CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
individuabile un ’ eccezione pre- liminare- cosa dubbia dal momento che parte controricorrente intro- duceil fatto in narrativa, ma non esplicita le co nclusioni - essa è infon- data. Infatti, va data continuit à anche nel caso di specie all ’ orienta- mento della Sezione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15374 del 20/07/2020) secondo cui nel processo tributario, l'effetto vincolante delgiudicato esterno previsto dall'art. 2909 cod. civ., in relazione alle controversiein materia di IVA, è soggetto alla primazia del diritto unio- nale (come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C - 2/08, Olim- piclub), anche con riferimento alla sua proiezione oltre il periodo di impostaconsiderato circa i fatti integranti elementi costitutivi della fat- tispecieimpositiva che, estendendosi ad una pluralit à di annualit à , ab- bianocarattere stabile o tendenzialmente permanente, allorquando af- fiori una questione di contrasto a pratiche abus ive. Sicch é , ove esse non sussistano, come nel caso di specie, il giudicato formatosi su di- versoanno di imposta richiede l'esame delle questioni e dei presupposti difatto per la diversa annualit à e la sua efficacia dipende dalle concrete circostanzeaccertate, elementi neppure specificamente dedotti n é di- mostratiin controricorso. 7.Con il primo motivo, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione dell ’ art.36 comma 2 n.4 d.lgs. n.546/1992 pe r omissione della motivazione e motivazione irriducibilmente contraddittoria, perplessa e obiettiva- menteincomprensibile. 7.1.Il secondo motivo, articolato in via subordinata al primo sempre aifini dell ’ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., deduce anc he il vizio diultrapetizione in cui la CTR sarebbe incorsa in violazione dell ’ art.112 cod.proc. civ. con riferimento ai medesimi capi della sentenza oggetto dellaprima censura. 7.2.Con la terza doglianza, articolata come le precedenti in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., si prospetta un vizio di ultrapetizione in violazione e falsa applicazione dell ’ art.112 cod. proc.civ., dal momento che la decisione della CTR, anche a voler at- tribuireun significato logicamente riconoscibile ai capi della sentenza censuratacon i due precedenti motivi, non avrebbe comunque potuto condurreall’annullamento integrale dell ’ avviso di accertamento. 7.3. Il quarto motivo, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.51 comma2 n.3, 54 comma 5 e 56 commi 2 e 5 del d.P.R. n.633/1972 conriferimento alla parte della sentenza che pare fare riferimento allo svolgimentodel procedimento amministrativo, alla natura di accerta- mentoparziale nel caso di specie e alla necessit à di motivazione raf- forzata. 7.4.Con il quinto motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ., viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt.19 comma 1, 21 comma 2 lett. b) d.P.R. n.633/197 2 e 2697 cod. civ.per mancata valutazione da parte del giudice d ’ appello del requi- sitodell’inerenza dei costi, elemento necessario per il riconoscimento dellaloro detraibilit à . 7.5.Il sesto motivo ai fini dell ’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deducela violazione e falsa applicazione dell ’ art.12 comma 7 della l. n.212/2000 con riferimento alla parte dell ’ involuto ragionamento dellaCTR in cui pare fare riferimento alla violazione del contraddittorio infase procedimentale. 7.6. Il sett imo motivo, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., investe del vizio motivazionale i medesimi capi della sen- tenza di appello oggetto delle precedenti censure, sempre in riferi- mento ai presupposti per il riconoscimento del diritto alla de trazione dell’IVA. 8.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, a differenza di quanto eccepito da parte con- tribuente,il ricorso nel suo complesso e, in particolare, nel suo primo motivo non sono inammissibili, prospettando un vizio di nullit à della sentenzache non attie ne neppure in astratto ad una richiesta di rie- samedel merito della fattispecie. Il primo motivo è inoltre fondato con assorbimentodelle restanti censure, derivandone per ci ò solo la nullit à dellasentenza. 