Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 17721/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24869/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO R OMA n. 51826/2020 depositatoi l 16/03/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con separati ricorsi (procedimenti n. 51060/2019 e n. 51061/2019 RG) in data 4.4.2019 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, chiedevano alla Corte d'Appello di Roma l'equa riparazione a norma dell'art. 2 comma 1 della L. n. 89/2001 nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'eccessiva durata del procedimento da loro promosso il 23.2.2009 davanti al TAR del Lazio (proc. n. 1454/2009 RG), ed ancora pendente, per il riconoscimento da parte dell'Amministrazione competente dei benefici riguardanti lo scatto anticipato per nascita di figlio previsti dall'art. 22 del R.D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1542, convertito dalla L. 3.1.1939 n. 1 e successive modificazioni.

Con decreto n. 1411/2019 del 28.5.2019 la Corte d'Appello di Roma accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze di pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 3.500,00 oltre interessi legali dalla data di deposito del decreto, calcolando l'irragionevole durata del giudizio amministrativo in sette anni e due mesi fino alla data del ricorso (4.4.2019).

Con successivi ricorsi depositati il 19.12.2019 (proc. n. 53169/2019 e n. 53183/2019 RVG) i ricorrenti, poiché il giudizio amministrativo si era ulteriormente irragionevolmente protratto per circa otto mesi (4.4.2019 – dicembre 2019) chiedevano sempre nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze un secondo indennizzo per la sua irragionevole durata nella misura di € 1.000,00 ciascuno oltre interessi legali.

Con decreto n. 1329 del 7.10.2020 la richiesta di secondo indennizzo veniva respinta dalla Corte d'Appello di Roma in considerazione del limitato periodo di tempo ulteriormente trascorso (circa otto mesi), del frazionamento del credito contrario a buona fede ed al principio del giusto processo ed in quanto al momento della seconda richiesta di indennizzo del dicembre 2019 il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5528/2019 del 5.8.2019 aveva ritenuto non fondata la medesima questione giuridica da essi posta nel giudizio presupposto, per cui essi dovevano già ritenersi a conoscenza dell'assai probabile esito negativo del giudizio presupposto anche se ancora pendente.

Contro tale decreto i ricorrenti proponevano opposizione ex art. 5 ter della L. 24.3.2001 n. 89 alla Corte d'Appello di Roma, rilevando che erroneamente il giudice monocratico aveva escluso ogni danno non patrimoniale per l'ulteriore periodo di durata del giudizio amministrativo dal 4.4.2019 fino al dicembre 2019, periodo poi esteso in sede di opposizione fino al 20.2.2020, data della definizione sopravvenuta del giudizio amministrativo davanti al TAR del Lazio.

Rimasto ancora una volta contumace il Ministero dell'Economia e della Finanze, la Corte d'Appello di Roma, col decreto n. 365/2021 del 16.3.2021, nulla disponendo per le spese, rigettava l'opposizione dei ricorrenti, sostenendo che i ricorrenti avrebbero potuto integrare la domanda di indennizzo del 4.4.2019 introduttiva del precedente giudizio di equa riparazione per ricomprendervi almeno in parte l'ulteriore breve durata irragionevole del giudizio amministrativo ancora pendente lamentata, anziché introdurre un autonomo nuovo giudizio volto ad ottenere un'integrazione dell'indennizzo per la medesima violazione con conseguente frazionamento del credito contrario al principio di lealtà processuale dell'art. 88 c.p.c. ed al principio del giusto e sollecito processo stabilito dall'art. 111 della Costituzione.

I ricorrenti hanno proposto ricorso alla Suprema Corte notificandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 6.10.2021 avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 365/2021 del 16.3.2021 con un unico motivo, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2, 2 bis e 4 della L. 24.3.2001 n. 89 in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. per avere negato la sussistenza dell'ulteriore pregiudizio non patrimoniale lamentato per la durata irragionevole del giudizio amministrativo sopra precisato, protrattosi anche dopo la liquidazione del primo indennizzo.

