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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27228/2025

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eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 25356/2016 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Oggetto: cancellazione so- cietà. –debito – soci – condi- zioni contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma,[OSCURATO:PERSONA], 145 ; –controricorrente– avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,n. 7095/48/16, depositata in data 19 luglio 2016 e notificata in data28 luglio 2016 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 8 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia, n. 7095/48/16 veniva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] somma, avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale diCaserta n. 4036 / 15 /201 5 , con la quale era stat o rigettato i l ricors o propostodalla contribuente avverso la cartella di pagamento emessa perIVA e altro per l’anno di imposta 20 0 5 .

Dagli atti delle parti si ap- prende che l’iscrizione a ruolo derivava dalla sentenza della CTR n.96/48/2013di accoglimento parziale dell’appello proposto , tra l’altro, dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. di D e [OSCURATO:PERSONA] e dal la contribuente sociaaccomandante, da cui scaturivano imposte in ragione della quota dipartecipazione. 2.La contribuente impugnava la cartella di pagamento deducendo , tra l’altro,che la società si era estinta in data 20.12.2007, con trascrizione intervenutail 27.2.2012 .

Il giudice d’appello riformava la decisione di primogrado e, in accoglimento del gravame , ritene va che la cartella facesseseguito a tributi accertati nei confronti della società partecipata e che , essendo la cartella stata notificata dopo la cancellazione della societàcontribuente, la stessa dovesse essere annullata in quanto no- tificataa soggetto estinto, potendosi al soggetto accomandante richie- dereunicamente le somme riscosse in sede di liquid azione . 3.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso lasentenza d’appello , affidat o a due motiv i , cui replica la contribuente concontroricorso, che illustra con memoria ex art.380 - bis.1. cod. proc. civ..

Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta , in relazione all’art.360 , primocomma, n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza per contra- sto con l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa ricostruzionedei fatti di causa e per motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce, in relazione all’art.360, primo comma , n.3 , cod. proc. civ., la violazione dell’art.2495cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che incaso di cessazione della società nell’anno 2007 e cancellazione nel 2012,la cartella fosse da annullare in quanto notificata nel 2014, due annidopo la cancellazione. 3.[OSCURATO:PERSONA] osserva che è stato parte del giudizio in primo e in se- condogrado anche l’agente della riscossione e il litisconsorzio proces- sualedev’essere ricostituito nei suoi confronti.

La controversia va rin- viataa nuovo ruolo a tal fine.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso nei confronti dell’agente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 25356/2016 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Oggetto: cancellazione so- cietà. –debito – soci – condi- zioni contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma,[OSCURATO:PERSONA], 145 ; –controricorrente– avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,n. 7095/48/16, depositata in data 19 luglio 2016 e notificata in data28 luglio 2016 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 8 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia, n. 7095/48/16 veniva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] somma, avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale diCaserta n. 4036 / 15 /201 5 , con la quale era stat o rigettato i l ricors o propostodalla contribuente avverso la cartella di pagamento emessa perIVA e altro per l’anno di imposta 20 0 5 . Dagli atti delle parti si ap- prende che l’iscrizione a ruolo derivava dalla sentenza della CTR n.96/48/2013di accoglimento parziale dell’appello proposto , tra l’altro, dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. di D e [OSCURATO:PERSONA] e dal la contribuente sociaaccomandante, da cui scaturivano imposte in ragione della quota dipartecipazione. 2.La contribuente impugnava la cartella di pagamento deducendo , tra l’altro,che la società si era estinta in data 20.12.2007, con trascrizione intervenutail 27.2.2012 . Il giudice d’appello riformava la decisione di primogrado e, in accoglimento del gravame , ritene va che la cartella facesseseguito a tributi accertati nei confronti della società partecipata e che , essendo la cartella stata notificata dopo la cancellazione della societàcontribuente, la stessa dovesse essere annullata in quanto no- tificataa soggetto estinto, potendosi al soggetto accomandante richie- dereunicamente le somme riscosse in sede di liquid azione . 3.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso lasentenza d’appello , affidat o a due motiv i , cui replica la contribuente concontroricorso, che illustra con memoria ex art.380 - bis.1. cod. proc. civ.. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta , in relazione all’art.360 , primocomma, n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza per contra- sto con l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa ricostruzionedei fatti di causa e per motivazione apparente. 2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce, in relazione all’art.360, primo comma , n.3 , cod. proc. civ., la violazione dell’art.2495cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che incaso di cessazione della società nell’anno 2007 e cancellazione nel 2012,la cartella fosse da annullare in quanto notificata nel 2014, due annidopo la cancellazione. 3.[OSCURATO:PERSONA] osserva che è stato parte del giudizio in primo e in se- condogrado anche l’agente della riscossione e il litisconsorzio proces- sualedev’essere ricostituito nei suoi confronti. La controversia va rin- viataa nuovo ruolo a tal fine. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso nei confronti dell’agente
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