CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10869-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4722/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 10869 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate, lamentando violazione o falsa applicazione dell'art.1, comma 132, 1.208/2015, ricorre per la cassazione delle sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha annullato l'avviso notificato il 16 novembre 2017 da essa ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] in rettifica della dichiarazione Unico 2012 per accertati redditi da partecipazione ad una società in accomandita, in accertamento di IRAP e di IVA per l'anno 2011 per le quali non erano state presentate dichiarazioni. La CTR ha annullato l'avviso per l'assorbente ragione che lo stesso era stato emesso oltre I termine del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione; 2. l'Agenzia delle Entrate specifica di voler censurare la sentenza in epigrafe con esclusivo riguardo alla dichiarazione di tardività dell'avviso in recupero dell'IVA; 3. la contribuente è rimasta intimata; considerato che: 1. l'art.1, comma 132 della 1.208/2015, per quanto interessa, ha stabilito che "le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata". 2. E' incontroverso che, per quanto concerne l'IVA dell'anno 2011, la contribuente non aveva presentato dichiarazione (nel termine di cui all'art. 8 d.p.r. 322/1998) e che l'avviso -riprodotto nel ricorso per cassazione-, emesso -come vi si legge proprio sul presupposto che "ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nell'anno di imposta preso in esame, il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione annuale e di effettuare i relativi versamenti", è stato notificato il 16 novembre 2017 e dunque entro il termine stabilito dall'art.1, comma 132, 1.208/2015. 3. il ricorso è dunque fondato. La CTR ha errato nell'avere riguardo al termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per un avviso di accertamento che, per la parte d'interesse, riguardava un'imposta -VIVA- per la quale non era stata presentata dichiarazione; 4. il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per esame delle questioni rimaste assorbite; 5. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche sulle spese. Così deciso in Roma nella camera