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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 09539/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di TRENTO, con sentenza in data 27/11/2019- dep. 18/02/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di TRENTO in data 8/02/2018, all'esito di giudizio celebrato nella forma del rito abbreviato, aveva condannato GIARRACA Franco e STROIE Adriana a pena di giustizia per concorso in frode assicurativa, commesso a TRENTO il 21/06/2016.

La condotta posta a base della condanna era consistita nell'avere falsamente denunciato all'agenzia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]. di TRENTO in data 21/06/2016 un sinistro mai accaduto, e in particolare che la vettura BMW tg.

E3793ZA condotta da GIARRACA, che ne era il proprietario, era stata danneggiata dall'autocarro NISSAN tg.

D3532ZI, condotto da STROIE, mentre costei effettiva una manovra in retromarcia.1

2. GIARRACA e STROIE propongono distinti ricorsi per cassazione, per il tramite di un unico difensore e deducono la presunta tardività della querela, censurando poi la ricostruzione del fatto, la mancata concessione al primo della sospensione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla seconda, il risarcimento dei danni.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte il rigetto del ricorso.

3. Poiché in data 4 marzo 2022 è pervenuto verbale di remissione di querela da parte della società assicuratrice vittima della frode, e verbale di accettazione degli imputati, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Così deciso a Roma il giorno 11/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CO/1.2~,x3 DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di TRENTO, con sentenza in data 27/11/2019- dep. 18/02/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di TRENTO in data 8/02/2018, all'esito di giudizio celebrato nella forma del rito abbreviato, aveva condannato GIARRACA Franco e STROIE Adriana a pena di giustizia per concorso in frode assicurativa, commesso a TRENTO il 21/06/2016. La condotta posta a base della condanna era consistita nell'avere falsamente denunciato all'agenzia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]. di TRENTO in data 21/06/2016 un sinistro mai accaduto, e in particolare che la vettura BMW tg. E3793ZA condotta da GIARRACA, che ne era il proprietario, era stata danneggiata dall'autocarro NISSAN tg. D3532ZI, condotto da STROIE, mentre costei effettiva una manovra in retromarcia.1 2. GIARRACA e STROIE propongono distinti ricorsi per cassazione, per il tramite di un unico difensore e deducono la presunta tardività della querela, censurando poi la ricostruzione del fatto, la mancata concessione al primo della sospensione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla seconda, il risarcimento dei danni. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte il rigetto del ricorso. 3. Poiché in data 4 marzo 2022 è pervenuto verbale di remissione di querela da parte della società assicuratrice vittima della frode, e verbale di accettazione degli imputati, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso a Roma il giorno 11/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CO/1.2~,x3 DEPOSITAT
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