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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 22483/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNO - sezione riesame misure cautelari.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. ‘ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale il Tribunale di Salerno, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 648-bis e 56/629, comma secondo, cod. pen., aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., nelle more sostituita con gli arresti domiciliari), lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'asserita carenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, erronea (sotto plurimi profili) qualificazione giuridica dei fatti contestati, inattendibilità della p.o., mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, in parte manifestamente infondati, è integralmente inammissibile.

1. E' opportuno premettere che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, violazione di leggi e vizi di motivazione, ovvero due o più tra i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso - di indicare su quale profilo sussista violazione di quale legge processuale, su quale la motivazione asseritannente manchi, in quali parti essa sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

2. Ciò premesso, il Tribunale (pag. 13 ss. dell'ordinanza impugnata) ha puntualmente valorizzato, a fondamento delle contestate statuizioni, le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, nonché riscontrate "sia dalla documentazione bancaria; sia dalle immagini dei sistemi di z i videosorveglianza; sia dalle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso agli indagati; sia dai files audio e dai messaggi in cui confluiscono le richieste insistenti di denaro e le minacce esternate dagli indagati", soffermandosi altresì sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti accertati (pag. 14 ss. dell'ordinanza impugnata); la insistita reiterazione delle accertate e gravi condotte legittima di per sé l'applicazione della misura coercitiva de qua.

A fronte di tutto ciò, il ricorso oppone mere ed indimostrate congetture, anche quanto al possibile riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al possibile accesso al rito abbreviato.

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNO - sezione riesame misure cautelari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. ‘ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale il Tribunale di Salerno, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 648-bis e 56/629, comma secondo, cod. pen., aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., nelle more sostituita con gli arresti domiciliari), lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'asserita carenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, erronea (sotto plurimi profili) qualificazione giuridica dei fatti contestati, inattendibilità della p.o., mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, in parte manifestamente infondati, è integralmente inammissibile. 1. E' opportuno premettere che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, violazione di leggi e vizi di motivazione, ovvero due o più tra i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso - di indicare su quale profilo sussista violazione di quale legge processuale, su quale la motivazione asseritannente manchi, in quali parti essa sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2. Ciò premesso, il Tribunale (pag. 13 ss. dell'ordinanza impugnata) ha puntualmente valorizzato, a fondamento delle contestate statuizioni, le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, nonché riscontrate "sia dalla documentazione bancaria; sia dalle immagini dei sistemi di z i videosorveglianza; sia dalle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso agli indagati; sia dai files audio e dai messaggi in cui confluiscono le richieste insistenti di denaro e le minacce esternate dagli indagati", soffermandosi altresì sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti accertati (pag. 14 ss. dell'ordinanza impugnata); la insistita reiterazione delle accertate e gravi condotte legittima di per sé l'applicazione della misura coercitiva de qua. A fronte di tutto ciò, il ricorso oppone mere ed indimostrate congetture, anche quanto al possibile riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al possibile accesso al rito abbreviato. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
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