CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11414/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato, in punto di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, la pronunzia di primo grado; Considerato che il primo e unico motivo del ricorso - con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla scelta della pena inflitta e, in particolare, all'aumento di pena applicato in continuazione - è manifestamente infondato in quanto assume un difetto di motivazione inerente il trattamento sanzionatorio non emergente dal provvedimento impugnato; la Corte territoriale ha evidenziato con precisione il percorso di determinazione della pena (si veda, in particolare, pagina 8 della sentenza impugnata), che appare conforme a parametri di proporzione ed equilibrio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente