CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30801/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al ricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini n. 27; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (già [OSCURATO:PERSONA]),in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, pres s o il suo studio, via degli Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] - Utilizzatrice cessionaria del contratto di immobile oggetto di locazione ad uso industriale. C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 30801/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] n. 157; avverso la sentenza della Corte di appellodi Roma n. 5801 /2021, pubblicata il 3 settembre2021, notificata il 29 settembre 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] (locatrice) nei confronti di ARKA s.r.l. (cessionaria conduttrice), avente ad oggetto, in via principale, la declaratoria di accertamento che il contratto di leasing era pervenuto a naturale scadenza, senza che la convenuta avesse saldato i canoni scaduti, nonché la declaratoria di inadempimento e la condanna alla restituzione dei canoni di leasingpercepiti dall’inizio del rapporto di locazione,e ha dichiarato la r isoluzione del contratto, con condanna della utilizzatrice all’immediato rilascio del benee spese di lite. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di accoglimento parziale del tribunale, salvo che per la dichiarata risoluzione del contrattoche ha revocato,non essendo stata richiesta dalla società attrice. Ha proposto ricorso per cassazione ARKA s.r.l. sulla base di un unico motivo. Ha rispostocon controricorso LA Banca BPM (già [OSCURATO:PERSONA]). Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatricedesignata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo viene denunciata “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1526 per avere la Corte di appello implicitamente e erroneamente applicato il contenuto alla fattispecie non venendo in rilievo una ipotesi di risoluzione del contratto, bensì una sua cessazione per essere giunto a naturale scadenza violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte di appello”poiché la Corte territoriale , dopo aver corretto C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 30801/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la motivazione di prime cure nel senso che il contratto di leasing non era da intendersi cessato per intervenuta risoluzione,ma per naturale scadenza del suo termine di durata, avevaaccolto la domanda di restituzione del bene per non avere la società esercitato la facoltà di riscatto del bene immobile in conformità allecondizioni contenute nel contratto di leasing (clausola lett. d); la ricorrente deduce sul punto che, la Corte di appello sarebbe incorsa in una contraddizione affermando comunque l’inadempimento di Arka alle obbligazioni di pagamento delle rate del canone e che, per effetto di tale inadempimento,il contratto non avrebbe potuto esplicare i suoi effetti propri ossia l’acquisto dell’immobile da parte della società (equivarrebbe dunque a dire che il contratto si sarebbe risolto per inadempimento, pag. 10 ricorso). 2. Il motivo di ricorso è inammissibile Esso, infatti, ad onta della formale intestazione, attiene a profili di fatto e tende suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale –delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto che « E’ evidente, dunque che la domanda di restituzione del bene proposta dall’attrice/appellata è stata accolta dal Tribunale in quanto il contratto di locazione finanziaria era pervenuto a naturale scadenza, circostanza questa non oggetto di specifica contestazione».Difatti, «il giudice di prime cure nell’affermare che la ARKA S.R.L. “non ha esercitato la facoltà di riscatto del bene immobile in conformità alle condizioni del contratto di leasing, la cui clausola d) nel prevedere l’esercizio nel termine di durata pattuita, mediante apposita manifestazione di C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 30801/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi volontà e previo pagamento di Euro 111.127,06 oltre I.V.A. a condizione che la società utilizzatrice “abbia integralmente adempiuto a tutti agli obblighi assunti nei confronti della concedente”(art. 16 delle condizioni generali), situazione controversa e non dimostrata. Per conseguenza, la Banca ha diritto a conseguire l’invocato rilascio del bene immobile”(pag. 5 della sentenza impugnata). Avuto riguardo a quanto motivato da lla Corte di merito, i l motiv o di ricorso si palesa inammissibile, in quanto tendea provocare da questa Corte una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto, diversa daquella fornita dal giudice di appello, specie nella parte in cui insistesulla presunta contraddittorietà della motivazione, nonché sull’asserito comportamento inadempiente desunto dal non aver esercitato la facoltà di riscatto. Manifestamente inammissibili sono, poi, le censure relative alla causa del contratto di leasing traslativo tenuto conto che la ricorrente omette di considerare che la Corte di appello ha statuito «lamenta inoltre l’appellante il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado ex art. 1526 c.c.. Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: a) la Arka s.r.l. nelle conclusioni formulate nell’atto di appello non ha chiesto che venga accolta la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, essendosi limitata esclusivamente a chiedere che vengano rigettate “le domande tutte di parte appellata”; b) è la stessa Arka ad ammettere a pag. 5 dell’atto di appello che “aveva omesso” in primo grado “di coltivare la suddetta domanda riconvenzionale” sicchéessa non può essere riproposta in appello» (cfr. sentenza impugnata pag. 5) . Determinante comunque è il rilievo seguente. La Corte territoriale, sul presupposto che nel termine di naturale scadenza del contratto la società Arka non aveva formulato doma nda il riscatto, ha ritenuto legittima la richiesta della banca di restituzione del bene (cfr. sentenza impugnata pag. 5) ; pertanto, la ratio decidendi della decisione de qua è che il diritto di riscatto era sottoposto all’onere dell’integrale adempimento degli obblighi e che la C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 30801/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dichiarazione di riscatto era improduttiva di effetti per la persistenza dell’inadempimento; tale ratioè impugnata con l’affermazione che la verifica dell’adempimento andava fatta al momento del trasferimento ma questo è un profilo afferente all’interpretazione della volontà negoziale che, quale giudizio di fatto, è riservato al giudice del merito. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 4 . 2 00,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato