterale della sentenza definitiva di condanna per il delitto di partecipazione all'associazione camorristica, omettendo di valutare quanto detta pronuncia aveva affermato, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Grimaldi, Torino e [OSCURATO:PERSONA], circa la non inverosimiglianza della circostanza secondo cui il Cardillo avesse "incominciato a gestire la droga quale affiliato al clan [OSCURATO:PERSONA] sin da epoca molto risalente, cioè quando lui era giovanissimo"; inoltre, la citata sentenza non avrebbe fissato al 2005 l'affiliazione del Cardillo (né la nascita del clan [OSCURATO:PERSONA]), avendo giudicato solo il segmento di condotta associativa accertato a partire dal 2005, con la conseguenza che qualsiasi ulteriore conclusione costituirebbe un travisamento delle risultanze probatorie; inoltre la citata decisione, pur non pronunciandosi sulla data di nascita del clan [OSCURATO:PERSONA], aveva richiamato altra pronuncia che ne aveva attestato l'esistenza da epoca precedente al 2000; ancora, il Giudice dell'esecuzione avrebbe travisato per omissione il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva collocato il momento di affiliazione del Cardillo al clan camorristico in epoca precedente al 2000, in coincidenza con l'affiliazione dello stesso all'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti). Con riferimento all'identità del disegno criminoso dei reati in materia di sostanze stupefacenti, secondo la difesa, l'ordinanza sarebbe frutto di evidente travisamento della prova, atteso che: non risulterebbe che il reato di spaccio sia stato commesso dal Cardillo avvalendosi di un clan camorristico diverso (il clan Contini); risulterebbe, invece, che il Cardillo in [OSCURATO:PERSONA] non aveva venduto sostanza stupefacente, ma l'aveva acquistata; inoltre le sentenze di merito avrebbero pacificamente riconosciuto che il clan [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'alleanza di Secondigliano, aveva rapporti anche con esponenti del clan Contini. Anche con riguardo all'esclusione del medesimo disegno criminoso tra i reati associativi e quello di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi - sempre secondo la difesa - sarebbe palesemente illogico ritenere che "l'arresto e la latitanza siano sopravvenienze impreviste e imprevedibili, cosicché la decisione di munirsi di documenti falsi debba considerarsi estemporanea". 4. L'avvocato lana, nell'atto di ricorso a sua firma, ha formulato tre distinti motivi di impugnazione. 4.1. Con il primo motivo, ha dedotto, "ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in combinato disposto dell'art. 125 cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90". Ha evidenziato che l'ordinanza impugnata contrasterebbe con la stessa ricostruzione del ruolo e della vicenda personale del Cardillo cristallizzata nelle sentenze di merito; in particolare, il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Grimaldi (di cui ha riportato ampi stralci), relative al momento di affiliazione del Cardillo al clan camorristico, sostanzialmente in coincidenza con l'affiliazione dello stesso all'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. 4.2. Con il secondo rriotivo, ha dedotto, "ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in combinato disposto dell'art. 125 cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/90". Ha, in proposito, osservato che le condotte poste in essere dal Cardillo e accertate con le sentenze riguardanti i reati in materia di droga, oltre che omogenee, sarebbero state commesse in un contesto territoriale più ampio e sarebbero state funzionali alla realizzazione di un preciso e medesimo disegno criminoso, quello cioè di espandere l'area di egemonia del clan [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, di non essere identificato dalle Forze dell'Ordine, diversificando il territorio di riferimento. 4.3. Con il terzo motivo, ha dedotto, "ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in combinato disposto degli artt. 125 cod. proc. pen., 81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen., 476, 482 cod. pen., 497-bis, comma 2, 648 cod. pen.,74 d.P.R. 309/90 e con 416-bis cod. pen.". Secondo la difesa, la decisione del Giudice dell'esecuzione di escludere la preventiva programmazione del reato di falso sarebbe illogica atteso che proprio la reiterata commissione di fatti illeciti avrebbe indotto il Cardillo a prevedere la necessità di darsi alla fuga per sottrarsi alla prevedibile e probabile cattura e, quindi, a premunirsi di documenti falsi.5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. La Corte di appello di Napoli ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati associativi, mettendo in evidenza che il Cardillo era un soggetto capace sia dal punto di vista imprenditoriale sia sotto il profilo criminale, sempre ben voluto dal clan [OSCURATO:PERSONA], tanto che aveva potuto operare con il beneplacito dello stesso clan nel settore, del tutto autonomo, a lui facente capo, della vendita di droga nella piazza di spaccio del quartiere S. Gaetano di Miano; ha, altresì, osservato che la capacità criminale del Cardillo gli aveva consentito di fare una progressione in carriera e, con il tempo, da semplice gestore della suddetta piazza di spaccio (sin dal 2000), era divenuto, proprio per le sue qualità, un vero e proprio associato al clan; e ha concluso affermando che il Cardillo non poteva certo prevedere né volere la sua progressione in carriera fin dal momento in cui aveva impiantato il commercio di droga nel rione S. Gaetano. Quanto al reato di spaccio, commesso dal 1999 al 2000, la Corte di appello ha messo in evidenza che esso era sì omogeneo con il delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che ravvicinato nel tempo rispetto a quest'ultimo, ma ha, altresì, osservato che si trattava di commercio di droga avvenuto al di fuori del contesto criminoso in cui abitualmente operava il Cardillo, cioè nel rione S. Gaetano, sotto l'ala protettiva del clan [OSCURATO:PERSONA]; ha aggiunto che il traffico era maturato avvalendosi di altro clan camorristico (clan Contini) ed era avvenuto in altro contesto geografico ([OSCURATO:PERSONA]); infine, la Corte ha ritenuto del tutto infondata la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra detti reati e quello di possesso di documenti falsi, perché lontanissimo nel tempo, del tutto imprevisto e imprevedibile. 2. Ebbene si è scelto di riportare nel dettaglio le argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Napoli al fine di evidenziare l'assoluta inadeguatezza e inidoneità delle stesse a sorreggere la decisione impugnata. Come è stato sostenuto dal ricorrente, infatti, l'ordinanza impugnata è viziata per non avere svolto una congrua verifica della sussistenza di concreti indicatori dell'identità del disegno criminoso, omettendo di dare puntuale risposta alle precise deduzioni difensive che aveva evidenziato una serie di "indici", tra i quali: l'arco temporale circoscritto nel quale si erano consumati tutti i reati; la correlazione strettissima tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e la struttura dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, tanto che le piazze di spaccio gestite da quest'ultima erano comunemente indicate come "dei [OSCURATO:PERSONA]"; l'indicazione unanime, da parte dei collaboratori di giustizia, del Cardillo quale trafficante appartenente al clan [OSCURATO:PERSONA]; la frequente identità dei membri delle due associazioni e l'identità dei capi; l'omogeneità delle condotte e del bene giuridico violato, essendo una delle finalità dell'associazione camorristica il traffico di stupefacenti nella zona di operatività dell'organizzazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; la circostanza che il ruolo preminente del Cardillo all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA] era quello di gestore di una piazza di spaccio; la contestualità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'avvio della partecipazione del Cardillo all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto nei delitti in materia di sostanze stupefacenti. In particolare, è mancata un'approfondita valutazione del contenuto delle sentenze di condanna e, più precisamente, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Grimaldi, Torino e [OSCURATO:PERSONA], in merito alla collocazione temporale della partecipazione del Cardillo alle due associazioni criminali di che trattasi, oltre che dei rapporti intrattenuti tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e quello Contini. 3. La decisione impugnata, che non ha adempiuto al dovere di giustificare la propria decisione sulla base di dati fattuali e sul congiunto apprezzamento di fattori che normalmente fungono da indizi dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, deve di conseguenza essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, perché, in diversa composizione (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013), proceda a nuovo giudizio, libero negli esiti, colmando le evidenziate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con
Sentenza Cassazione n. 24005/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris