CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 22537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Savona ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., così riqualificata l'originaria accusa di illegale detenzione, i sensi degli articoli 2 e 7 I. n. 895 del 1967, di un fucile doppietta a retrocarica, in Loano il 24 giugno 2019, irrogando la pena di euro 258,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la motivazione con cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità per particolar tenuità del fatto è coerente, logica e adeguata alle risultanze processuali; rilevato che non si ravvisa alcuna carenza o illogicità degli argomenti posti a fondamento della decisione; rilevato che il ricorso pertanto appare manifestamente infondato a fronte del rilievo, contenuto in sentenza, che il comportamento negligente dell'imputato si è protratto per lungo tempo; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co Giuse cia DEPOSITATA th/ CA)ACCA_LERIA