CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 11371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Cron. ORDINANZA Rep. sul ricorso 17641-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] persona del legale rappresentante pro tempore, CC elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - 507 avverso la sentenza n. 8420/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2016 R.G.N. 4910/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. P a g . R.G. N. 17641/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17641/2016 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 11371/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1228/2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cassino, accoglieva la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri otto dipendenti (inquadrati nel livello A con mansioni di ausiliari specializzati o di coadiutore amministrativo) nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone per l’illegittimità dei termini apposti ai plurimi contratti stipulati; la Corte territoriale rigettava l’eccezione di prescrizione (salvo che per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) e, richiamato l’art. 17 c.c.n.l. Sanità applicabile ai contratti stipulati, riteneva che il termine “punta” delle attività disciplinate dall’art. 17 cit. dovesse intendersi riferito ad una intensificazione momentanea dell’attività cui far fronte tramite contratti a termine, attività che deve esaurirsi in breve tempo; condivideva la decisione del Tribunale di Cassino con riferimento all’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti perché carenti della specifica indicazione di esigenze giustificatrici da parte dell’AUSL; riteneva, poi, ai fini del quantum risarcitorio, che una lettura dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia fosse nel senso che il danno per l’illegittimità dei termini apposti ai contratti di impiego pubblico non necessitasse di una prova effettiva, paralizzante per il lavoratore ed eccessivamente onerosa; riteneva, inoltre, che l’unico criterio utilizzabile ai fini quantificativi del risarcimento fosse l’art. 18 legge 300/1970; 2. ricorre per la cassazione della sentenza l’AUSL di Frosinone sulla base di tre motivi, cui hanno resistito con controricorso i soli lavoratori indicati in epigrafe. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; censura la sentenza impugnata per aver concesso il risarcimento del danno in assenza di puntuale allegazione e prova dello stesso, contrariamente alle regole civilistiche applicabili; 2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione delle norme sul risarcimento del danno; censura la sentenza impugnata per aver determinato il quantum risarcitorio ex art. 18 legge 300/1970, inapplicabile in materia di pubblico impiego; sostiene che la normativa applicabile è quella prevista dall’art. 8 legge 604/1966 e che, in ogni caso, il danno deve essere liquidato al minimo in considerazione delle P a g . circostanze concrete; R.G. N. 17641/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17641/2016 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 11371/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per aver compensato le spese di liti nonostante la soccombenza per intervenuta prescrizione di una delle ricorrenti-appellanti; 4. il primo motivo non merita accoglimento; la ricorrente non si duole dell’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, come richiesto dal novellato art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ma della circostanza che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’assoluta mancanza di un effettivo danno; nel caso in esame la sentenza è stata depositata il 22 gennaio 2016, nella vigenza dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. come riformulato al d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, che assegna rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti; le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476 che richiama in motivazione Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), nel ribadire i limiti del vizio previsto dal riformulato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nonché le modalità attraverso le quali lo stesso deve essere dedotto, hanno dato continuità all’orientamento secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; hanno aggiunto che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma, sicché nella fattispecie risulta evidente l’inammissibilità della censura perché addebita alla Corte territoriale non l’omesso esame di un fatto (che il giudice d’appello ha, come si è detto, esaminato lì dove ha ritenuto che il danno per l’illegittimità dei termini apposti ai contratti di impiego pubblico non necessitasse di una prova effettiva), bensì l’erronea valutazione delle risultanze processuali dalle quali, a detta del ricorrente, non poteva essere desunta la prova del danno; 5. il secondo motivo - che supera il vaglio di ammissibilità potendo il precetto contenuto nell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. considerarsi rispettato quando l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione risulti dal contenuto complessivo della censura, non essendo determinante, a fini di inammissibilità, una carente configurazione formale della rubrica del motivo (Cass. 7 marzo 2001, n. 3314; Cass. 14 giugno 2007, n. 13957; Cass. 23 maggio 2018, n. 12690) - è fondato; le Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione del 15 marzo 2016, n. 5072, hanno affermato che: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva P a g . reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, R.G. N. 17641/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17641/2016 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 11371/2022 del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della Data pubblicazione 07/04/2022 tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come ‘danno comunitario’, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito”; con l’indicata pronuncia, alla quale le stesse Sezioni Unite hanno dato continuità con la successiva sentenza 2 agosto 2017, n. 19165, si è in sintesi osservato che, ove venga in rilievo la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il diritto dell’Unione non impone la conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, giacché può costituire una misura adeguata anche il risarcimento del danno; nell’impiego pubblico contrattualizzato, poiché la conversione è impedita dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, attuativo del precetto costituzionale dettato dall’art. 97 Cost., il danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A, consiste di norma nella perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ.; peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad un’interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un’adeguata reazione dell’ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest’ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere; sulla questione è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Lussemburgo che, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell’Unione, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha evidenziato che “la clausola 5 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di P a g . un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, R.G. N. 17641/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17641/2016 Numero sezionale 507/2022 Numero di raccolta generale 11371/2022 accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del Data pubblicazione 07/04/2022 danno” anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (v. Corte di Giustizia 7 marzo 2018 in causa C-494/16, Santoro già sopra citata); quindi, dall’illegittimità delle clausole appositive dei termini non può derivare l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, essendo a ciò ostativo il chiaro disposto dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, mentre ai fini del risarcimento del danno non è necessaria una specifica prova (ad esempio di aver dovuto rinunciare ad occasioni migliori); nella citata decisione n. 5072/2016 le Sezioni Unite di questa Corte, dando atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari), hanno ritenuto incongruo il parametro di cui all’art. 18 dello St. lav. perché per il dipendente pubblico a termine non c’è la perdita di un posto di lavoro ed hanno affermato, come già sopra evidenziato, che va, invece, fatto riferimento all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, che - appunto - riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine individuando in quest’ultima una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dalla prova, fermo restando il suo diritto di dimostrare di aver subito danni ulteriori; 6. il terzo motivo di ricorso è assorbito nell’accoglimento del secondo; 7. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai sopra enunciati principi di diritto e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; 8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. 24.12.12, n. 228. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 9 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g . R.G. N. 17641/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9