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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 agosto 2026

Cassazione n. 24471/2026

Testo disponibile della fonte

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na dell'amministratore di sostegnoAvv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];3224 - controricorrente -avverso la sentenza n. 993/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 23/12/2024 R.G.N. 456/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13934/2025Numero di raccolta generale 24471/2026Data pubblicazione 05/08/20261.

La Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, con sentenza n. 993/2024, pronunciataall’udienza del 7 novembre 2024 mediante lettura del dispositivo e pubblicata il 23dicembre 2024, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.214/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato la domanda direttaall’accertamento di un rapporto di lavoro domestico subordinato intercorso con LANZONILUCIANO, con inquadramento nel livello DS del CCNL lavoro domestico, dal 2 ottobre 2014al 30 agosto 2019, e alla condanna del convenuto al pagamento della somma di euro97.230,83 a titolo di spettanze retributive.2.

In primo grado la ricorrente aveva dedotto di avere lavorato come badanteconvivente presso l’abitazione del Lanzoni, svolgendo attività di cura della persona e dellacasa, con orari articolati in due periodi e prestazione anche nella giornata del sabato.3.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito dell’istruttoria testimoniale, aveva ritenuto nonprovata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le caratteristiche dedotte,valorizzando anche la documentazione sanitaria relativa al Lanzoni, dalla quale emergevala non definita natura del rapporto con la Loshak e la saltuarietà delle prestazioni rese.4.

Con atto depositato il 24 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, deducendo,con distinti motivi, l’erronea valutazione delle prove testimoniali, l’apparenza e illogicitàdella motivazione di primo grado e l’inammissibilità della domanda di compensazioneproposta dal convenuto.5.

Si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’appello e laconferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 19 settembre 2024 la Corte territorialeha disposto, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., la regolarizzazione della costituzionedell’appellato, costituito a mezzo dell’amministratore di sostegno, con successivaproduzione dell’autorizzazione del giudice tutelare.6.

All’udienza del 7 novembre 2024 la causa è stata decisa con rigetto dell’appello econdanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado.7.

La Corte d’appello ha ritenuto infondata la domanda, posto che la ricorrente nonaveva provato il possesso del titolo qualificante necessario per l’inquadramento nel livelloNumero registro generale 13934/2025DS ai sensi del CCNL Colf e badanti, con conseguente assorbimento deglNi uumeltroesreizoiornia lem32o2t4i/2v0i2 6Numero di raccolta generale 24471/2026di gravame.Data pubblicazione 05/08/20268.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, notificatoil 23 giugno 2025, affidato a due motivi.

Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.9.

Il procedimento è stato avviato alla decisione accelerata, ai sensi dell’art. 380 biscod.proc.civ. con proposta comunicata il 2 marzo 2026, a seguito della quale la ricorrenteha depositato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e successive notesintetiche, mentre il controricorrente ha depositato memoria di replica.10. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta,ex art. 380 bis

1. cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del CCNL Colf e Badanti,nonché degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., assumendo che laCorte d’appello abbia erroneamente escluso il riconoscimento del rapporto di lavorosubordinato in ragione del mancato possesso del titolo qualificante richiesto per il livello1.1.

La censura si fonda sull’assunto che tale presupposto sia erroneo, in quanto iltitolo qualificante – costituito dall’attestato di competenze di [OSCURATO:PERSONA]Sanitario(OSS) – sarebbe stato ritualmente prodotto in primo grado come documento n. 3 delfascicolo di parte ricorrente.1.2.

La ricorrente espone che l’attestato OSS sarebbe stato conseguito all’esito di unpercorso formativo disciplinato dalla normativa regionale (legge regionale n. 19/2007,d.g.r. n. 5101/2007, [OSCURATO:PERSONA]Regioni del 22 febbraio 2001), con durata complessivapredeterminata e rilascio del titolo previo superamento di prova finale.1.3.

Deduce, pertanto, che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su unacircostanza in fatto non rispondente agli atti, ritenendo non provato il possesso delrequisito formativo, e che tale errore avrebbe determinato l’assorbimento degli ulteriorimotivi di appello senza esame delle prove testimoniali relative allo svolgimento delrapporto di lavoro.Numero registro generale 13934/20251.4.

In particolare, la Corte d’appello aveva omesso di valutareN umler o sdezeiopnaoles3iz22i4o/2n0i2 6Numero di raccolta generale 24471/2026testimoniali acquisite in primo grado, dalle quali emergerebbero lo svolgimento di attivitàData pubblicazione 05/08/2026di cura della persona e della casa, la continuità della prestazione e la percezione dicompensi.1.5.

Il motivo è inammissibile.Viene dedotto il vizio di violazione di legge, che deriverebbe dal fatto che la sentenzaimpugnata ha respinto l’impugnazione per l’assenza del titolo di qualificazioneprofessionale OSS invece ritualmente documentato.

Si tratta, in disparte la evidentericorrenza al più di un vizio revocatorio, di ragioni giustificative del tutto estraneeall’ambito del vizio di violazione di legge, posto che (Cass. n. 19651 del 16/07/2024 (Rv.671812 – 01) il vizio di violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per erroneasussunzione si distingue dalla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta, sottratta al sindacato di legittimità, perché postula che l'accertamento in fattooperato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso e la censura attiene,infatti, all'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, senza contestare lavalutazione delle risultanze di causa.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato neldocumento n. 3 del fascicolo di primo grado, costituito dall’attestato di qualifica OSS.2.1.

La ricorrente assume che la Corte d’appello non avrebbe esaminato taledocumento, nonostante la decisione impugnata sia fondata proprio sulla ritenuta assenzadel titolo qualificante necessario per il riconoscimento del livello DS.2.2.

Deduce che l’esame del documento avrebbe condotto ad una diversa decisione,imponendo alla Corte territoriale di riconoscere la sussistenza del requisito formativo e diprocedere allo scrutinio degli ulteriori elementi costitutivi del rapporto di lavorosubordinato dedotto.2.3.

La censura individua, pertanto, nel contenuto del documento prodotto il fattodecisivo omesso, in quanto idoneo, secondo la prospettazione della ricorrente, a incideredirettamente sulla ratio decidendi della sentenza impugnata e a determinare un esitodiverso del giudizio.Numero registro generale 13934/2025Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità, anche se perN urmaergo isoeznioin adlei v32e24r/s20e2 6Numero di raccolta generale 24471/2026da quelle indicate nella proposta di definizione accelerata, che ha fatto riferimento allaData pubblicazione 05/08/2026ricorrenza dell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ealla inammissibilità del ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art.360 c.p.c. se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisionedi primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (ex plurimis Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 (Rv. 667202 - 01).3. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene che la fattispecie in esame integri una ipotesi di doppiaconforme, perché la sentenza d’appello, pur condividendo la pronuncia di rigetto integraledella domanda adottata dal Tribunale, ha seguito un diverso iter logico.

Ha infatti desuntol’insussistenza dei presupposti costitutivi della domanda dalla ritenuta assenza di titoloidoneo ad acquisire la qualità di operatore OSS.4.

Ciò premesso, tuttavia, ugualmente il motivo non supera il vaglio di ammissibilitàgiacché richiama un vizio della motivazione astrattamente invocabile, ma in concreto nondotato del carattere della decisività.

E’ cioè insufficiente a determinare un esito diversodel giudizio perché il possesso di un titolo che abilità il lavoratore a ricoprire una certaqualifica non integra di per sé la prova dei presupposti della subordinazione già negati dalgiudice di primo grado.5.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ( v.

Cass. n. 2961 del 06/02/2025 (Rv.673975 - 01) ha infatti consolidato il convincimento secondo cui l'art. 360, comma 1, n.5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che,se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltroescluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale,svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica.6.

In definitiva, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente vacondannata alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente.Numero registro generale 13934/2025Poiché il ricorso non è deciso in conformità alla proposta formulata Nauim sereo nseszio ndale3ll2’2a4r/2t0.2 6Numero di raccolta generale 24471/2026380-bis c.p.c., non vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, delloData pubblicazione 05/08/2026stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026.La PresidenteCarla Ponterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na dell'amministratore di sostegnoAvv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];3224 - controricorrente -avverso la sentenza n. 993/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 23/12/2024 R.G.N. 456/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13934/2025Numero di raccolta generale 24471/2026Data pubblicazione 05/08/20261. La Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, con sentenza n. 993/2024, pronunciataall’udienza del 7 novembre 2024 mediante lettura del dispositivo e pubblicata il 23dicembre 2024, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.214/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato la domanda direttaall’accertamento di un rapporto di lavoro domestico subordinato intercorso con LANZONILUCIANO, con inquadramento nel livello DS del CCNL lavoro domestico, dal 2 ottobre 2014al 30 agosto 2019, e alla condanna del convenuto al pagamento della somma di euro97.230,83 a titolo di spettanze retributive.2. In primo grado la ricorrente aveva dedotto di avere lavorato come badanteconvivente presso l’abitazione del Lanzoni, svolgendo attività di cura della persona e dellacasa, con orari articolati in due periodi e prestazione anche nella giornata del sabato.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito dell’istruttoria testimoniale, aveva ritenuto nonprovata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le caratteristiche dedotte,valorizzando anche la documentazione sanitaria relativa al Lanzoni, dalla quale emergevala non definita natura del rapporto con la Loshak e la saltuarietà delle prestazioni rese.4. Con atto depositato il 24 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, deducendo,con distinti motivi, l’erronea valutazione delle prove testimoniali, l’apparenza e illogicitàdella motivazione di primo grado e l’inammissibilità della domanda di compensazioneproposta dal convenuto.5. Si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’appello e laconferma della sentenza impugnata. All’udienza del 19 settembre 2024 la Corte territorialeha disposto, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., la regolarizzazione della costituzionedell’appellato, costituito a mezzo dell’amministratore di sostegno, con successivaproduzione dell’autorizzazione del giudice tutelare.6. All’udienza del 7 novembre 2024 la causa è stata decisa con rigetto dell’appello econdanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado.7. La Corte d’appello ha ritenuto infondata la domanda, posto che la ricorrente nonaveva provato il possesso del titolo qualificante necessario per l’inquadramento nel livelloNumero registro generale 13934/2025DS ai sensi del CCNL Colf e badanti, con conseguente assorbimento deglNi uumeltroesreizoiornia lem32o2t4i/2v0i2 6Numero di raccolta generale 24471/2026di gravame.Data pubblicazione 05/08/20268. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, notificatoil 23 giugno 2025, affidato a due motivi. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.9. Il procedimento è stato avviato alla decisione accelerata, ai sensi dell’art. 380 biscod.proc.civ. con proposta comunicata il 2 marzo 2026, a seguito della quale la ricorrenteha depositato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e successive notesintetiche, mentre il controricorrente ha depositato memoria di replica.10. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta,ex art. 380 bis 1. cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del CCNL Colf e Badanti,nonché degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., assumendo che laCorte d’appello abbia erroneamente escluso il riconoscimento del rapporto di lavorosubordinato in ragione del mancato possesso del titolo qualificante richiesto per il livello1.1. La censura si fonda sull’assunto che tale presupposto sia erroneo, in quanto iltitolo qualificante – costituito dall’attestato di competenze di [OSCURATO:PERSONA]Sanitario(OSS) – sarebbe stato ritualmente prodotto in primo grado come documento n. 3 delfascicolo di parte ricorrente.1.2. La ricorrente espone che l’attestato OSS sarebbe stato conseguito all’esito di unpercorso formativo disciplinato dalla normativa regionale (legge regionale n. 19/2007,d.g.r. n. 5101/2007, [OSCURATO:PERSONA]Regioni del 22 febbraio 2001), con durata complessivapredeterminata e rilascio del titolo previo superamento di prova finale.1.3. Deduce, pertanto, che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su unacircostanza in fatto non rispondente agli atti, ritenendo non provato il possesso delrequisito formativo, e che tale errore avrebbe determinato l’assorbimento degli ulteriorimotivi di appello senza esame delle prove testimoniali relative allo svolgimento delrapporto di lavoro.Numero registro generale 13934/20251.4. In particolare, la Corte d’appello aveva omesso di valutareN umler o sdezeiopnaoles3iz22i4o/2n0i2 6Numero di raccolta generale 24471/2026testimoniali acquisite in primo grado, dalle quali emergerebbero lo svolgimento di attivitàData pubblicazione 05/08/2026di cura della persona e della casa, la continuità della prestazione e la percezione dicompensi.1.5. Il motivo è inammissibile.Viene dedotto il vizio di violazione di legge, che deriverebbe dal fatto che la sentenzaimpugnata ha respinto l’impugnazione per l’assenza del titolo di qualificazioneprofessionale OSS invece ritualmente documentato. Si tratta, in disparte la evidentericorrenza al più di un vizio revocatorio, di ragioni giustificative del tutto estraneeall’ambito del vizio di violazione di legge, posto che (Cass. n. 19651 del 16/07/2024 (Rv.671812 – 01) il vizio di violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per erroneasussunzione si distingue dalla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta, sottratta al sindacato di legittimità, perché postula che l'accertamento in fattooperato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso e la censura attiene,infatti, all'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, senza contestare lavalutazione delle risultanze di causa.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato neldocumento n. 3 del fascicolo di primo grado, costituito dall’attestato di qualifica OSS.2.1. La ricorrente assume che la Corte d’appello non avrebbe esaminato taledocumento, nonostante la decisione impugnata sia fondata proprio sulla ritenuta assenzadel titolo qualificante necessario per il riconoscimento del livello DS.2.2. Deduce che l’esame del documento avrebbe condotto ad una diversa decisione,imponendo alla Corte territoriale di riconoscere la sussistenza del requisito formativo e diprocedere allo scrutinio degli ulteriori elementi costitutivi del rapporto di lavorosubordinato dedotto.2.3. La censura individua, pertanto, nel contenuto del documento prodotto il fattodecisivo omesso, in quanto idoneo, secondo la prospettazione della ricorrente, a incideredirettamente sulla ratio decidendi della sentenza impugnata e a determinare un esitodiverso del giudizio.Numero registro generale 13934/2025Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità, anche se perN urmaergo isoeznioin adlei v32e24r/s20e2 6Numero di raccolta generale 24471/2026da quelle indicate nella proposta di definizione accelerata, che ha fatto riferimento allaData pubblicazione 05/08/2026ricorrenza dell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ealla inammissibilità del ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art.360 c.p.c. se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisionedi primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (ex plurimis Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 (Rv. 667202 - 01).3. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene che la fattispecie in esame integri una ipotesi di doppiaconforme, perché la sentenza d’appello, pur condividendo la pronuncia di rigetto integraledella domanda adottata dal Tribunale, ha seguito un diverso iter logico. Ha infatti desuntol’insussistenza dei presupposti costitutivi della domanda dalla ritenuta assenza di titoloidoneo ad acquisire la qualità di operatore OSS.4. Ciò premesso, tuttavia, ugualmente il motivo non supera il vaglio di ammissibilitàgiacché richiama un vizio della motivazione astrattamente invocabile, ma in concreto nondotato del carattere della decisività. E’ cioè insufficiente a determinare un esito diversodel giudizio perché il possesso di un titolo che abilità il lavoratore a ricoprire una certaqualifica non integra di per sé la prova dei presupposti della subordinazione già negati dalgiudice di primo grado.5. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ( v. Cass. n. 2961 del 06/02/2025 (Rv.673975 - 01) ha infatti consolidato il convincimento secondo cui l'art. 360, comma 1, n.5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che,se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltroescluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale,svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica.6. In definitiva, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente vacondannata alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente.Numero registro generale 13934/2025Poiché il ricorso non è deciso in conformità alla proposta formulata Nauim sereo nseszio ndale3ll2’2a4r/2t0.2 6Numero di raccolta generale 24471/2026380-bis c.p.c., non vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, delloData pubblicazione 05/08/2026stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026.La PresidenteCarla Ponterio
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