CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 29704/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8799/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , VIA A . MIOLA 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 213/2019,depositata il 21/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 213/2018 della Corte d’appello di Napoli, che ha rigettato il gravame dal medesimo fatto valere contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con atto del 24 settembre 2024 gli eredi del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 5 luglio 2019, di avere depositato atto di intervento nel presente giudizio e di avere transatto la lite con controparte e di non avere quindi più interesse alla prosecuzione del giudizio, di cui chiedono che sia dichiarata l’estinzione. La controricorrente, con atto del 30 settembre 2024, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso. L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c. Non vi è provvedimento sulle spese, avendo la controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della