8.1.In seguito alla riformulazione dell'art. 36 0, comma 1, n. 5), cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. inl. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l'anomalia motiva- zionale che si concretizza nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»,quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico se- guitoper la formazione del convincimento e, di conseguenza, non con- sentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicit à del ragio- namento del giudice (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018, Rv. 648978 - 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629830 - 01). Vi è in particolare il vizio di assenza della motivazione, di cui al n. 4 delcomma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., allorch é la sentenza sia nulla per contr asto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibilile ragioni poste a base della decisione (Cass. Sez. 6 - L,Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018, Rv. 649628 - 01). 8.2.Orbene, nel caso di specie sussiste il denunciato contrasto irridu- cibiletra affermazioni inconciliabili che viola l'obbligo costituzionale di pronunciare sentenze motivate, in particolare tra la parte in cui la C.T.R., afferma che « i rilievi dell'Ufficio sono del tutto aderenti agli scarnielementi indicati nelle fatture » (pag.1 motivi della decisione) , riportandopoco dopo anche il pertinente passaggio della motivazione dell'attoimpositivo che secondo il giudice d ’ appello sorregge l'avviso diaccertamento ( « L ’ Ufficio infatti ha giustificato l ’ accertamento affer- mando(…)»), e ribadisce che « la Commissione ritiene che la puntuale individuazionedella prestazione dedotta in fattura sia elemento indi- spensabilealla conoscenza della attivit à sottoposta a verifica » (pag.2 motividella decisione ), e la parte successiva dell ’ argomentazione che sorreggela sentenza impugnata. Inirriducibile contraddizione con quanto precede e con motivazione perplessail giudice d ’ appello statuisce che « non è tuttavia convincente lamotivazione con la quale l'Uffi cio (ne) ha giustificato la necessit à [dellaripresa fiscale] » , in quanto non è « sufficiente a giustificare la ripresafiscale la censura di genericit à dei dati espressi in fattura indi- stintamenteattribuita ai dati emergenti dai documenti richiamati nel provvedimento,senza che di questi ultimi sia stata intrapresa, anche con riguardo alla situazione globale che contraddistingue la contri- buente,l'analisi specifica e senza che siano stati puntualmente indicati da parte dell'Ufficio, gli elementi che difett ano per il configurarsi di una corretta documentazione contabile del rapporto economico/fi- scale»(cfr. ult. pag.sentenza impugnata). 8.3.In sostanza nella prima parte dell ’ argomentare la CTR condivide la ragione sulla base della quale l'Ufficio ha ritenu to indimostrata la natura e l'inerenza delle operazioni documentate con fatture total- mente generiche e, pertanto, l ’ operato dell ’ Agenzia che le ha assog- gettatead imposizione, mentre nella seconda parte (a partire da « ri- tieneil collegio che, tuttavia, l ’ a ppello non possa essere accolto » , ibi- dem)si afferma l'opposto, rendendo incomprensibile quale sia stato il realepensiero del giudice di appello. Il reale convincimento del giudice èobiettivamente oscuro, anche tenuto conto del fatto che l ’ esito deci- sionaledel giudice di prime cure è confermato, ma per ragioni dichia- ratamentediverse da quelle espresse dal giudice di prime cure, che la CTRdichiara espressamente di non condividere: pertanto, non è pos- sibileneppure dare una prevalenza ad alcune delle rag ioni espresse, sullabase dell ’ integrazione della motivazione di cui alla sentenza im- pugnatain questa sede con quella formulata dal giudice di prime cure secondola natura e i limiti del giudizio tributario di impugnazione - me- rito. 8.4. La nullit à della s entenza determina l ’ assorbimento delle restanti censureincluso il sesto motivo attinente s ì a questione preliminare, ma chenon è certo costituisca una autonoma ratio decidendi circa l ’ art.12 comma7 l. n.212/2000, vista la motivazione perplessa articolata dal giudiced’appello. 9.La sentenza impugnata nulla va conclusivamente cassata con rinvio al giudice del me