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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09526/2023

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nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19504/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

MSSGPP66A13 I441T ) in virtù di procura in calce all’istanza in data 20febbraio 2016 e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce alla memoria in data 19 aprile 2019, elettivamente domiciliata Oggetto: tributi – estinzione N.19504/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino presso gli indirizzi pec e –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie- monte n. 749/01/14 depositata in data 5 giugno 2014 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’estin- zione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del conten- dere.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2000 con il quale, a seguito di PVC, era stata contestata in origine l’omesso versamento di IVAin relazione ad operazioni di acquisto di servizi da fornitore non residente (consociata di diritto francese) ed era stata applicata la sanzione di cui all’art. 6, comma 9-bis d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per omissione degli adempimenti relativi all’inversione contabile.

Nella specie, la società contribuente, pur avendo integratole fatture dell’emittente a termini dell’art. 46, comma 1, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, non aveva proce- duto all’emissione di autofattura, secondo l’art. 7, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633pro tempore, nonostante la sussistenza dei presupposti per la sospensione di imposta di cui all’art. 42, comma 2, d.l. n. 331/1993 (acquisti nei limiti del plafond IVA).

L’addebito per IVA veniva, poi, annullato in autotutela.

2. La CTP diAlessandria ha accolto il ricorso.

3. La CTR del Piemonte, con sentenza in data 5 giugno 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il comportamento della so- cietà contribuente non ha ostacolato l’attività di controllo dell’Ufficio, N.19504/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino avendo la contribuente fatto ricorso, ancorché irregolarmente, alle norme relative all’inversione contabile.

Il giudice di appello ha, in par- ticolare, ritenuto che l’omessa autofatturazione costituisce errore di natura formale non sanzionabile, quanto menocon la sanzione appli- catanel caso di specie, ritenendo, inoltre, il giudice di appello che l’in- tervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata di cui alla l. 27 dicembre 2002, n. 289 preclude anche l’applicazione della sanzione proporzionale del 3%.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, non numerati.

La società contribuente ha proposto istanza di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi 1 e 9-bis d. lgs. n. 471/1997, anche in relazione agli artt. 22, n. 7 e 8 Dir. 2000/17/CE, per avere ritenuto inapplicabile la sanzione al caso di specie.

Osserva parte ricorrente, richiamandosi alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa Ecotrade (CGUE, 8 maggio 2008, C- 96/07) che l’omessa autofatturazione dei corrispettivi dei servizi rice- vuti dal soggetto non residente, benché oggetto di integrazione ex art. 46, comma 1, d.l. n. 331/1993, costituiscano ostacolo e pregiudizio alle attività di controllo dell’Ufficio.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 9-bis d. lgs. n. 471/1997, nella parte in cui il giudice di ap- pello ha ritenuto non applicabile la sanzione del 3% per effetto dell’ade- sione della società contribuente alla sanatoria di cui alla l. n. 289/2002, sottolineando che tale sanzione sia applicabile anche al caso in cuil’IVA sia stata irregolarmente assolta.

N.19504/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 l. n. 289/2002, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non sanzionabile il comportamento della contribuente per avere questa aderito alla sanatoria in oggetto, essendo le sanzioni applicabili anche ai casi di adesione al condono, in caso di omissione degli obblighi di fatturazione.

2. Preliminare all’esame del ricorso appare la circostanza che la so- cietà contribuente ha fatto ricorso alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119per la suddetta sanzione.

La de- finizione è stata operata “a zero”, soluzione praticabile nel caso in cui residui unicamente una controversia tributaria relativaesclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferisconoex art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018, ove il rapporto relativo al tributo sia stato preceden- temente definito (Cass., Sez.

V , 22 novembre 20 2 1, n. 36037 ).

Tale soluzione deve applicarsi al caso di specie, essendo stato nelle more del giudizio di merito annullato l’atto impositivo relativo al tributo.

3. Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessa- zione della materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

P. Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19504/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MSSGPP66A13 I441T ) in virtù di procura in calce all’istanza in data 20febbraio 2016 e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce alla memoria in data 19 aprile 2019, elettivamente domiciliata Oggetto: tributi – estinzione N.19504/15 R.G. Est. F. D’Aquino presso gli indirizzi pec e –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie- monte n. 749/01/14 depositata in data 5 giugno 2014 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’estin- zione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del conten- dere. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2000 con il quale, a seguito di PVC, era stata contestata in origine l’omesso versamento di IVAin relazione ad operazioni di acquisto di servizi da fornitore non residente (consociata di diritto francese) ed era stata applicata la sanzione di cui all’art. 6, comma 9-bis d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per omissione degli adempimenti relativi all’inversione contabile. Nella specie, la società contribuente, pur avendo integratole fatture dell’emittente a termini dell’art. 46, comma 1, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, non aveva proce- duto all’emissione di autofattura, secondo l’art. 7, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633pro tempore, nonostante la sussistenza dei presupposti per la sospensione di imposta di cui all’art. 42, comma 2, d.l. n. 331/1993 (acquisti nei limiti del plafond IVA). L’addebito per IVA veniva, poi, annullato in autotutela. 2. La CTP diAlessandria ha accolto il ricorso. 3. La CTR del Piemonte, con sentenza in data 5 giugno 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il comportamento della so- cietà contribuente non ha ostacolato l’attività di controllo dell’Ufficio, N.19504/15 R.G. Est. F. D’Aquino avendo la contribuente fatto ricorso, ancorché irregolarmente, alle norme relative all’inversione contabile. Il giudice di appello ha, in par- ticolare, ritenuto che l’omessa autofatturazione costituisce errore di natura formale non sanzionabile, quanto menocon la sanzione appli- catanel caso di specie, ritenendo, inoltre, il giudice di appello che l’in- tervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata di cui alla l. 27 dicembre 2002, n. 289 preclude anche l’applicazione della sanzione proporzionale del 3%. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, non numerati. La società contribuente ha proposto istanza di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi 1 e 9-bis d. lgs. n. 471/1997, anche in relazione agli artt. 22, n. 7 e 8 Dir. 2000/17/CE, per avere ritenuto inapplicabile la sanzione al caso di specie. Osserva parte ricorrente, richiamandosi alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa Ecotrade (CGUE, 8 maggio 2008, C- 96/07) che l’omessa autofatturazione dei corrispettivi dei servizi rice- vuti dal soggetto non residente, benché oggetto di integrazione ex art. 46, comma 1, d.l. n. 331/1993, costituiscano ostacolo e pregiudizio alle attività di controllo dell’Ufficio. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 9-bis d. lgs. n. 471/1997, nella parte in cui il giudice di ap- pello ha ritenuto non applicabile la sanzione del 3% per effetto dell’ade- sione della società contribuente alla sanatoria di cui alla l. n. 289/2002, sottolineando che tale sanzione sia applicabile anche al caso in cuil’IVA sia stata irregolarmente assolta. N.19504/15 R.G. Est. F. D’Aquino 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 l. n. 289/2002, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non sanzionabile il comportamento della contribuente per avere questa aderito alla sanatoria in oggetto, essendo le sanzioni applicabili anche ai casi di adesione al condono, in caso di omissione degli obblighi di fatturazione. 2. Preliminare all’esame del ricorso appare la circostanza che la so- cietà contribuente ha fatto ricorso alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119per la suddetta sanzione. La de- finizione è stata operata “a zero”, soluzione praticabile nel caso in cui residui unicamente una controversia tributaria relativaesclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferisconoex art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018, ove il rapporto relativo al tributo sia stato preceden- temente definito (Cass., Sez. V , 22 novembre 20 2 1, n. 36037 ). Tale soluzione deve applicarsi al caso di specie, essendo stato nelle more del giudizio di merito annullato l’atto impositivo relativo al tributo. 3. Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessa- zione della materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate. P. Q.
Sentenza Cassazione n. 09526/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris