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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45713/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del predetto imputato per il furto di un borsello (contenente varie carte di credito e un carnet di assegni), asportato dall'interno di una piattaforma aerea parcheggiata lungo la via pubblica; fatto accaduto il 6 agosto 2019.

2. Il ricorrente sviluppa un solo motivo con il quale contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.

Sostiene che il furto non può dirsi commesso su cose «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» dato che tale carattere non può riconoscersi a un portafogli lasciato incustodito all'interno di una piattaforma aerea parcheggiata con le serrature aperte.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'ad. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Le censure proposte vedono sulla configurabilità della circostanza aggravante della esposizione del bene a pubblica fede nel caso di un portafogli lasciato all'interno di un veicolo (segnatamente una piattaforma aerea con "cabinato") parcheggiato lungo la pubblica via.

Trattandosi di quaestio iuris, quel che rileva è la correttezza della soluzione raggiunta indipendentemente dal percorso motivazionale seguito.

2.1. La più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di porre in luce gli elementi specifici che influenzano il concetto di esposizione a pubblica fede in sintonia con la ratio dell'aggravamento previsto dall'ad. 625, comma primo, n.7 cod. pen., che sottende la volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte.

Si è di recente condivisibilmente osservato che «per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita» e che «tale speciale valutazione di gravità deve essere estesa anche a quei beni che in tale condizione di esposizione alla pubblica fede si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte; bisogni non soltanto di ordine straordinario, ma anche di natura ordinariamente connessa ai tempi ed alle modalità con i quali si attende alle incombenze della propria giornata» (così in motivazione Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119 - 01).

«In tale prospettiva, la rapidità degli spostamenti, la freneticità dei ritmi e l'utilizzo sempre maggiore della propria autovettura come "base" per organizzare la propria giornata di vita, professionale e privata, impone che nel concetto di cose lasciate per necessità e consuetudine siano ricomprese anche quei beni che, di difficile trasporto per ingombro e peso, debbano essere lasciate in auto nel mentre si attende ad ulteriori incombenze, nonché eventuali oggetti e documenti che l'offeso detenga all'interno dell'autovettura e che per necessità e comodità di custodia abbia lasciato ivi» (così in motivazione Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119 - 01).

2.2. Nel caso di specie - da quel che si comprende dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito (confermata da circostanze fattuali evocate in ricorso) - la persona offesa era occupata in opere dì edilizia e, in ragione delle necessità connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, ha lasciato il proprio portafogli all'interno del "cabinato" della piattaforma aerea che, sul posto, fungeva da propria base logistica.

Ricorre, pertanto, la circostanza aggravante in rassegna dato che il furto è avvenuto su un oggetto che l'offeso aveva lasciato all'interno di un veicolo per "necessità" e "comodità" di custodia.

3. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del predetto imputato per il furto di un borsello (contenente varie carte di credito e un carnet di assegni), asportato dall'interno di una piattaforma aerea parcheggiata lungo la via pubblica; fatto accaduto il 6 agosto 2019. 2. Il ricorrente sviluppa un solo motivo con il quale contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Sostiene che il furto non può dirsi commesso su cose «esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» dato che tale carattere non può riconoscersi a un portafogli lasciato incustodito all'interno di una piattaforma aerea parcheggiata con le serrature aperte. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'ad. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Le censure proposte vedono sulla configurabilità della circostanza aggravante della esposizione del bene a pubblica fede nel caso di un portafogli lasciato all'interno di un veicolo (segnatamente una piattaforma aerea con "cabinato") parcheggiato lungo la pubblica via. Trattandosi di quaestio iuris, quel che rileva è la correttezza della soluzione raggiunta indipendentemente dal percorso motivazionale seguito. 2.1. La più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di porre in luce gli elementi specifici che influenzano il concetto di esposizione a pubblica fede in sintonia con la ratio dell'aggravamento previsto dall'ad. 625, comma primo, n.7 cod. pen., che sottende la volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte. Si è di recente condivisibilmente osservato che «per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita» e che «tale speciale valutazione di gravità deve essere estesa anche a quei beni che in tale condizione di esposizione alla pubblica fede si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte; bisogni non soltanto di ordine straordinario, ma anche di natura ordinariamente connessa ai tempi ed alle modalità con i quali si attende alle incombenze della propria giornata» (così in motivazione Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119 - 01). «In tale prospettiva, la rapidità degli spostamenti, la freneticità dei ritmi e l'utilizzo sempre maggiore della propria autovettura come "base" per organizzare la propria giornata di vita, professionale e privata, impone che nel concetto di cose lasciate per necessità e consuetudine siano ricomprese anche quei beni che, di difficile trasporto per ingombro e peso, debbano essere lasciate in auto nel mentre si attende ad ulteriori incombenze, nonché eventuali oggetti e documenti che l'offeso detenga all'interno dell'autovettura e che per necessità e comodità di custodia abbia lasciato ivi» (così in motivazione Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119 - 01). 2.2. Nel caso di specie - da quel che si comprende dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito (confermata da circostanze fattuali evocate in ricorso) - la persona offesa era occupata in opere dì edilizia e, in ragione delle necessità connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, ha lasciato il proprio portafogli all'interno del "cabinato" della piattaforma aerea che, sul posto, fungeva da propria base logistica. Ricorre, pertanto, la circostanza aggravante in rassegna dato che il furto è avvenuto su un oggetto che l'offeso aveva lasciato all'interno di un veicolo per "necessità" e "comodità" di custodia. 3. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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