CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 33414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27467-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], EUGENIOCASALINO, elettivamente domiciliato presso lo studio CASALINO in Pozzuoli, via Monterusso, 27 -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -[OSCURATO:PERSONA] AVELLINO -intimato - avverso la sentenza n. 413/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 01.03.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.07.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con sentenza n. 2482/2016 il Giudice di Pace di Avellino, adito dall’odierno ricorrente, annullava il verbale di contestazione di una sanzione pecuniaria della somma di € 184,62 , irrogata in violazione Ric. 2019 n. 27467 sez. S2 -ud. 07-07-2022 - 2 - dell’art. 142, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure adduceva la mancata taratura e la mancata omologazione dell’apparecchio rilevatore di velocità. Avverso la sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello presso il Tribunale di Avellino, lamentando l’erronea ed insufficiente motivazione della decisione relativamente alla compensazione delle spese di lite. Il resistente si costituiva con appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione nel merito per erroneità della sentenza fondata sul difetto di taratura dell’autovelox, e violazione dell’art.2697 cod. civ. 2. Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice di appello, riformava la decisione del Giudice di Pace, accogliendo l’appello incidentale e rigettando l’appello principale. Osservava i l Tribunale che non spetta all’amministrazione fornire prova in giudizio della taratura ed efficienza delle apparecchiature elettroniche: al contrario, è l’opponente che deve fornire la prova di difetti di funzionamento. Né il C.d.S. e il suo reg olamento di attuazione impongono che il verbale di accertamento debba contenere l’attestazione di funzionalità. È anche vero che, per le apparecchiature munite di omologazione, l’efficacia probatoria dell’apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo. 3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo. 4. Il ricorso è stato trattato incamera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2019 n. 27467 sez. S2 -ud. 07-07-2022 - 3 - 1. Il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, e 142 del d.lgs. n. 285/1992, nonché dell’art. 7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta il ricor rente che la decisione impugnata omette di considerare ed applicare le argomentazioni e i principi giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Suprema di Cassazione e dei giudici di merito in materia riportati dal ricorrente nell’atto di opposizione di primo grado, ed anche nei verbali di causa di secondo grado e nelle note autorizzate circa l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere all’effettuazione dei controlli per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi di controllo della velocità. 2. Il motivo è fondato, avendo il Tribunale fatto malgoverno dell’onere della prova. Questa Corte ha mutato orientamento in merito all’interpretazione e applicazione del censurato art. 45 C.d.S.: prima dell’intervento della Corte costituzionale, infatti, prevaleva un orientamento nel senso che detta norma esonererebbe i soggetti utilizzatori dall’obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità. A seguito dellasent. Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità(Cass. Sez. 2, 11.05.2016, n. 9645; Cass. Sez. 2, 12.07.2018, n. 18354; Cass. Sez. 2, 11.01.2018, n. 533; Cass. Sez. 2, 18.12.2020, n. 29093 ), risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura (ex Ric. 2019 n. 27467 sez. S2 -ud. 07-07-2022 - 4 - plurimis, di recente: Cass. Sez. 2, 17.03.2022, n. 8695; Cass. Sez. 2, 01.02.2021, n. 3538). 3. Il ricorso va, dunque, accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimit