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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19254/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 ottobre 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Gip del Tribunale della stessa sede del 5 dicembre 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro, di reclusione ed euro 6666,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Fatto commesso il 2 maggio 2023 in Palermo.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 390/1990; carenza di motivazione con riguardo all'art.62-bis cod. pen., per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile in quanto non proposto in appello dal ricorrente e formulato per la prima volta in sede di legittimità.

«nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018; n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291).

Il secondo motivo, invece, risulta non consentito poiché, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale.

Inoltre, il motivo non è consentito anche rispetto al trattamento punitivo, in quanto il relativo giudizio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive: la Corte di appello di Palermo, invero, ha ragionevolmente indicato che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per un attenuazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla sussistenza di indici negativi che denotano una certa rilevanza ed abitualità della condotta delittuosa, oltre che alla considerevole entità della sostanza stupefacente, che lascia desumere un inserimento in un contesto di spaccio ampio ed organizzato (circostanze che trovano conferma nel casellario giudiziale dell'imputato), (pag.2 della sent. impugnata).

4. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 ottobre 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Gip del Tribunale della stessa sede del 5 dicembre 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro, di reclusione ed euro 6666,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Fatto commesso il 2 maggio 2023 in Palermo. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 390/1990; carenza di motivazione con riguardo all'art.62-bis cod. pen., per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il primo motivo è inammissibile in quanto non proposto in appello dal ricorrente e formulato per la prima volta in sede di legittimità. «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018; n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291). Il secondo motivo, invece, risulta non consentito poiché, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale. Inoltre, il motivo non è consentito anche rispetto al trattamento punitivo, in quanto il relativo giudizio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive: la Corte di appello di Palermo, invero, ha ragionevolmente indicato che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per un attenuazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla sussistenza di indici negativi che denotano una certa rilevanza ed abitualità della condotta delittuosa, oltre che alla considerevole entità della sostanza stupefacente, che lascia desumere un inserimento in un contesto di spaccio ampio ed organizzato (circostanze che trovano conferma nel casellario giudiziale dell'imputato), (pag.2 della sent. impugnata). 4. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 19254/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris