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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 27627/2021

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Numero registro generale 29619/2014 Numero sezionale 323/2021 Numero di raccolta generale 27627/2021 Data pubblicazione 11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A Cron.

R.G.N. 29619/2014 SENTENZA sul ricorso 29619/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 51 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine, -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 Numero registro generale 29619/2014 Numero sezionale 323/2021 Numero di raccolta generale 27627/2021 Data pubblicazione 11/10/2021 avverso la sentenza n. 2611/2014 della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA, depositata il 19/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del settimo motivo, rigettati i restanti, in subordine estinzione, conseguenze di legge; udito per il controricorrente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato; [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente ha opposto un atto di rettifica e liquidazione di imposta di registro con il quale l'Agenzia, in riferimento all'atto di cessione di azienda registrato il 12 gennaio 2009 ha rettificato il valore dell'avviamento e della componente immobiliare ceduta.

Il ricorso è stato respinto in primo grado.

La società ha proposto appello che è stato rigettato dalla CTR su rilievo che essa ricorrente avrebbe riproposto complessivamente le medesime eccezioni già esaminati dai giudici di primo grado senza aggiungere alcun riferimento e contestazione alle motivazioni della sentenza; inoltre il giudice d'appello ha ritenuto la correttezza dell'atto impositivo Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a sette motivi.

Si è costituita l’ Agenzia delle entrate con controricorso.F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 Numero registro generale 29619/2014 Numero sezionale 323/2021 Numero di raccolta generale 27627/2021 Data pubblicazione 11/10/2021 In data 29 luglio 2021 la società contribuente ha depositato un'istanza per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, per intervenuta definizione agevolata, rappresentando che la società ha chiesto di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo 6 del DL 193/2016 e ha pagato in unica soluzione l'importo richiesto da Equitalia, allegando il relativo bollettino postale (il pagamento risulta effettuato il 13 luglio 2017).

Pertanto il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese Roma, camera di consiglio del 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 29619/2014 Numero sezionale 323/2021 Numero di raccolta generale 27627/2021 Data pubblicazione 11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A Cron. R.G.N. 29619/2014 SENTENZA sul ricorso 29619/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 51 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine, -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 Numero registro generale 29619/2014 Numero sezionale 323/2021 Numero di raccolta generale 27627/2021 Data pubblicazione 11/10/2021 avverso la sentenza n. 2611/2014 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, depositata il 19/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del settimo motivo, rigettati i restanti, in subordine estinzione, conseguenze di legge; udito per il controricorrente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato; [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente ha opposto un atto di rettifica e liquidazione di imposta di registro con il quale l'Agenzia, in riferimento all'atto di cessione di azienda registrato il 12 gennaio 2009 ha rettificato il valore dell'avviamento e della componente immobiliare ceduta. Il ricorso è stato respinto in primo grado. La società ha proposto appello che è stato rigettato dalla CTR su rilievo che essa ricorrente avrebbe riproposto complessivamente le medesime eccezioni già esaminati dai giudici di primo grado senza aggiungere alcun riferimento e contestazione alle motivazioni della sentenza; inoltre il giudice d'appello ha ritenuto la correttezza dell'atto impositivo Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a sette motivi. Si è costituita l’ Agenzia delle entrate con controricorso.F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 Numero registro generale 29619/2014 Numero sezionale 323/2021 Numero di raccolta generale 27627/2021 Data pubblicazione 11/10/2021 In data 29 luglio 2021 la società contribuente ha depositato un'istanza per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, per intervenuta definizione agevolata, rappresentando che la società ha chiesto di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo 6 del DL 193/2016 e ha pagato in unica soluzione l'importo richiesto da Equitalia, allegando il relativo bollettino postale (il pagamento risulta effettuato il 13 luglio 2017). Pertanto il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese Roma, camera di consiglio del 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8
Sentenza Cassazione n. 27627/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris