CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16261/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 7 giugno 2023, che, in parziale riforma della decisione resa in sede di giudizio abbreviato dal Tribunale di Palermo il 16 giugno 2022, ha riconosciuto il beneficio vcarTMZior la pena a [OSCURATO:PERSONA], confermando per il resto la condanna del medesimo alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa, in relazione al reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Cinisi il 4 e il 5 marzo 2022. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di profili suscettibili di positivo apprezzamento, avendo il ricorrente ammesso solo le cessioni cadute sotto la diretta osservazione della RG., affermando che la restante sostanza era detenuta per uso personale e precisando di cedere a qualche amico la sostanza che lui acquistava ogni 15-20 giorni, pur essendo titolare di reddito di cittadinanza. Osservato che anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione degli art. 132 e 133 cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale escluso che la pena irrogata fosse eccessiva, dovendosi tenere conto che dalla sostanza detenuta erano ricavabili oltre 130 dosi medie singole (pag. 5 della sentenza impugnata). Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 20