Deducono i ricorrenti che la domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001, se proposta quando il giudizio al quale si riferisce la durata irragionevole lamentata non si é ancora concluso, impone al giudice dell'equa riparazione di prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di quel giudizio, il solo periodo intercorrente tra la sua introduzione e la data di proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo compiere una valutazione prognostica sui successivi sviluppi del giudizio (Cass. n. 19352/2005) in quanto l'art. 2 della L. n. 89/2001 si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e quindi certo, mentre l'art. 4 della stessa legge, permettendo l'esercizio dell'azione anche in pendenza del processo presupposto anticipandone la liquidazione per ogni violazione già verificatasi, fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda di indennizzo in caso di eventuale ulteriore ritardo (vedi Cass. n. 8547/2011) per richiedere successivamente l'ulteriore indennizzo per il periodo residuo di durata non ragionevole del processo presupposto (Cass. n. 7143/2006); che la proposizione di una seconda domanda di indennizzo per la durata irragionevole di un processo ancora pendente, costituendo l'esercizio di una facoltà prevista dalla legge ed essendo anzi funzionale al perseguimento della finalità della legge stessa, che postula il riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla durata dell'intero giudizio, dall'introduzione fino alla pronuncia definitiva (Cass. n. 18720/2007; Cass. n. 8717/2006), non costituisce quindi abuso del processo, o esercizio del diritto in forme eccedenti, o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, in violazione del principio di lealtà processuale previsto dall'art. 88 c.p.c. e del giusto processo stabilito dall'art. 111 Cost. (Cass. n. 3207/2012), come invece affermato dalla Corte d'Appello di Roma; che per evitare l'aggravamento del carico di contenzioso pendente davanti alle Corti d'Appello in materia di ragionevole durata del processo e degli oneri di spesa conseguenti a carico della [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla mancata concentrazione della pretesa indennitaria in un unico processo, ben potrebbe la stessa P.A. predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a causa dell'eccessiva durata del giudizio in cui sia stato coinvolto (Cass. n. 20856/2011; Cass. n. 1101/2010; Cass. n. 27728/2009); che la Suprema Corte con orientamento consolidato (Cass. n. 1341/2004; Cass. n. 1340/2004; Cass. n. 1339/2004; Cass. sez. un. n. 1338/2004), aderendo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, sostiene che una volta provata la violazione dell'art. 6 della CEDU, il danno non patrimoniale viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, in quanto la sofferenza per la lungaggine del processo, avendo natura meramente psicologica, si verifica nella normalità dei casi sia pure in via soltanto presuntiva, e ciò a differenza del danno patrimoniale, derivante da circostanze esteriori e sensibili, del quale va fornita prova specifica; che nella richiesta di un secondo indennizzo per l'irragionevole durata del processo non era ravvisabile un abuso dei ricorrenti, che si erano limitati ad esercitare una facoltà loro attribuita dalla legge e non avrebbero potuto far valere l'ulteriore ritardo del giudizio presupposto nell'ambito della prima richiesta di indennizzo ex art. 2 della L. n. 89/2001, assimilabile ad un ricorso per decreto ingiuntivo in cui una volta depositato il ricorso non potevano più essere integrate le conclusioni, e che d'altra parte neppure avrebbero potuto proporre opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 solo per far valere un ulteriore segmento di irragionevole durata del processo presupposto non richiesto nella prima domanda di indennizzo.

Per tali ragioni i ricorrenti hanno chiesto in via principale di cassare l'impugnato decreto e di decidere la causa nel merito con riconoscimento in loro favore dell'indennizzo dovuto per l'ulteriore irragionevole durata del giudizio amministrativo da loro promosso davanti al TAR del Lazio n. 1454/2009 RG dal 4.4.2019 al 20.2.2020, data della definizione di tale giudizio, ed in subordine di cassare il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione con enunciazione dei principi di diritto ai quali uniformarsi, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze é rimasto intimato.

La causa é stata decisa all'adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Va anzitutto osservato che il decreto della Corte d'Appello di Roma impugnato non ha messo in dubbio il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26.4.2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, e neppure ha messo in dubbio il fatto che ove un soggetto abbia già ottenuto un decreto di liquidazione d'indennità per la durata irragionevole del processo presupposto ancora pendente, possa richiedere alla Corte d'Appello con un autonomo giudizio una seconda liquidazione d'indennità per la prosecuzione dell'irragionevole durata di quel processo successiva al periodo già considerato, da intendersi in ragione del giudicato formatosi come integralmente eccedente la ragionevole durata già accertata (vedi in tal senso Cass. 21.12.2011 n. 27935; Cass. n. 7143/2006), in quanto il diritto di ottenere una decisione in tempo ragionevole del giudizio presupposto consacrato dall'art. 6 della Cedu va riconosciuto in relazione all'intera durata dello stesso.

Fondato é però il rilievo che nella condotta dei ricorrenti che hanno richiesto un'ulteriore liquidazione di indennizzo per la protrattasi irragionevole durata del processo presupposto, comunque superiore ai sei mesi indennizzabili, non é ravvisabile un abuso del processo, dal momento che essi avevano sì la facoltà d'integrare la loro prima domanda di indennizzo del 4.4.2019 (vedi in tal senso Cass.n.22300/2019), ma solo per una parte del prolungamento del processo presupposto, essendo intervenuto il decreto di liquidazione dell'indennizzo della Corte d'Appello di Roma il 28.5.2019 e quindi ben prima del termine finale dell'ulteriore ritardo lamentato, rappresentato dalla sopravvenienza della sentenza del TAR del Lazio del 20.2.2020, che ha definito il giudizio presupposto, e dal momento che si trattava di una semplice facoltà, peraltro di difficile esercizio in un procedimento assimilabile alla procedura monitoria, e non dell'adempimento di un vero e proprio obbligo giuridico, ben potendo essi ricorrere in alternativa ad un'autonoma domanda giudiziale per ottenere l'indennizzo per l'ulteriore prolungamento della durata irragionevole del processo presupposto (vedi in tal senso Cass. 21.12.2011 n. 27935).

Non può essere imputato ai ricorrenti un illegittimo frazionamento del credito indennitario contrario a buona fede ed al principio costituzionale del giusto processo dal momento che alla data dell'emissione del primo decreto della Corte d'Appello di Roma di equa riparazione (28.5.2019) non era ancora maturato l'eventuale credito indennitario per il protrarsi ingiustificato della durata del processo presupposto dal 28.5.2019 al 20.2.2020, data della sentenza del TAR del Lazio sopravvenuta che ha definito il giudizio presupposto, per cui la scelta di esercitare un'azione autonoma per ottenere l'indennizzo di tale ulteriore periodo di durata irragionevole del giudizio amministrativo presupposto non é dipesa da un capriccio dei ricorrenti, volto ad aggravare immotivatamente la posizione del Ministero della Giustizia, ma dal fatto che l'ulteriore credito indennitario per il protrarsi della durata irragionevole del giudizio amministrativo presupposto non era ancora maturato.

Il ricorso va quindi accolto, cassando il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che si adeguerà nel decidere al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, acc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24869/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO R OMA n. 51826/2020 depositatoi l 16/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con separati ricorsi (procedimenti n. 51060/2019 e n. 51061/2019 RG) in data 4.4.2019 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, chiedevano alla Corte d'Appello di Roma l'equa riparazione a norma dell'art. 2 comma 1 della L. n. 89/2001 nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'eccessiva durata del procedimento da loro promosso il 23.2.2009 davanti al TAR del Lazio (proc. n. 1454/2009 RG), ed ancora pendente, per il riconoscimento da parte dell'Amministrazione competente dei benefici riguardanti lo scatto anticipato per nascita di figlio previsti dall'art. 22 del R.D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1542, convertito dalla L. 3.1.1939 n. 1 e successive modificazioni. Con decreto n. 1411/2019 del 28.5.2019 la Corte d'Appello di Roma accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze di pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 3.500,00 oltre interessi legali dalla data di deposito del decreto, calcolando l'irragionevole durata del giudizio amministrativo in sette anni e due mesi fino alla data del ricorso (4.4.2019). Con successivi ricorsi depositati il 19.12.2019 (proc. n. 53169/2019 e n. 53183/2019 RVG) i ricorrenti, poiché il giudizio amministrativo si era ulteriormente irragionevolmente protratto per circa otto mesi (4.4.2019 – dicembre 2019) chiedevano sempre nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze un secondo indennizzo per la sua irragionevole durata nella misura di € 1.000,00 ciascuno oltre interessi legali. Con decreto n. 1329 del 7.10.2020 la richiesta di secondo indennizzo veniva respinta dalla Corte d'Appello di Roma in considerazione del limitato periodo di tempo ulteriormente trascorso (circa otto mesi), del frazionamento del credito contrario a buona fede ed al principio del giusto processo ed in quanto al momento della seconda richiesta di indennizzo del dicembre 2019 il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5528/2019 del 5.8.2019 aveva ritenuto non fondata la medesima questione giuridica da essi posta nel giudizio presupposto, per cui essi dovevano già ritenersi a conoscenza dell'assai probabile esito negativo del giudizio presupposto anche se ancora pendente. Contro tale decreto i ricorrenti proponevano opposizione ex art. 5 ter della L. 24.3.2001 n. 89 alla Corte d'Appello di Roma, rilevando che erroneamente il giudice monocratico aveva escluso ogni danno non patrimoniale per l'ulteriore periodo di durata del giudizio amministrativo dal 4.4.2019 fino al dicembre 2019, periodo poi esteso in sede di opposizione fino al 20.2.2020, data della definizione sopravvenuta del giudizio amministrativo davanti al TAR del Lazio. Rimasto ancora una volta contumace il Ministero dell'Economia e della Finanze, la Corte d'Appello di Roma, col decreto n. 365/2021 del 16.3.2021, nulla disponendo per le spese, rigettava l'opposizione dei ricorrenti, sostenendo che i ricorrenti avrebbero potuto integrare la domanda di indennizzo del 4.4.2019 introduttiva del precedente giudizio di equa riparazione per ricomprendervi almeno in parte l'ulteriore breve durata irragionevole del giudizio amministrativo ancora pendente lamentata, anziché introdurre un autonomo nuovo giudizio volto ad ottenere un'integrazione dell'indennizzo per la medesima violazione con conseguente frazionamento del credito contrario al principio di lealtà processuale dell'art. 88 c.p.c. ed al principio del giusto e sollecito processo stabilito dall'art. 111 della Costituzione. I ricorrenti hanno proposto ricorso alla Suprema Corte notificandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 6.10.2021 avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 365/2021 del 16.3.2021 con un unico motivo, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2, 2 bis e 4 della L. 24.3.2001 n. 89 in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. per avere negato la sussistenza dell'ulteriore pregiudizio non patrimoniale lamentato per la durata irragionevole del giudizio amministrativo sopra precisato, protrattosi anche dopo la liquidazione del primo indennizzo. Deducono i ricorrenti che la domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001, se proposta quando il giudizio al quale si riferisce la durata irragionevole lamentata non si é ancora concluso, impone al giudice dell'equa riparazione di prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di quel giudizio, il solo periodo intercorrente tra la sua introduzione e la data di proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo compiere una valutazione prognostica sui successivi sviluppi del giudizio (Cass. n. 19352/2005) in quanto l'art. 2 della L. n. 89/2001 si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e quindi certo, mentre l'art. 4 della stessa legge, permettendo l'esercizio dell'azione anche in pendenza del processo presupposto anticipandone la liquidazione per ogni violazione già verificatasi, fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda di indennizzo in caso di eventuale ulteriore ritardo (vedi Cass. n. 8547/2011) per richiedere successivamente l'ulteriore indennizzo per il periodo residuo di durata non ragionevole del processo presupposto (Cass. n. 7143/2006); che la proposizione di una seconda domanda di indennizzo per la durata irragionevole di un processo ancora pendente, costituendo l'esercizio di una facoltà prevista dalla legge ed essendo anzi funzionale al perseguimento della finalità della legge stessa, che postula il riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla durata dell'intero giudizio, dall'introduzione fino alla pronuncia definitiva (Cass. n. 18720/2007; Cass. n. 8717/2006), non costituisce quindi abuso del processo, o esercizio del diritto in forme eccedenti, o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, in violazione del principio di lealtà processuale previsto dall'art. 88 c.p.c. e del giusto processo stabilito dall'art. 111 Cost. (Cass. n. 3207/2012), come invece affermato dalla Corte d'Appello di Roma; che per evitare l'aggravamento del carico di contenzioso pendente davanti alle Corti d'Appello in materia di ragionevole durata del processo e degli oneri di spesa conseguenti a carico della [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla mancata concentrazione della pretesa indennitaria in un unico processo, ben potrebbe la stessa P.A. predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a causa dell'eccessiva durata del giudizio in cui sia stato coinvolto (Cass. n. 20856/2011; Cass. n. 1101/2010; Cass. n. 27728/2009); che la Suprema Corte con orientamento consolidato (Cass. n. 1341/2004; Cass. n. 1340/2004; Cass. n. 1339/2004; Cass. sez. un. n. 1338/2004), aderendo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, sostiene che una volta provata la violazione dell'art. 6 della CEDU, il danno non patrimoniale viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, in quanto la sofferenza per la lungaggine del processo, avendo natura meramente psicologica, si verifica nella normalità dei casi sia pure in via soltanto presuntiva, e ciò a differenza del danno patrimoniale, derivante da circostanze esteriori e sensibili, del quale va fornita prova specifica; che nella richiesta di un secondo indennizzo per l'irragionevole durata del processo non era ravvisabile un abuso dei ricorrenti, che si erano limitati ad esercitare una facoltà loro attribuita dalla legge e non avrebbero potuto far valere l'ulteriore ritardo del giudizio presupposto nell'ambito della prima richiesta di indennizzo ex art. 2 della L. n. 89/2001, assimilabile ad un ricorso per decreto ingiuntivo in cui una volta depositato il ricorso non potevano più essere integrate le conclusioni, e che d'altra parte neppure avrebbero potuto proporre opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 solo per far valere un ulteriore segmento di irragionevole durata del processo presupposto non richiesto nella prima domanda di indennizzo. Per tali ragioni i ricorrenti hanno chiesto in via principale di cassare l'impugnato decreto e di decidere la causa nel merito con riconoscimento in loro favore dell'indennizzo dovuto per l'ulteriore irragionevole durata del giudizio amministrativo da loro promosso davanti al TAR del Lazio n. 1454/2009 RG dal 4.4.2019 al 20.2.2020, data della definizione di tale giudizio, ed in subordine di cassare il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione con enunciazione dei principi di diritto ai quali uniformarsi, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze é rimasto intimato. La causa é stata decisa all'adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Va anzitutto osservato che il decreto della Corte d'Appello di Roma impugnato non ha messo in dubbio il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26.4.2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, e neppure ha messo in dubbio il fatto che ove un soggetto abbia già ottenuto un decreto di liquidazione d'indennità per la durata irragionevole del processo presupposto ancora pendente, possa richiedere alla Corte d'Appello con un autonomo giudizio una seconda liquidazione d'indennità per la prosecuzione dell'irragionevole durata di quel processo successiva al periodo già considerato, da intendersi in ragione del giudicato formatosi come integralmente eccedente la ragionevole durata già accertata (vedi in tal senso Cass. 21.12.2011 n. 27935; Cass. n. 7143/2006), in quanto il diritto di ottenere una decisione in tempo ragionevole del giudizio presupposto consacrato dall'art. 6 della Cedu va riconosciuto in relazione all'intera durata dello stesso. Fondato é però il rilievo che nella condotta dei ricorrenti che hanno richiesto un'ulteriore liquidazione di indennizzo per la protrattasi irragionevole durata del processo presupposto, comunque superiore ai sei mesi indennizzabili, non é ravvisabile un abuso del processo, dal momento che essi avevano sì la facoltà d'integrare la loro prima domanda di indennizzo del 4.4.2019 (vedi in tal senso Cass.n.22300/2019), ma solo per una parte del prolungamento del processo presupposto, essendo intervenuto il decreto di liquidazione dell'indennizzo della Corte d'Appello di Roma il 28.5.2019 e quindi ben prima del termine finale dell'ulteriore ritardo lamentato, rappresentato dalla sopravvenienza della sentenza del TAR del Lazio del 20.2.2020, che ha definito il giudizio presupposto, e dal momento che si trattava di una semplice facoltà, peraltro di difficile esercizio in un procedimento assimilabile alla procedura monitoria, e non dell'adempimento di un vero e proprio obbligo giuridico, ben potendo essi ricorrere in alternativa ad un'autonoma domanda giudiziale per ottenere l'indennizzo per l'ulteriore prolungamento della durata irragionevole del processo presupposto (vedi in tal senso Cass. 21.12.2011 n. 27935). Non può essere imputato ai ricorrenti un illegittimo frazionamento del credito indennitario contrario a buona fede ed al principio costituzionale del giusto processo dal momento che alla data dell'emissione del primo decreto della Corte d'Appello di Roma di equa riparazione (28.5.2019) non era ancora maturato l'eventuale credito indennitario per il protrarsi ingiustificato della durata del processo presupposto dal 28.5.2019 al 20.2.2020, data della sentenza del TAR del Lazio sopravvenuta che ha definito il giudizio presupposto, per cui la scelta di esercitare un'azione autonoma per ottenere l'indennizzo di tale ulteriore periodo di durata irragionevole del giudizio amministrativo presupposto non é dipesa da un capriccio dei ricorrenti, volto ad aggravare immotivatamente la posizione del Ministero della Giustizia, ma dal fatto che l'ulteriore credito indennitario per il protrarsi della durata irragionevole del giudizio amministrativo presupposto non era ancora maturato. Il ricorso va quindi accolto, cassando il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che si adeguerà nel decidere al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, acc
Decreto Cassazione n. 17721/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris