CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12292/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3415/2025Numero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 12292/2026Data pubblicazione 02/05/2026MORGIGNI Roberto, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 1193/02/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Toscana, depositata il 15/10/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. Dalla sentenza impugnata emerge che [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa l’avvisodi accertamento con il quale gli era stato imputato, ai sensi dell’art. 5Tuir e quale socio occulto di una società di fatto costituita da lui e altredue persone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], un reddito di partecipazioneper l’anno 2014 pari ad euro 53.415,00, corrispondente a un terzo delcomplessivo reddito d’impresa accertato.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana,investita dell’appello del contribuente, accolse il gravameevidenziando, da un lato, che gli elementi emersi in giudizio nonconsentissero di attribuire con certezza al Morgigni la qualifica diamministratore di fatto della società, profilo ritenuto essenziale,dall’altro, che la pronuncia di una sentenza penale di assoluzione cheaveva escluso ogni responsabilità del Morgigni in ordine ai fatticriminosi a lui imputati avesse, ai sensi dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del2000, efficacia di giudicato anche nel processo tributario ecomportasse, di conseguenza, la caducazione della pretesa impositiva.4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria exNumero registro generale 3415/2025Numero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 12292/2026Data pubblicazione 02/05/2026art. 380-bis1 c.p.c. (nella quale, peraltro, il controricorrente sostieneerroneamente che la presente causa sarebbe stata riunita a quelle,pure pendenti dinanzi a questa Corte, iscritte al ruolo con i nn.3136/2025, 8557/2024 e 9494/2022, mentre in realtà, esclusaqualsiasi riunione, queste cause sono state soltanto fissate, per larelativa trattazione, alla medesima adunanza camerale del 10 marzo2026).5. La difesa del controricorrente, peraltro, proprio nell’erroneopresupposto della riunione delle cause suddette, ha depositato nelpresente giudizio altre tre memorie, tutte di identico contenuto eriferite cumulativamente, oltre che alla presente controversia, agliulteriori tre giudizi sopra indicati. Trattasi, dunque, di memorie chepossono essere esaminate solo in relazione alla presente causa.6. Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 16 settembre 2025, in considerazione dellarilevata inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, la ricorrente, conricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., è statadisposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perché la Cortedi secondo grado, violando il disposto di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del2000, ha ritenuto vincolante nel processo tributario una sentenza penaledi assoluzione resa non già in seguito a dibattimento, ma all’esito di ritoabbreviato.2. A prescindere dall’esame del motivo di ricorso, il Collegio ritiene chesia necessario affrontare una questione, rilevabile d’ufficio anche in questasede, avente carattere dirimente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3415/2025Numero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 12292/2026Data pubblicazione 02/05/2026Come ricostruito nella sentenza impugnata – e come di fattoincontroverso tra le parti – la pretesa qui esercitata dall’Ufficio trova il suofondamento nella ritenuta sussistenza di una società di fatto, camuffatasotto l’apparenza di un’impresa individuale, la [OSCURATO:PERSONA] di DoroniMirko. Accanto al titolare formale della ditta, [OSCURATO:PERSONA], soci dellasocietà di fatto sarebbero stati, secondo la prospettazione dell’Agenzia,anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In relazione all’esposto sostrato fattuale, vale quanto più volteaffermato da questa Corte, secondo cui la controversia relativa allaconfigurabilità, quale presupposto della imposizione tributaria, di unasocietà di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetticoinvolti, il quale sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previstedalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione delrapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmentecomune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire ilproprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti, con la conseguenzache, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti ditutti i soci, il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ognistato e grado del procedimento (Cass. n. 19636/2025; v. anche Cass. n.3954/2024).Orbene, i gradi di merito sono stati celebrati in violazione delmenzionato litisconsorzio necessario (essendo rimasti estranei al processoMirko Doroni e [OSCURATO:PERSONA]) e quindi sono radicalmente nulli, né èpossibile ricomporre il litisconsorzio in questa sede, come pure ammessoda questa Corte, a determinate condizioni, qui non sussistenti (cfr. Cass.,sez, un., n. 14815/2008; v. anche Cass. n. 3789/2018).Deve solo aggiungersi che il vizio qui rilevato attiene alla regolarità delcontraddittorio, e dunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” lastruttura e il funzionamento del processo, sicché la mancata denunciadello stesso ad opera delle parti non ha certo comportato la formazione diNumero registro generale 3415/2025Numero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 12292/2026Data pubblicazione 02/05/2026un giudicato interno sulla relativa questione processuale, che ben puòessere esaminata d’ufficio in questa sede (Cass., sez. un., n.24172/2025).3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata,dovendo dichiararsi la nullità dell’intero giudizio, con rimessione degli attial primo giudice per la celebrazione del processo nel contraddittorio di tuttii litisconsorti necessari.4. Il particolare andamento processuale comporta l’integralecompensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata,dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rimessione della causa allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa. Compensaintegralmente le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti