CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 35161/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] civili: XXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Lette le conclusioni scritte (con allegata nota spese delle quale si è chiesta la liquidazione) trasmesse telematicamente in data 17 ottobre 2025 dalla difesa delle parti civili XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 3 luglio 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXXXXXXXXX in relazione ai reati di estorsione e di tentata estorsione ai danni di XXXXXXXXX (capi A e B della rubrica delle imputazioni) nonché di lesioni personali volontarie sempre ai danni della medesima persona offesa (capo C). I fatti in contestazione risalgono ad epoca compresa tra il 6 ed il 9 ottobre 2018. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con un unico articolato motivo: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione al travisamento dei dati probatori, con particolare riguardo alle dichiarazioni dei testi XXXXXXX e XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, oltre alla ricostruzione cronologica delle vicende e, più in generale, alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Rilevato che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). A ciò si aggiunge: - che in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241) vizio non rilevabile nel caso in esame; - che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214); - che i Giudici di merito, con la corretta e non illogica argomentazione di cui alle pagine 6-8 della sentenza impugnata, hanno confermato la piena attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state ritenute coerenti con quelle di altri testi escussi e con le altre risultanze processuali, tra le quali il referto medico attestante il trauma contusivo patito dal XXXX e l’esclusione di intenti ritorsivi della persona offesa capaci di alterare la genuinità delle sue dichiarazioni. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. Rilevato, infine, che le conclusioni scritte e la richiesta di liquidazione delle spese per il presente grado di giudizio formulate nell’interesse delle parti civili XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXX devono essere dichiarate inammissibili essendo pervenute oltre il termine di legge; che nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese delle parti civili. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.