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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38911/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso come da requisitoria a cui si riporta; le parti dichiarano di averne preso visione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, conclude chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e deposita memoria, conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i seguenti reati: - incendio del capannone, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., fatto del 16.10.2004 (capo 2); - violazione della normativa antinfortunistica risultando l'assenza del certificato di prevenzione incendi con riguardo al capannone di cui al capo B e ai beni in esso contenuti (capo 4); - art. 642 cod. pen. per aver appiccato l'incendio di cui al capo 2 al fine di conseguire l'indennizzo assicurativo dalla compagnia Duomo ass.ni s.p.a. (capo 1); - tentata truffa aggravata in danno della compagnia Duomo ass.ni s.p.a. per aver indicato nella richiesta di indennizzo la perdita di merci e attrezzature in realtà non distrutte dall'incendio di cui al capo 2 (capo 3); - di cui all'art. 367 cod. pen., ascritto al solo Passero, per aver falsamente denunciato alla polizia giudiziaria il verificarsi dell'incendio di cui al capo 2 (capo 5).

Con sentenza pronunciata in data 20.2.2012 il [OSCURATO:PERSONA], rilevata l'intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta al capo 4, aveva dichiarato tutti gli imputati colpevoli dei residui reati, rispettivamente ascritti, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione.

Veniva inoltre pronunciata, nei confronti di tutti gli imputati, condanna risarcitoria generica in favore della parte civile, con riconoscimento di provvisionale, immediatamente esecutiva, di C

78.240. Con sentenza pronunciata in data 1.2.2018 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi' procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati ascritti per essere gli stessi estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciato violazione dell'art. 124 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'accertamento della tempestività della querela.E' stato accertato che la compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]. aveva conosciuto il verificarsi del reato solo in data 4.5.2005, in coincidenza con la trasmissione al danneggiato una informativa da parte della Procura della Repubblica competente, mentre sin dal mese di gennaio 2005 la compagnia di assicurazioni era stata informata dalla agenzia di investigazioni incaricata che l'incendio era doloso e che la richiesta di indennizzo era falsa.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell'art. 423 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'accertamento della proprietà del bene incendiato e al pericolo per la pubblica incolumità.

Era stato travisato il contenuto dell'accertamento effettuato dai vigili del fuoco, che avevano escluso la natura dolosa dell'incendio.

Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell'art. 15 cod. pen. in relazione al ritenuto concorso tra i reati ascritti ai capi 1 e

3. La allegazione di documentazione falsa alla richiesta di indennizzo è un post factum non punibile.

Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'accertamento circa la merce distrutta dall'incendio.

L'accertamento compiuto, secondo il quale la merce dichiarata come distrutta in realtà non era presente nel capannone, è smentito dal giudizio formulato dal consulente del pubblico ministero, che si era espresso nel senso della compatibilità tra i resti rinvenuti e l'elenco dei beni danneggiati fornito dall'assicurato, e dal contenuto del verbale degli incontri avuti dai consulenti; inoltre la motivazione era manifestamente illogica, laddove ha sostenuto che la merce non poteva essere acquistata con documentazione fiscale irregolare.

Con il quinto motivo vengono denunciati violazione dell'art. 110 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione al giudizio che aveva ritenuto una responsabilità concorsuale di tutti gli imputati in ragione del loro ruolo all'interno della [OSCURATO:SOCIETA]., ma senza individuare alcun specifico contributo concorsuale, almeno morale.

Il punto era stato devoluto alla cognizione del giudice di appello, ma era rimasto senza risposta.

Con il sesto motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il capo

5. Con la denuncia l'imputato si era limitato a indicare le merci distrutte nell'incendio, di cui l'autorità era già informata.

Con il settimo motivo vengono denunciati violazione degli artt. 539 e 600 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione al giudizio sulla responsabilità civile, sulla liquidazione della provvisionale e sulla clausola di immediata esecutività.3.

Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

Il difensore della parte civile ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il comune atto di impugnazione deduce motivi che, sotto diversi profili, risultano inammissibili.

1. Si deve premettere che l'impugnazione riguarda sia il capo che riguarda le statuizioni penali, rispetto alle quali i ricorrenti hanno interesse all'annullamento della sentenza che ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione onde conseguire, nel giudizio di rinvio, una pronuncia assolutoria nel merito, sia il capo sulla responsabilità civile.

E' pacifico l'orientamento secondo il quale il giudizio sulla domanda civile, inserita nel processo penale, ha ad oggetto la verifica della colpevolezza dell'imputato per il fatto di reato.

La disciplina processuale, poi, ha stabilito che nel giudizio di primo grado la condanna penale costituisca necessario presupposto della condanna civile, mentre nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., la sopravvenuta estinzione del reato non incide sulla cognizione del giudice d'appello sui capi civili della sentenza di primo grado.

Si è quindi affermato che, in caso di condanna con statuizioni civili in primo grado e sopravvenienza della prescrizione nel giudizio di appello, il secondo giudice, non solo, è tenuto a verificare la fondatezza del giudizio di colpevolezza penale che è il presupposto della condanna civile, ma, nel caso in cui detto vaglio si concluda con la riforma della condanna civile, deve anche pronunciare l'assoluzione nel merito, pur in assenza della evidenza della non colpevolezza richiesta dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

Un., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273).

Coerentemente con tali principi si è poi riconosciuta la ammissibilità della revisione della sentenza del giudice di appello che, prosciogliendo l'imputato per l'estinzione del reato dovuta a prescrizione o amnistia, e decidendo sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile (Sez.

Un., n. 6141 del 25.10.2018, Milanesi, Rv. 274627) e la legittimazione a proporre ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. anche dell'imputato "condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, per l'ontologica identità di diritti processuali tra l'azione penale e l'azione civile" (Sez.

Un., n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695).

Ne consegue che l'orientamento secondo il quale l'imputato, prosciolto per prescrizione del reato, che ricorra per cassazione ha l'onere, ai fini del requisito di specificità dell'impugnazione, richiesto a pena di inammissibilità della stessa, di dedurre motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in termini di evidenza, di ragioni significative della insussistenza del fatto ovvero dell'estraneità allo stesso dell'imputato (Sez. 3, n. 46050 del 28.3.2018, Maracci, Rv. 274200), è applicabile solo nel caso in cui le statuizioni penali non costituiscano presupposto di quelle civili, dato che in tal caso l'obbligo per il giudice di pronunciare assoluzione nel merito, pur in presenza di causa di estinzione del reato, non è condizionato al requisito della evidenza della causa di proscioglimento nel merito.

Si deve, dunque, rilevare che la domanda risarcitoria era stata proposta con riguardo ai fatti di cui ai capi 1 e 3, e non anche con riguardo ai reati di cui ai capi 2, 4 e 5 rispetto ai quali la compagnia Duomo assicurazioni s.p.a. non era soggetto danneggiato.

2. Va quindi rilevata la inammissibilità del motivo secondo e, in parte, anche del motivo quinto.

La difesa dei ricorrenti ha denunciato, con il secondo motivo e, in parte, anche con il quinto motivo, difetto di motivazione del giudizio relativo al reato di incendio ascritto al capo

2. Peraltro, gli indicati motivi risultano articolati genericamente, in quanto privi di deduzioni in ordine alla evidenza delle ragioni del proscioglimento.

L'interesse a impugnare è determinato dalla possibilità di conseguire, a seguito dell'invocato annullamento della sentenza impugnata, una pronuncia assolutoria nel merito, che è condizionata dalla evidenza della causa di proscioglimento, punto della decisione in ordine al quale la difesa dei ricorrenti non ha proposto alcun rilievo.

3. Altrettanto si deve ritenere con riguardo al motivo sesto, che denuncia il difetto di motivazione del giudizio relativo al reato di cui al capo 5, ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA].

4. Con riguardo ai reati ascritti ai capi 1 e 3 i ricorsi articolano motivi di impugnazione in relazione alla tempestività della querela (primo motivo), al concorso fra le due fattispecie (terzo motivo), alla fittizietà del danno indicato nella richiesta risarcitoria avanzata all'assicuratore (quarto motivo), al concorso di ciascun ricorrente nei reati (quinto motivo).

4.1. Con riguardo al giudizio sulla tempestività della querela, proposta in data 8 luglio 2005, il primo motivo denuncia il difetto di motivazione dell'accertamento compiuto dalla sentenza di appello, secondo la quale solo in data 4 maggio 2005 la persona offesa aveva avuto conoscenza dei reati, siccome fondato sul travisamento delle comunicazioni fatte alla compagnia di assicurazioni, nel gennaio 2005, dal perito assicurativo e dalla agenzia di investigazioni all'uopo incaricata, comunicazioni nelle quali veniva sostenuta la natura dolosa dell'incendio e la falsità ideologica della richiesta risarcitoria.

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza di appello ha esaminato la documentazione valorizzata dalla difesa, osservando che da essa era desumibile che l'ipotesi della natura dolosa dell'incendio e della falsità della richiesta risarcitoria era condivisa dai professionisti incaricati dalla compagnia di assicurazioni, ed ha quindi ritenuto che tale situazione non integrasse quella piena consapevolezza della consumazione del reato che, a norma dell'art. 124 cod. pen., determina la decorrenza del termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della querela.

La giurisprudenza ha precisato, sul punto, che, da una parte, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega (Sez.

Un., n. 12213 del 21/12/2017, Zucchi, Rv. 272170) e, dall'altra, che occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162).

Le sentenze di merito hanno correttamente applicato i ricordati principi, osservando che la valutazione di un esperto è idonea a far sorgere un sospetto, condizione soggettiva assimilabile a quella del dubbio, che è certamente diversa da quella della certezza richiesta dalla legge processuale.

4.2. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 15 cod. pen., alla stregua del quale doveva essere dichiarato l'assorbimento della tentata truffa nel delitto ascritto al capo

1. Il motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza ha precisato che la fattispecie di cui all'art. 642 cod. pen. costituisce ipotesi speciale di truffa in danno dell'assicuratore (Sez. 2, n. 4828 del 12/12/1994, Bonnato,Rv. 201184;Sez. 6, n. 2506 del 13.11 .2003, Piccino, Rv. 227890), ma nel caso in esame difetto il presupposto dell'identità del fatto.

Il capo 1 riguarda la distruzione del capannone e dei beni ivi esistenti, oggetto del contratto di assicurazione, mentre il capo 3 riguarda la fraudolenta indicazione come beni distrutti di merce in realtà non perita nell'incendio.

Si tratta dunque di due distinti fatti, l'uno consumato con la distruzione del capannone, e l'altro consumato con l'invio alla compagnia assicuratrice di una richiesta risarcitoria relativa a beni non periti.

4.3. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio secondo il quale i beni indicati come distrutti nell'incendio in realtà non erano presenti nel capannone.

A fronte di motivazione che aveva evidenziato, da una parte, che gli esperti incaricati di verificare lo stato dei luoghi avevano rilevato discrasie con i beni indicati nell'inventario predisposto dalla società assicurata e, dall'altra, che non era documentato il pagamento dei beni asseritamente acquistati e distrutti, il motivo denuncia il travisamento del parere del consulente [OSCURATO:PERSONA], l'omesso esame dello schema riepilogativo predisposto dalla difesa, l'aver trascurato la possibilità che i beni fossero stati pagati con modalità contabilmente non tracciate.

Il motivo ha contenuto di merito.

La difesa esprime dissenso rispetto all'accertamento compiuto dai giudici del merito, presentando una lettura alternativa dei dati probatori acquisiti.

In particolare, si rileva, da una parte, che gli esperti avevano rilevato la presenza di tracce di beni rientranti nelle tipologie dei beni inventariati e, dall'altra, si valorizza la possibilità che i beni fossero stati pagati in nero per sostenere la piena verosimiglianza della richiesta risarcitoria formulata dall'assicurata.

Si tratta di una ricostruzione alternativa del fatto che il Collegio non può valutare, dovendo limitare il sindacato alla struttura della motivazione, sotto i parametri della effettività, coerenza e congruità logica.

