CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22967/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Perugia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. TURIANO Francesco, detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto in regime di sorveglianza speciale ex art. 41 bis ord. pen., presentava in data 24/10/2022 reclamo avverso il diniego oppostogli per ragioni di sicurezza dal D.A.P. alla richiesta di acquistare una pinzetta per ciglia in metallo, in luogo di quella in plastica che gli era consentito di detenere. Con ordinanza del 13/01/2023 il magistrato di sorveglianza rigettava il reclamo del TURIANO, «trattandosi di oggetto non consentito per ragioni di sicurezza e preso atto che non viene in evidenza la violazione di diritti». Il difensore del TURIANO presentava reclamo ex art. 35 bis ord. pen., evidenziando che la giurisprudenza di merito aveva in più occasioni valutato positivamente la possibilità di consegnare ai soggetti ristretti in regime ex art. 41 bis ord. pen. pinzette in metallo, con sostanziale disapplicazione della circolare D.A.P. del 2.10.2017. Con ordinanza del 07/12/2023 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo, rilevando che l'art. 6 della circolare D.A.P. n. 3676/1626 autorizzava l'uso di pinzette esclusivamente in plastica, ritenendo potenzialmente pericolose quelle in metallo, e ritenendo altresì che non venissero in rilievo né concreti pregiudizi al diritto alla salute del TURIANO, né irragionevoli disparità di trattamento, poiché le pinzette in metallo erano state ritirate a tutti i detenuti. 2. Il difensore del TURIANO ha presentato in data 27 /12/2023 ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce «violazione di legge ex art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 35 bis o.p., 69 o.p., 3 Cost., 6 CEDU, 41 bis o.p.». Si duole della carenza della motivazione, non essendo stata fornita risposta alle doglianze articolate in sede di reclamo, relative alla inefficacia dello strumento in plastica fornito dall'Amministrazione penitenziaria, «ritenuto insufficiente a sopperire alle esigenze di igiene personale», alla assenza di pericolosità dello strumento in metallo, soprattutto ove si consideri che ai detenuti è consentito detenere rasoi e forbicine, ed alla circostanza che in più occasioni la giurisprudenza di merito ha valutato positivamente la possibilità di consegnare ai soggetti ristretti in regime di art. 41 bis ord. pen. pinzette in metallo. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei suoi motivi, attraverso i quali il difensore non ha fatto valere la lesione attuale e grave di un diritto, né la lesione del principio di non discriminazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. 2. Occorre premettere che la circolare n. 3676/6126 del 02/10/2017 del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] prevede espressamente, all'art. 6, che ai detenuti possano essere consegnate esclusivamente pinzette in plastica. Ciò posto, si rileva che questa Corte ha già avuto modo di statuire (Sez. 1, n. 32947 del 24/06/2022, Crea, n.m.) che «non è configurabile la lamentata violazione di legge per la lesione del diritto alla salute derivante dalla impossibilità di attendere alla cura della persona, mancando il potere dell'Amministrazione di limitare l'uso di tali strumenti non diversi da altri, parimenti pericolosi, ma pur tuttavia ammessi. Invero, l'art. 69, comma 6, ord. pen. stabilisce che il Magistrato di sorveglianza ,"provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: [...] b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti". Il provvedimento impugnato non ha confuso il diritto alla salute con un presunto diritto alla estetica della persona. Si tratta, infatti, di un mero interesse di fatto, privo di tutela; invero, con l'impugnazione non si contesta che l'introduzione di tali strumenti è vietata, per ragioni di sicurezza, in tutti gli istituti; si tratta di una legittima misura precauzionale da cui non deriva alcuna lesione di diritti soggettivi. Ne consegue che ci si trova di fronte ad un'attività amministrativa a contenuto discrezionale, essendo previsto un generico obbligo di adoperarsi, sicché soltanto l'assoluta carenza di azione da parte della pubblica amministrazione potrebbe semmai determinare l'interesse del detenuto a far intervenire l'autorità giudiziaria ex art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen. Appare, quindi, evidente che, nel caso di specie, non sussiste una situazione soggettiva tutelabile, né una concreta lesione di un diritto soggettivo e che quindi avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non poteva essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza e neppure ricorso per cassazione». Non essendovi ragioni per discostarsi da queste conclusioni, imposte dalla piana lettura del vigente quadro normativo, appare evidente, per un verso, che il provvedimento impugnato ha dato corretta applicazione alla citata circolare del DAP, e, per altro verso, che, non essendo ravvisabile «un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti» del detenuto, lo stesso non era reclamabile né è ricorribile in cassazione. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di C 3.000. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento del