CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 10232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] n che ha concluso chiedendo -e .0v-v1M(A. 'e.b)t/14n~ro jeali /),jryi, ,à e42- 4-01/ teAl ;e4, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Viterbo con la sentenza in epigrafe dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 10 bis D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e lo condannava alla pena di euro 4000 di ammenda. Si contestava di aver fatto ingresso nel territorio dello Stato in data 1/2/2011 e di essersi trattenuto in clandestinità fino alla data del 21/12/2016, quando chiedeva permesso di soggiorno. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce le seguenti ragioni di doglianza. 2.1. Con il primo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 34 del Divo 274 del 2000, non avendo il giudice di merito tenuto conto della natura dell'istituto disciplinato dalla diposizione anzidetta e applicato e motivato in relazione all'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. senza fare riferimento a quanto richiesto (art. 34 d. I.vo cit.) e richiamando piuttosto l'art. 131 bis cod. pen. 3. Nell'interesse del ricorrente, il 6 ottobre 2021 è stata depositata memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in cui si ribadiscono le ragioni a fondamento dell'impugnazione. 3.1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Questa Corte ha avuto modo di spiegare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art. 131-bis cod. pen. e l'art. 34 D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa). (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp e altri, Rv. 271587). La sentenza impugnata non motiva effettivamente sulla ipotesi dell'art. 34 D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274, ma si limita a dire che non ci sono le condizioni per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. che non si applica nel giudizio al cospetto del giudice di pace. Sono assorbite, ma non precluse le deduzioni contenute nel secondo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Viterbo. Sono assorbite, ma non precluse le altre deduzioni. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Viterbo. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ntonio