CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30485/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale si deduce violazionedell'art. 629 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla qualificazionegiuridica del fatto, è manifestamente infondato in quanto, il delitto di esercizioarbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona è configurabile solo sel'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione nonmeramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, diesercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa chepotrebbe formare oggetto di azione giudiziaria laddove invece sussiste il reato diestorsione se l'agente persegue il conseguimento di un profitto nellaconsapevolezza della sua ingiustizia (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.268361 – 01);Rilevato che, nel caso in esame, i Giudici di merito hanno correttamenteritenuto il reato di estorsione in quanto il presunto convincimento dell'imputato –peraltro in alcun modo provato né prospettato dal diretto interessato – di averediritto alla corresponsione di somme di denaro da parte dei genitori a titolo dimantenimento, è del tutto arbitrario ed è comunque del tutto irragionevole e nontutelabile in giudizio atteso che l'obbligo di mantenimento della prole di cuiall'art. 147 cod. civ. non implica quello di corrispondere somme di denaro alminore, restando nella libera scelta dei genitori la determinazione delle modalitàcon cui adempiere allo stesso;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.Rilevato, altresì, che, in ragione della natura dei fatti e/o della condizionedelle parti, ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, va disposto, in casodi diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalità e deglialtri dati identificativi delle parti private. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.