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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 07613/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 8471 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. 1464189797035C - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via M. [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - da sé medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via delle Medaglie d'Oro, n. 157, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1293 - 5.10/22.12.2016 Corte d'Appello di Brescia, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato in data 7.6.2010 [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Esponeva che aveva in data 8.2.2010 concluso con la convenuta contratto d'acquisto di un dipinto del pittore francese Beronneau, intitolato "[OSCURATO:PERSONA]", per il prezzo di euro 23.000,00, di cui euro 5.000,00 a titolo di provvigione da corrispondere al titolare della casa d'aste incaricata per la vendita del dipinto.

Esponeva che la convenuta si era resa inadempiente e non aveva provveduto a consegnargli il quadro.

Chiedeva, tra l'altro, risolversi il contratto per inadempimento della venditrice e pronunciarsene condanna al risarcimento del danno.

2. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

3. Con sentenza n. 2078/2013 il Tribunale di Brescia risolveva il contratto di compravendita per inadempimento della convenuta e la condannava al risarcimento del danno della misura di euro 42.000,00, oltre accessori.

4. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

5. Con sentenza n. 1293 dei 5.10/22.12.2016 la Corte d'Appello di Brescia accoglieva parzialmente il gravame ed in riforma della gravata sentenza, in ogni altra parte confermata, condannava l'appellante al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della minor somma di euro 12.000,00, oltre rivalutazione monetaria a far data dal 12.6.2010 ed interessi legali sulla somma devalutata per il primo anno e su quella di anno in anno rivalutata per gli anni successivi; condannava l'appellata al pagamento delle spese del "doppio grado".Evidenziava la corte che la consegna del dipinto era stata concordata in territorio italiano, sicché, ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento CE n. 44/2001, la giurisdizione spettava al giudice italiano, quale giudice del luogo in cui l'acquirente avrebbe dovuto ricevere la prestazione di consegna.

Evidenziava altresì che l'appellante si era resa senz'altro inadempiente, siccome aveva provveduto alla vendita del dipinto all'appellato ancorché avesse dapprima incaricato la casa d'aste; che del resto l'inadempimento temporaneo di colui che si era reso aggiudicatario del dipinto in sede di vendita effettuata dalla casa d'aste, non la autorizzava a vendere il quadro per conto proprio.

Evidenziava inoltre la Corte, ai fini della quantificazione del danno, che dal catalogo della case d'aste "Sotheby's" del novembre 2010 si desumeva che il prezzo base d'asta del dipinto era ricompreso tra il valore minimo di euro 35.000,00 ed il valore massimo di euro 46.700,00; che, in assenza di altri elementi di valutazione ed in difetto di riscontri circa l'effettivo prezzo al quale il dipinto era stato alienato a terzi, il danno era da stimare in euro 12.000,00, pari alla differenza tra il valore minimo del prezzo base d'asta ed il prezzo che l'appellato si era obbligato a corrispondere e che in dipendenza dell'inadempimento della venditrice non aveva corrisposto.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.7.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1219, 1223, 1226, 2056 e 2697 cod. civ.

8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che i criteri sulla cui scorta la Corte di Brescia ha determinato il quantum del risarcimento, sono del tutto ipotetici; che invero il catalogo di una casa d'aste costituisce una fonte parziale e del tutto inattendibile; che ben avrebbe dovuto la Corte bresciana disporre c.t.u.

Deduce altresì che controparte non ha provato che avrebbe senz'altro incassato la somma di euro 35.000,00.

Deduce segnatamente che controparte non ha provato né il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno né l'entità del danno.

Deduce quindi che per nulla si giustifica la sua condanna al pagamento della somma di euro 12.000,00 a titolo di lucro cessante, viepiù che il dipinto è stato venduto dalla casa d'aste di [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di euro 21.000,00.

Deduce inoltre che ben avrebbe potuto la Corte bresciana liquidare il danno in via equitativa.

9. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1222 e 2697 cod. civ.

10. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

11. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento.

Deduce che era in perfetta buona fede, allorché ha venduto il dipinto; che del resto era stata autorizzata alla vendita per conto proprio da [OSCURATO:PERSONA], titolare della casa d'aste all'uopo incaricata.

Deduce quindi che non ha adempiuto per impossibilità sopravvenuta ad ella non imputabile.

Deduce al contempo che in assenza di dolo il risarcimento sarebbe stato da ridurre al minimo e da circoscrivere al pregiudizio che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Deduce in ogni caso che la circostanza che sia stata autorizzata alla vendita dalla casa d'aste all'uopo incaricata, risulta dalla stessa comparsa di costituzione in appello della controparte.

12. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ.

Deduce che l'appello è stato accolto in parte con significativa riduzione - di ben euro 30.000,00 - dell'importo del risarcimento.

Deduce quindi che ben avrebbe dovuto la Corte di Brescia, in ragione della reciproca soccombenza, far luogo alla compensazione quanto meno parziale delle spese del "doppio grado".13.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 1335 cod. civ., degli artt. 2 e 57 della legge n. 218/1995, degli artt. 4 e 5 della Convenzione di Roma del 1980 e della legge di ratifica n. 975 del 18.12.1984, degli artt. 15, lett. c), e 16, n. 2, del regolamento C.E. n. 44/2001.

Deduce che la Corte di Brescia non ha tenuto conto, ai fini della individuazione del giudice italiano quale giudice munito di giurisdizione, che ella ricorrente, quale contraente "debole", ancorché venditrice, ha veste di "consumatore"; che dunque munito di giurisdizione sarebbe stato il giudice francese del suo domicilio, quale giudice del domicilio del "consumatore".

Deduce altresì che il contratto siglato con la controparte ha valenza di contratto "e-commerce", siccome concluso a mezzo internet.

14. I rilievi, che la delibazione del primo, del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli anzidetti mezzi d'impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

15. Va in primo luogo rimarcato che i profili di doglianza volti a censurare il riscontro, operato dai giudici del merito, circa l'imputabile e colpevole inadempimento dell'alienante, in questa sede ricorrente, circa la sussistenza del nesso di causalità e circa l'an del pregiudizio lamentato dall'acquirente, in questa sede controricorrente, rilevano sul piano ed in rapporto al giudizio "di fatto" cui hanno atteso i giudici del merito.

I profili anzidetti, pertanto, in quanto censure "di fatto", si qualificano in via esclusiva, nonostante le diverse indicazioni di cui alle rubriche dei motivi in disamina, in relazione alla prefigurazione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod.proc. civ.

Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un.25.11.2008, n. 28054).

16. Su tale scorta si rileva e si reputa quanto segue.

Il giudizio di appello ha avuto inizio con atto di citazione notificato il 26.7.2013 (cfr. sentenza d'appello, pag. 1).

Il secondo dictum ha, con riferimento agli aspetti involti dai suindicati profili di censura, integralmente confermato il primo dictum.

Si applica conseguentemente ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" (cfr. Cass.18.12.2014, n. 26860, secondo cui l'art. 348 ter, 5 0 co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

17. Si tenga conto che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).

18. Va in secondo luogo rimarcato che il profilo di doglianza volto a censurare la quantificazione del pregiudizio scaturito dall'inadempimento della venditrice, qui ricorrente, del pari rileva sul piano ed in rapporto al giudizio "di fatto" cui la Corte di Brescia, in riforma, in parte qua, del primo dictum, ha atteso.

Analogamente il suddetto profilo di doglianza, in quanto censura "di fatto", si qualifica, essenzialmente, in relazione alla prefigurazione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.

Ebbene, in questi termini è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato la quantificazione del pregiudizio sofferto da [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, con riferimento all' "anomalia" della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte territoriale ha - così come si è in precedenza evidenziato - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

19. Per altro verso, l'iter motivazionale che sorregge il dictum della Corte lombarda, risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.

D'altronde, questa Corte spiega che il danno risarcibile al compratore per la risoluzione di un contratto di vendita dipendente dall'inadempimento del venditore deve esserne conseguenza immediata e diretta e, pertanto, prescinde dall'uso che il compratore avrebbe fatto del bene venduto e si determina invece in base al valore oggettivo di questo, secondo le sue caratteristiche e qualità (cfr. Cass. 12.3.2001, n. 3608; cfr. altresì Cass.0,- 16.4.1984, n. 2457, secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento comporta l'obbligo dell'inadempiente di rifondere l'altra parte, a titolo di risarcimento del danno, anche del lucro che abbia perduto in conseguenza della mancata esecuzione della prestazione; pertanto, con riguardo alla risoluzione, per inadempimento del venditore, della compravendita di un quadro dichiarato di autore, ma rivelatosi non autentico, deve riconoscersi al compratore il diritto non soltanto di ottenere la restituzione del prezzo versato, ma anche, ove il quadro, se autentico, avrebbe conseguito nel tempo un maggior valore, di ottenere il risarcimento della perduta plusvalenza, mentre l'eventuale difficoltà di tradurre quest'ultima in un preciso ammontare non può di per sé escludere tale risarcimento, spiegando rilievo solo al diverso fine del ricorso a criteri equitativi per la liquidazione del danno).

20. Si tenga conto che la ricorrente si duole in fondo per l'asserita erronea valutazione degli esiti di causa, allorché prospetta l'inattendibilità del catalogo della casa d'aste "Sotheby's" del novembre 2010 utilizzato dalla corte territoriale ai fini della quantificazione del danno.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

21. Ovviamente la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile - così come nella specie - dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326).

22. Il sesto motivo di ricorso è parimenti da rigettare

23. E' sufficiente il riferimento all'insegnamento di questa tenor del quale, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502).

24. Il settimo motivo di ricorso è del pari da rigettare.

25. Per un verso, non è stata specificamente censurata l'affermazione della Corte di Brescia, secondo cui le parti avevano concordato che la consegna del dipinto fosse da eseguire in Italia.

Né al riguardo possono rilevare le prospettazioni, del tutto ingiustificate della ricorrente, secondo cui si tratta di una contrattazione ascrivibile allo schema dell' "e-commerce".

Per altro verso, sono del tutto precluse le prospettazioni circa la veste di "consumatore" della ricorrente e di "professionista" del controricorrente.Evidentemente la preclusione alla deduzione in appello di siffatte prospettazioni, in dipendenza della contumacia in prime cure della ricorrente, si riflette appieno pur in questa sede.

Tanto, ben vero, al di là dei condivisibili - e da reiterare in questa sede - rilievi riguardo alla qualificazione soggettiva delle parti svolti dal controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 24 - 26).

Per altro verso ancora, la statuizione della Corte lombarda pur in parte qua è ineccepibile alla stregua della elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.

Invero le sezioni unite di questa Corte spiegano che, in base agli artt. 2 e 5 del [OSCURATO:PERSONA] n. 44 del 2001, applicabile "ratione temporis", nelle controversie in materia di responsabilità contrattuale il debitore domiciliato nel territorio di uno Stato membro è convenuto, a prescindere dalla sua nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato e può essere convenuto in altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (cfr. Cass. sez. un. 26.11.2020, n. 26986; Cass. sez. un. 5.10.2009, n. 21191, secondo cui, in tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il "luogo di consegna" va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come "luogo di consegna principale" va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici - ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente - con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, "in subiecta materia", dalla Convenzione di Vienna; Cass. (ord.) 22.11.2021, n. 35784).

26. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

27. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 8471 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. 1464189797035C - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via M. [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - da sé medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via delle Medaglie d'Oro, n. 157, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1293 - 5.10/22.12.2016 Corte d'Appello di Brescia, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 7.6.2010 [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che aveva in data 8.2.2010 concluso con la convenuta contratto d'acquisto di un dipinto del pittore francese Beronneau, intitolato "[OSCURATO:PERSONA]", per il prezzo di euro 23.000,00, di cui euro 5.000,00 a titolo di provvigione da corrispondere al titolare della casa d'aste incaricata per la vendita del dipinto. Esponeva che la convenuta si era resa inadempiente e non aveva provveduto a consegnargli il quadro. Chiedeva, tra l'altro, risolversi il contratto per inadempimento della venditrice e pronunciarsene condanna al risarcimento del danno. 2. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva e veniva dichiarata contumace. 3. Con sentenza n. 2078/2013 il Tribunale di Brescia risolveva il contratto di compravendita per inadempimento della convenuta e la condannava al risarcimento del danno della misura di euro 42.000,00, oltre accessori. 4. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 1293 dei 5.10/22.12.2016 la Corte d'Appello di Brescia accoglieva parzialmente il gravame ed in riforma della gravata sentenza, in ogni altra parte confermata, condannava l'appellante al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della minor somma di euro 12.000,00, oltre rivalutazione monetaria a far data dal 12.6.2010 ed interessi legali sulla somma devalutata per il primo anno e su quella di anno in anno rivalutata per gli anni successivi; condannava l'appellata al pagamento delle spese del "doppio grado".Evidenziava la corte che la consegna del dipinto era stata concordata in territorio italiano, sicché, ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento CE n. 44/2001, la giurisdizione spettava al giudice italiano, quale giudice del luogo in cui l'acquirente avrebbe dovuto ricevere la prestazione di consegna. Evidenziava altresì che l'appellante si era resa senz'altro inadempiente, siccome aveva provveduto alla vendita del dipinto all'appellato ancorché avesse dapprima incaricato la casa d'aste; che del resto l'inadempimento temporaneo di colui che si era reso aggiudicatario del dipinto in sede di vendita effettuata dalla casa d'aste, non la autorizzava a vendere il quadro per conto proprio. Evidenziava inoltre la Corte, ai fini della quantificazione del danno, che dal catalogo della case d'aste "Sotheby's" del novembre 2010 si desumeva che il prezzo base d'asta del dipinto era ricompreso tra il valore minimo di euro 35.000,00 ed il valore massimo di euro 46.700,00; che, in assenza di altri elementi di valutazione ed in difetto di riscontri circa l'effettivo prezzo al quale il dipinto era stato alienato a terzi, il danno era da stimare in euro 12.000,00, pari alla differenza tra il valore minimo del prezzo base d'asta ed il prezzo che l'appellato si era obbligato a corrispondere e che in dipendenza dell'inadempimento della venditrice non aveva corrisposto. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1219, 1223, 1226, 2056 e 2697 cod. civ. 8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che i criteri sulla cui scorta la Corte di Brescia ha determinato il quantum del risarcimento, sono del tutto ipotetici; che invero il catalogo di una casa d'aste costituisce una fonte parziale e del tutto inattendibile; che ben avrebbe dovuto la Corte bresciana disporre c.t.u. Deduce altresì che controparte non ha provato che avrebbe senz'altro incassato la somma di euro 35.000,00. Deduce segnatamente che controparte non ha provato né il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno né l'entità del danno. Deduce quindi che per nulla si giustifica la sua condanna al pagamento della somma di euro 12.000,00 a titolo di lucro cessante, viepiù che il dipinto è stato venduto dalla casa d'aste di [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di euro 21.000,00. Deduce inoltre che ben avrebbe potuto la Corte bresciana liquidare il danno in via equitativa. 9. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1222 e 2697 cod. civ. 10. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 11. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento. Deduce che era in perfetta buona fede, allorché ha venduto il dipinto; che del resto era stata autorizzata alla vendita per conto proprio da [OSCURATO:PERSONA], titolare della casa d'aste all'uopo incaricata. Deduce quindi che non ha adempiuto per impossibilità sopravvenuta ad ella non imputabile. Deduce al contempo che in assenza di dolo il risarcimento sarebbe stato da ridurre al minimo e da circoscrivere al pregiudizio che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione. Deduce in ogni caso che la circostanza che sia stata autorizzata alla vendita dalla casa d'aste all'uopo incaricata, risulta dalla stessa comparsa di costituzione in appello della controparte. 12. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. Deduce che l'appello è stato accolto in parte con significativa riduzione - di ben euro 30.000,00 - dell'importo del risarcimento. Deduce quindi che ben avrebbe dovuto la Corte di Brescia, in ragione della reciproca soccombenza, far luogo alla compensazione quanto meno parziale delle spese del "doppio grado".13. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 1335 cod. civ., degli artt. 2 e 57 della legge n. 218/1995, degli artt. 4 e 5 della Convenzione di Roma del 1980 e della legge di ratifica n. 975 del 18.12.1984, degli artt. 15, lett. c), e 16, n. 2, del regolamento C.E. n. 44/2001. Deduce che la Corte di Brescia non ha tenuto conto, ai fini della individuazione del giudice italiano quale giudice munito di giurisdizione, che ella ricorrente, quale contraente "debole", ancorché venditrice, ha veste di "consumatore"; che dunque munito di giurisdizione sarebbe stato il giudice francese del suo domicilio, quale giudice del domicilio del "consumatore". Deduce altresì che il contratto siglato con la controparte ha valenza di contratto "e-commerce", siccome concluso a mezzo internet. 14. I rilievi, che la delibazione del primo, del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli anzidetti mezzi d'impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare. 15. Va in primo luogo rimarcato che i profili di doglianza volti a censurare il riscontro, operato dai giudici del merito, circa l'imputabile e colpevole inadempimento dell'alienante, in questa sede ricorrente, circa la sussistenza del nesso di causalità e circa l'an del pregiudizio lamentato dall'acquirente, in questa sede controricorrente, rilevano sul piano ed in rapporto al giudizio "di fatto" cui hanno atteso i giudici del merito. I profili anzidetti, pertanto, in quanto censure "di fatto", si qualificano in via esclusiva, nonostante le diverse indicazioni di cui alle rubriche dei motivi in disamina, in relazione alla prefigurazione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod.proc. civ. Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un.25.11.2008, n. 28054). 16. Su tale scorta si rileva e si reputa quanto segue. Il giudizio di appello ha avuto inizio con atto di citazione notificato il 26.7.2013 (cfr. sentenza d'appello, pag. 1). Il secondo dictum ha, con riferimento agli aspetti involti dai suindicati profili di censura, integralmente confermato il primo dictum. Si applica conseguentemente ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" (cfr. Cass.18.12.2014, n. 26860, secondo cui l'art. 348 ter, 5 0 co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 17. Si tenga conto che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774). 18. Va in secondo luogo rimarcato che il profilo di doglianza volto a censurare la quantificazione del pregiudizio scaturito dall'inadempimento della venditrice, qui ricorrente, del pari rileva sul piano ed in rapporto al giudizio "di fatto" cui la Corte di Brescia, in riforma, in parte qua, del primo dictum, ha atteso. Analogamente il suddetto profilo di doglianza, in quanto censura "di fatto", si qualifica, essenzialmente, in relazione alla prefigurazione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. Ebbene, in questi termini è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato la quantificazione del pregiudizio sofferto da [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, con riferimento all' "anomalia" della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte territoriale ha - così come si è in precedenza evidenziato - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. 19. Per altro verso, l'iter motivazionale che sorregge il dictum della Corte lombarda, risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica. D'altronde, questa Corte spiega che il danno risarcibile al compratore per la risoluzione di un contratto di vendita dipendente dall'inadempimento del venditore deve esserne conseguenza immediata e diretta e, pertanto, prescinde dall'uso che il compratore avrebbe fatto del bene venduto e si determina invece in base al valore oggettivo di questo, secondo le sue caratteristiche e qualità (cfr. Cass. 12.3.2001, n. 3608; cfr. altresì Cass.0,- 16.4.1984, n. 2457, secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento comporta l'obbligo dell'inadempiente di rifondere l'altra parte, a titolo di risarcimento del danno, anche del lucro che abbia perduto in conseguenza della mancata esecuzione della prestazione; pertanto, con riguardo alla risoluzione, per inadempimento del venditore, della compravendita di un quadro dichiarato di autore, ma rivelatosi non autentico, deve riconoscersi al compratore il diritto non soltanto di ottenere la restituzione del prezzo versato, ma anche, ove il quadro, se autentico, avrebbe conseguito nel tempo un maggior valore, di ottenere il risarcimento della perduta plusvalenza, mentre l'eventuale difficoltà di tradurre quest'ultima in un preciso ammontare non può di per sé escludere tale risarcimento, spiegando rilievo solo al diverso fine del ricorso a criteri equitativi per la liquidazione del danno). 20. Si tenga conto che la ricorrente si duole in fondo per l'asserita erronea valutazione degli esiti di causa, allorché prospetta l'inattendibilità del catalogo della casa d'aste "Sotheby's" del novembre 2010 utilizzato dalla corte territoriale ai fini della quantificazione del danno. E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892). 21. Ovviamente la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile - così come nella specie - dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326). 22. Il sesto motivo di ricorso è parimenti da rigettare 23. E' sufficiente il riferimento all'insegnamento di questa tenor del quale, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502). 24. Il settimo motivo di ricorso è del pari da rigettare. 25. Per un verso, non è stata specificamente censurata l'affermazione della Corte di Brescia, secondo cui le parti avevano concordato che la consegna del dipinto fosse da eseguire in Italia. Né al riguardo possono rilevare le prospettazioni, del tutto ingiustificate della ricorrente, secondo cui si tratta di una contrattazione ascrivibile allo schema dell' "e-commerce". Per altro verso, sono del tutto precluse le prospettazioni circa la veste di "consumatore" della ricorrente e di "professionista" del controricorrente.Evidentemente la preclusione alla deduzione in appello di siffatte prospettazioni, in dipendenza della contumacia in prime cure della ricorrente, si riflette appieno pur in questa sede. Tanto, ben vero, al di là dei condivisibili - e da reiterare in questa sede - rilievi riguardo alla qualificazione soggettiva delle parti svolti dal controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 24 - 26). Per altro verso ancora, la statuizione della Corte lombarda pur in parte qua è ineccepibile alla stregua della elaborazione giurisprudenziale di questa Corte. Invero le sezioni unite di questa Corte spiegano che, in base agli artt. 2 e 5 del [OSCURATO:PERSONA] n. 44 del 2001, applicabile "ratione temporis", nelle controversie in materia di responsabilità contrattuale il debitore domiciliato nel territorio di uno Stato membro è convenuto, a prescindere dalla sua nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato e può essere convenuto in altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (cfr. Cass. sez. un. 26.11.2020, n. 26986; Cass. sez. un. 5.10.2009, n. 21191, secondo cui, in tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il "luogo di consegna" va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come "luogo di consegna principale" va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici - ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente - con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, "in subiecta materia", dalla Convenzione di Vienna; Cass. (ord.) 22.11.2021, n. 35784). 26. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 27. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d
Sentenza Cassazione n. 07613/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris