Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:551
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0174_INF
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 novembre 2020 – Comune di Stintino / Commissione
(causa T-174/20)
«Ricorso di annullamento – Convenzione di sovvenzione stipulata nell’ambito dello strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) – Nota di addebito – Atto che rientra in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile – Atto preparatorio – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Annullamento di una lettera e di una nota di addebito emesse dalla Commissione – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità
(Artt. 263, 272, 274, 288 e 299 TFUE)
(v. punti 23-30, 41-43).
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Nota di addebito di un’istituzione che constata l’esistenza di un credito e che è priva di carattere esecutivo – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 38)
3.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell'oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d) ed e)]
(v. punti 44-46)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’asserita decisione contenuta nella lettera Ares(2020) 734033 della Commissione, del 5 febbraio 2020, relativa alla riduzione della sovvenzione concessa al ricorrente nell’ambito del progetto LIFE10 NAT/IT/244 nonché al recupero delle somme già erogate in eccedenza; della nota di addebito n. 3242002652 della Commissione, del 24 febbraio 2020, con la quale quest’ultima chiede al ricorrente di versargli la somma di EUR 447078,63; dell’asserita decisione contenuta nella lettera Ares(2019) 6551262 della Commissione, del 23 ottobre 2019, relativa alla quota dei costi non ammissibili, e di ogni altro atto o ogni altro provvedimento presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Il Comune di Stintino è condannato alle spese.