4.4. Con il quinto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio relativo alla partecipazione concorsuale di ciascun imputato ai reati di cui ai capi 1 e

3. Il motivo ha contenuto di merito.

Le sentenze di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza nei confronti di ciascun imputato sulla base della valutazione di convergenti elementi indiziari.La sentenza di appello ha esaminato la specifica posizione di ogni imputato, affermando di condividere il giudizio formulato dal primo giudice, che, da una parte, aveva evidenziato le modalità del fatto - consistite nell'accensione dolosa di diversi punti di innesco delle fiamme all'interno del capannone - e la condotta successiva - caratterizzata dalla presentazione di una richiesta risarcitoria fittizia - e, dall'altra, aveva ritenuto la partecipazione di tutti gli imputati. alla gestione della società [OSCURATO:SOCIETA]., ed ha aggiunto la considerazione che tutti gli imputati partecipavano alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi avevano condiviso la complessiva operazione fraudolenta.

A fronte di tale motivazione il motivo denuncia che la sentenza di appello si era limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello, di cui il motivo di ricorso dava sintesi.

Dunque, posto che le sentenze di merito tra loro conformi si integrano reciprocamente quanto all'apparato motivazionale, il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione di quanto esposto con l'atto di appello senza alcuna critica alla struttura della motivazione resa sul punto impugnato.

5. Con il settimo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle statuizioni civili.

Quanto alla condanna risarcitoria, il motivo richiama quanto già esposto in relazione alle statuizioni penali, e quindi va richiamato quanto osservato in relazione ai motivi già esaminati.

Con riguardo alla liquidazione della provvisionale, il motivo denuncia la inidoneità probatoria delle fatture emesse dai professionisti incaricati dalla parte civile dell'accertamento del sinistro in assenza della prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo indicato in fattura, e l'assenza di motivazione sulle ragioni a fondamento della clausola di immediata esecutività.

Il motivo, in parte qua, non è consentito.

La giurisprudenza ha precisato che "non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Sez. 2 , n. 44859 del 17/10/2019, TUCCIO, Rv. 277773; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486).

Altrettanto è stato affermato con riguardo alla impugnazione della statuizione della Corte di appello che ha respinto la richiesta di sospensione della immediata esecutività della condanna al pagamento della provvisionale (Sez. 1, n. 44603 del 03/10/2013, Falcucci, Rv. 257894; Sez. 3, n. 2860 del 09/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262400).

6. Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute nel presente giudizio dalla Parte civile, liquidate in C 3.510, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso come da requisitoria a cui si riporta; le parti dichiarano di averne preso visione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, conclude chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e deposita memoria, conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i seguenti reati: - incendio del capannone, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., fatto del 16.10.2004 (capo 2); - violazione della normativa antinfortunistica risultando l'assenza del certificato di prevenzione incendi con riguardo al capannone di cui al capo B e ai beni in esso contenuti (capo 4); - art. 642 cod. pen. per aver appiccato l'incendio di cui al capo 2 al fine di conseguire l'indennizzo assicurativo dalla compagnia Duomo ass.ni s.p.a. (capo 1); - tentata truffa aggravata in danno della compagnia Duomo ass.ni s.p.a. per aver indicato nella richiesta di indennizzo la perdita di merci e attrezzature in realtà non distrutte dall'incendio di cui al capo 2 (capo 3); - di cui all'art. 367 cod. pen., ascritto al solo Passero, per aver falsamente denunciato alla polizia giudiziaria il verificarsi dell'incendio di cui al capo 2 (capo 5). Con sentenza pronunciata in data 20.2.2012 il [OSCURATO:PERSONA], rilevata l'intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta al capo 4, aveva dichiarato tutti gli imputati colpevoli dei residui reati, rispettivamente ascritti, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione. Veniva inoltre pronunciata, nei confronti di tutti gli imputati, condanna risarcitoria generica in favore della parte civile, con riconoscimento di provvisionale, immediatamente esecutiva, di C 78.240. Con sentenza pronunciata in data 1.2.2018 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi' procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati ascritti per essere gli stessi estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato violazione dell'art. 124 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'accertamento della tempestività della querela.E' stato accertato che la compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]. aveva conosciuto il verificarsi del reato solo in data 4.5.2005, in coincidenza con la trasmissione al danneggiato una informativa da parte della Procura della Repubblica competente, mentre sin dal mese di gennaio 2005 la compagnia di assicurazioni era stata informata dalla agenzia di investigazioni incaricata che l'incendio era doloso e che la richiesta di indennizzo era falsa. Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell'art. 423 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione all'accertamento della proprietà del bene incendiato e al pericolo per la pubblica incolumità. Era stato travisato il contenuto dell'accertamento effettuato dai vigili del fuoco, che avevano escluso la natura dolosa dell'incendio. Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell'art. 15 cod. pen. in relazione al ritenuto concorso tra i reati ascritti ai capi 1 e 3. La allegazione di documentazione falsa alla richiesta di indennizzo è un post factum non punibile. Con il quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'accertamento circa la merce distrutta dall'incendio. L'accertamento compiuto, secondo il quale la merce dichiarata come distrutta in realtà non era presente nel capannone, è smentito dal giudizio formulato dal consulente del pubblico ministero, che si era espresso nel senso della compatibilità tra i resti rinvenuti e l'elenco dei beni danneggiati fornito dall'assicurato, e dal contenuto del verbale degli incontri avuti dai consulenti; inoltre la motivazione era manifestamente illogica, laddove ha sostenuto che la merce non poteva essere acquistata con documentazione fiscale irregolare. Con il quinto motivo vengono denunciati violazione dell'art. 110 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione al giudizio che aveva ritenuto una responsabilità concorsuale di tutti gli imputati in ragione del loro ruolo all'interno della [OSCURATO:SOCIETA]., ma senza individuare alcun specifico contributo concorsuale, almeno morale. Il punto era stato devoluto alla cognizione del giudice di appello, ma era rimasto senza risposta. Con il sesto motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 5. Con la denuncia l'imputato si era limitato a indicare le merci distrutte nell'incendio, di cui l'autorità era già informata. Con il settimo motivo vengono denunciati violazione degli artt. 539 e 600 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione al giudizio sulla responsabilità civile, sulla liquidazione della provvisionale e sulla clausola di immediata esecutività.3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Il difensore della parte civile ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il comune atto di impugnazione deduce motivi che, sotto diversi profili, risultano inammissibili. 1. Si deve premettere che l'impugnazione riguarda sia il capo che riguarda le statuizioni penali, rispetto alle quali i ricorrenti hanno interesse all'annullamento della sentenza che ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione onde conseguire, nel giudizio di rinvio, una pronuncia assolutoria nel merito, sia il capo sulla responsabilità civile. E' pacifico l'orientamento secondo il quale il giudizio sulla domanda civile, inserita nel processo penale, ha ad oggetto la verifica della colpevolezza dell'imputato per il fatto di reato. La disciplina processuale, poi, ha stabilito che nel giudizio di primo grado la condanna penale costituisca necessario presupposto della condanna civile, mentre nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., la sopravvenuta estinzione del reato non incide sulla cognizione del giudice d'appello sui capi civili della sentenza di primo grado. Si è quindi affermato che, in caso di condanna con statuizioni civili in primo grado e sopravvenienza della prescrizione nel giudizio di appello, il secondo giudice, non solo, è tenuto a verificare la fondatezza del giudizio di colpevolezza penale che è il presupposto della condanna civile, ma, nel caso in cui detto vaglio si concluda con la riforma della condanna civile, deve anche pronunciare l'assoluzione nel merito, pur in assenza della evidenza della non colpevolezza richiesta dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Coerentemente con tali principi si è poi riconosciuta la ammissibilità della revisione della sentenza del giudice di appello che, prosciogliendo l'imputato per l'estinzione del reato dovuta a prescrizione o amnistia, e decidendo sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile (Sez. Un., n. 6141 del 25.10.2018, Milanesi, Rv. 274627) e la legittimazione a proporre ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. anche dell'imputato "condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, per l'ontologica identità di diritti processuali tra l'azione penale e l'azione civile" (Sez. Un., n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695). Ne consegue che l'orientamento secondo il quale l'imputato, prosciolto per prescrizione del reato, che ricorra per cassazione ha l'onere, ai fini del requisito di specificità dell'impugnazione, richiesto a pena di inammissibilità della stessa, di dedurre motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in termini di evidenza, di ragioni significative della insussistenza del fatto ovvero dell'estraneità allo stesso dell'imputato (Sez. 3, n. 46050 del 28.3.2018, Maracci, Rv. 274200), è applicabile solo nel caso in cui le statuizioni penali non costituiscano presupposto di quelle civili, dato che in tal caso l'obbligo per il giudice di pronunciare assoluzione nel merito, pur in presenza di causa di estinzione del reato, non è condizionato al requisito della evidenza della causa di proscioglimento nel merito. Si deve, dunque, rilevare che la domanda risarcitoria era stata proposta con riguardo ai fatti di cui ai capi 1 e 3, e non anche con riguardo ai reati di cui ai capi 2, 4 e 5 rispetto ai quali la compagnia Duomo assicurazioni s.p.a. non era soggetto danneggiato. 2. Va quindi rilevata la inammissibilità del motivo secondo e, in parte, anche del motivo quinto. La difesa dei ricorrenti ha denunciato, con il secondo motivo e, in parte, anche con il quinto motivo, difetto di motivazione del giudizio relativo al reato di incendio ascritto al capo 2. Peraltro, gli indicati motivi risultano articolati genericamente, in quanto privi di deduzioni in ordine alla evidenza delle ragioni del proscioglimento. L'interesse a impugnare è determinato dalla possibilità di conseguire, a seguito dell'invocato annullamento della sentenza impugnata, una pronuncia assolutoria nel merito, che è condizionata dalla evidenza della causa di proscioglimento, punto della decisione in ordine al quale la difesa dei ricorrenti non ha proposto alcun rilievo. 3. Altrettanto si deve ritenere con riguardo al motivo sesto, che denuncia il difetto di motivazione del giudizio relativo al reato di cui al capo 5, ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con riguardo ai reati ascritti ai capi 1 e 3 i ricorsi articolano motivi di impugnazione in relazione alla tempestività della querela (primo motivo), al concorso fra le due fattispecie (terzo motivo), alla fittizietà del danno indicato nella richiesta risarcitoria avanzata all'assicuratore (quarto motivo), al concorso di ciascun ricorrente nei reati (quinto motivo). 4.1. Con riguardo al giudizio sulla tempestività della querela, proposta in data 8 luglio 2005, il primo motivo denuncia il difetto di motivazione dell'accertamento compiuto dalla sentenza di appello, secondo la quale solo in data 4 maggio 2005 la persona offesa aveva avuto conoscenza dei reati, siccome fondato sul travisamento delle comunicazioni fatte alla compagnia di assicurazioni, nel gennaio 2005, dal perito assicurativo e dalla agenzia di investigazioni all'uopo incaricata, comunicazioni nelle quali veniva sostenuta la natura dolosa dell'incendio e la falsità ideologica della richiesta risarcitoria. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza di appello ha esaminato la documentazione valorizzata dalla difesa, osservando che da essa era desumibile che l'ipotesi della natura dolosa dell'incendio e della falsità della richiesta risarcitoria era condivisa dai professionisti incaricati dalla compagnia di assicurazioni, ed ha quindi ritenuto che tale situazione non integrasse quella piena consapevolezza della consumazione del reato che, a norma dell'art. 124 cod. pen., determina la decorrenza del termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della querela. La giurisprudenza ha precisato, sul punto, che, da una parte, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega (Sez. Un., n. 12213 del 21/12/2017, Zucchi, Rv. 272170) e, dall'altra, che occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162). Le sentenze di merito hanno correttamente applicato i ricordati principi, osservando che la valutazione di un esperto è idonea a far sorgere un sospetto, condizione soggettiva assimilabile a quella del dubbio, che è certamente diversa da quella della certezza richiesta dalla legge processuale. 4.2. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 15 cod. pen., alla stregua del quale doveva essere dichiarato l'assorbimento della tentata truffa nel delitto ascritto al capo 1. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza ha precisato che la fattispecie di cui all'art. 642 cod. pen. costituisce ipotesi speciale di truffa in danno dell'assicuratore (Sez. 2, n. 4828 del 12/12/1994, Bonnato,Rv. 201184;Sez. 6, n. 2506 del 13.11 .2003, Piccino, Rv. 227890), ma nel caso in esame difetto il presupposto dell'identità del fatto. Il capo 1 riguarda la distruzione del capannone e dei beni ivi esistenti, oggetto del contratto di assicurazione, mentre il capo 3 riguarda la fraudolenta indicazione come beni distrutti di merce in realtà non perita nell'incendio. Si tratta dunque di due distinti fatti, l'uno consumato con la distruzione del capannone, e l'altro consumato con l'invio alla compagnia assicuratrice di una richiesta risarcitoria relativa a beni non periti. 4.3. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio secondo il quale i beni indicati come distrutti nell'incendio in realtà non erano presenti nel capannone. A fronte di motivazione che aveva evidenziato, da una parte, che gli esperti incaricati di verificare lo stato dei luoghi avevano rilevato discrasie con i beni indicati nell'inventario predisposto dalla società assicurata e, dall'altra, che non era documentato il pagamento dei beni asseritamente acquistati e distrutti, il motivo denuncia il travisamento del parere del consulente [OSCURATO:PERSONA], l'omesso esame dello schema riepilogativo predisposto dalla difesa, l'aver trascurato la possibilità che i beni fossero stati pagati con modalità contabilmente non tracciate. Il motivo ha contenuto di merito. La difesa esprime dissenso rispetto all'accertamento compiuto dai giudici del merito, presentando una lettura alternativa dei dati probatori acquisiti. In particolare, si rileva, da una parte, che gli esperti avevano rilevato la presenza di tracce di beni rientranti nelle tipologie dei beni inventariati e, dall'altra, si valorizza la possibilità che i beni fossero stati pagati in nero per sostenere la piena verosimiglianza della richiesta risarcitoria formulata dall'assicurata. Si tratta di una ricostruzione alternativa del fatto che il Collegio non può valutare, dovendo limitare il sindacato alla struttura della motivazione, sotto i parametri della effettività, coerenza e congruità logica. 4.4. Con il quinto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio relativo alla partecipazione concorsuale di ciascun imputato ai reati di cui ai capi 1 e 3. Il motivo ha contenuto di merito. Le sentenze di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza nei confronti di ciascun imputato sulla base della valutazione di convergenti elementi indiziari.La sentenza di appello ha esaminato la specifica posizione di ogni imputato, affermando di condividere il giudizio formulato dal primo giudice, che, da una parte, aveva evidenziato le modalità del fatto - consistite nell'accensione dolosa di diversi punti di innesco delle fiamme all'interno del capannone - e la condotta successiva - caratterizzata dalla presentazione di una richiesta risarcitoria fittizia - e, dall'altra, aveva ritenuto la partecipazione di tutti gli imputati. alla gestione della società [OSCURATO:SOCIETA]., ed ha aggiunto la considerazione che tutti gli imputati partecipavano alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi avevano condiviso la complessiva operazione fraudolenta. A fronte di tale motivazione il motivo denuncia che la sentenza di appello si era limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello, di cui il motivo di ricorso dava sintesi. Dunque, posto che le sentenze di merito tra loro conformi si integrano reciprocamente quanto all'apparato motivazionale, il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione di quanto esposto con l'atto di appello senza alcuna critica alla struttura della motivazione resa sul punto impugnato. 5. Con il settimo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle statuizioni civili. Quanto alla condanna risarcitoria, il motivo richiama quanto già esposto in relazione alle statuizioni penali, e quindi va richiamato quanto osservato in relazione ai motivi già esaminati. Con riguardo alla liquidazione della provvisionale, il motivo denuncia la inidoneità probatoria delle fatture emesse dai professionisti incaricati dalla parte civile dell'accertamento del sinistro in assenza della prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo indicato in fattura, e l'assenza di motivazione sulle ragioni a fondamento della clausola di immediata esecutività. Il motivo, in parte qua, non è consentito. La giurisprudenza ha precisato che "non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Sez. 2 , n. 44859 del 17/10/2019, TUCCIO, Rv. 277773; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486). Altrettanto è stato affermato con riguardo alla impugnazione della statuizione della Corte di appello che ha respinto la richiesta di sospensione della immediata esecutività della condanna al pagamento della provvisionale (Sez. 1, n. 44603 del 03/10/2013, Falcucci, Rv. 257894; Sez. 3, n. 2860 del 09/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262400). 6. Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute nel presente giudizio dalla Parte civile, liquidate in C 3.510, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla r
Sentenza Cassazione n. 38911/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris