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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 34964/2023

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uente DECRETO sul ricorso 37109-2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONEcontroricorrente Avverso la sentenza n. 651 del 20 1 9 della Corte d’appello di Milano , depositata il 31maggio 2019 (RG 13 05 /201 8 ) , [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); -2 - si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla condizione di reciprocità nell’erogazione degli assegni per il nucleo familiare; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 37109-2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONEcontroricorrente Avverso la sentenza n. 651 del 20 1 9 della Corte d’appello di Milano , depositata il 31maggio 2019 (RG 13 05 /201 8 ) , [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); -2 - si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla condizione di reciprocità nell’erogazione degli assegni per il nucleo familiare; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Roma,
Decreto Cassazione n. 34964/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris