CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 40528/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]." nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sassari; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore della parte civile ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore generale della "[OSCURATO:SOCIETA].", costituitasi parte civile nel processo contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in corso dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], impugna l'ordinanza del Tribunale di Sassari dello scorso 10 maggio, con la quale, in sede di rinvio a sèguito di annullamento di precedente ordinanza del medesimo Tribunale da parte della Corte di cassazione, è stata annullata l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 5 agosto 2020, che aveva disposto in favore della parte civile il sequestro conservativo sui beni nella disponibilità degli imputati per un valore di 1.192.737 euro. 2. La parte civile ricorrente lamenta di non aver avuto avviso né del precedente giudizio di legittimità, introdotto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con l'anzidetta sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 15619 del 24/03/2021), né del successivo procedimento dinanzi al Tribunale del riesame, conclusosi con l'ordinanza impugnata. 2.1. Deduce, pertanto, con un primo motivo, la nullità di tal ultima ordinanza, richiamando il principio sancito dalle Sezioni unite di questa Corte - sent. n. 15290 del 28/09/2017, dep. 2018, Pino, Rv. 272253 - per cui, in tema di sequestro conservativo, l'avviso della fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato deve essere dato anche alla parte civile che ha richiesto ed ottenuto l'emissione del relativo provvedimento, al fine di assicurarle la possibilità di esporre le ragioni a sostegno della legittimità del provvedimento cautelare emesso in prima istanza; con la conseguenza che, in caso di mancato avviso, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che ha annullato o revocato il sequestro conservativo, al solo scopo di far accertare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguente alla lesione del diritto di intervento della parte privata. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta il medesimo vizio con riferimento alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, quale provvedimento presupposto. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Ha depositato memoria scritta la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], non opponendosi all'accoglimento del primo motivo di ricorso e concludendo per l'inammissibilità, invece, del secondo, non essendo ricorribile il provvedimento rescindente della Corte di cassazione. 5. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 6. Il ricorso è fondato. L'evocata "sentenza Pino" delle Sezioni unite si attaglia perfettamente al caso di specie e non v'è ragione per discostarsene. L'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame all'esito del giudizio di rinvio, pertanto, dev'essere annullata. Non così, invece, la sentenza rescindente emessa dalla Corte di cassazione, non avendo il ricorrente indicato specifiche ragioni che, ove ritualmente avvisato, avrebbe potuto far valere in quella sede di legittimità a sostegno della conferma del provvedimento cautelare ottenuto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il Consigliere estens