CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 30385/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettatol’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva con-dannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentativo aggravato di furto.2. L’imputata, tramite il proprio difensore di f iducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si denuncia violazione di legge con riferi-mento al riconoscimento dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede , inquanto la Corte d’Appello, nel confermare la sentenza del Tribunale, ha errato nelnegare che i beni oggetto del reato fossero soggetti ad una costante vigilanza. Alcontrario, infatti, l’istruttoria ha rivelato che la [OSCURATO:PERSONA] era stata scoperta grazieall’osservazione di un addetto antitaccheggio e dunque di un soggetto specif ica-mente destinato a tale attività, che aveva potuto seguire tutto l’iter dell’azionecriminosa. Non è pertanto corretto affermare, come fanno entrambe le sentenzedi merito, che la vigilanza sia stata occasionale e non rientrasse pertanto in unasistematica e organizzata attività di controllo. Errato è altresì il richiamo alla giu-risprudenza di questa Corte, secondo cui l’aggravante potrebbe essere esclusa solose la percezione del furto fosse stata inevitabile, visto che il precedente citato dallasentenza impugnata si riferisce al diverso caso in cui il personale addetto alle ven-dite svolgeva anche, promiscuamente e saltuariamente, attività di sorveglianza.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’aggravante dell’espo-sizione alla pubblica fede è esclusa solo in presenza di un’attività di controllo eser-citata direttamente e sistematicamente dal proprietario della res o da soggetti dalui incaricati, non essendo quindi suff iciente, a tale scopo, una vigilanza genericae saltuaria (v., fra le altre, Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Rv. 262663 – 01). Inapplicazione del medesimo principio si è altresì ritenuto che la semplice apposi-zione di placca antitaccheggio sul prodotto esposto nei banchi di vendita di unsupermercato non sia suff iciente ad escludere l’aggravante, trattandosi di disposi-tivo che non garantisce una sorveglianza continuativa sul bene in quanto destinatoad entrare in funzione, e dunque a concretizzare un’effettiva protezione della res,solo una volta che questa sia stata portata oltre le casse senza previo pagamentodel prezzo (Sez. 5, Sentenza n. 4036del 26/11/2015, Rv. 267564 – 01). Al casoconcreto portato all’attenzione di questa Corte appare applicabile il medesimoprincipio, non essendovi dubbio, sulla base della sentenza impugnata e della stessaprospettazione della ricorrente, che presso il luogo dei fatti il controllo fosse uni-camente aff idato ad un addetto alla vigilanza il quale, per la peculiarità della suafunzione, esercitava tale attività in modo parziale e dunque concentrando la suala vigilanza non era ininterrotta né tanto meno investiva la totalità dei beni espostiper la vendita. L’aggravante è stata pertanto correttamente ravvisata dai giudicidi merito, in presenza di un singolo addetto alla vigilanza che, pur essendo speci-f icamente destinato a tale funzione e pur seguendo in concreto lo svolgimentodell’intera azione criminosa, abbia però esercitato un controllo che si è occasional-mente concentrato su un unico cliente e su un numero circoscritto di prodotti.2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]