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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 43563/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione sulla responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, dopo aver richiamato in via astratta i principi che debbono soprintendere alla valutazione delle prove, si è limitato a lamentare l'omessa considerazione delle censure articolate con l'atto d'appello senza, tuttavia, indicarle e spiegare come e perché sarebbero rimaste inevase minando così alla radice la motivazione della sentenza di secondo grado; si è d'altra parte correttamente affermato deve ritenersi tale il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 04/09/2015, Rv. 264879 - 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione sulla responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, dopo aver richiamato in via astratta i principi che debbono soprintendere alla valutazione delle prove, si è limitato a lamentare l'omessa considerazione delle censure articolate con l'atto d'appello senza, tuttavia, indicarle e spiegare come e perché sarebbero rimaste inevase minando così alla radice la motivazione della sentenza di secondo grado; si è d'altra parte correttamente affermato deve ritenersi tale il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 04/09/2015, Rv. 264879 - 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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