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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 27327/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 22031/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 58 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -intimati - avverso la sentenza n. 183/2019 della CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA].

DIST. di TARANTO, depositata il 29/03/2019; Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 22031/2019; estensore C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data 16/06/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale creditore per oltre novantunomila euro, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, della [OSCURATO:SOCIETA]., le notificò un atto di precetto in data 4/09/2006 per poco più di novantamila euro, essendovi stato un pagamento parziale e, quindi, in data 25/10/2006, le notificò un atto di pignoramento presso terzi, sottoponendo a vincolo i crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] così incardinata la procedura esecutiva presso terzi, alle cui udienze dell’anno 2007 e dell’anno 2008 nessuno compariva per i terzi pignorati e il Barbieri instaurava, quindi, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, con conseguente sospensione della procedura esecutiva.

La causa di accertamento dell’obbligo del terzo, secondo il precedente regime normativo dettato dall’art. 548 cod. proc. civ., era istruita con consulenza tecnica di ufficio e produzione di documentazione contabile e all’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Taranto, sezione staccata di Manduria, emanava sentenza parziale in data 8/08/2012, con la quale accertava il credito della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in euro duemilasettecentosettanta e quaranta centesimi (€ 2.770,40) e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in euro quattrocentosessantotto e ottantasette centesimi (€ 468,87).

La causa era, quindi, rimessa in istruttoria, per ulteriori approfondimenti e all’esito di detti incombenti il Tribunale di Taranto, questa volta nella sede circondariale, essendo stata soppressa la detta sezione distaccata, emanava un’ulteriore sentenza, la n. 2607 in data 24/07/2015, con la quale accertava Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 22031/2019; estensore C. Valle l’entità del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in oltre novantatremila euro.

La sentenza n. 2607 del 2015 era impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 183 del 2019, dichiarava, confermando sostanzialmente l’accertamento della sentenza del 2012, che il credito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era di soli euro duemilasettecentosettanta e quaranta centesimi e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di soli euro quattrocentosessantotto e ottantasette centesimi.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e il solo ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censurano come segue la sentenza della Corte d’Appello di Lecce.

Il primo motivo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2704, 2709 e 2710 cod. civ.: la Corte territoriale non avrebbe considerato la posizione del Barbieri quale soggetto terzo e, inoltre, non avente qualifica di imprenditore commerciale con la conseguenza che le risultanze delle scritture contabili dovevano ritenersi a lui non opponibili.

Il secondo e il terzo mezzo reiterano censure ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatto decisivo, con riferimento all’insussistenza in concreto della cessione Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 22031/2019; estensore C. Valle del credito, stante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] rivestiva contemporaneamente plurime qualifiche di cedente e cessionario e dell’anteriorità dell’estinzione parziale del credito della [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso principale è inammissibile, in quanto non supera l’accertamento contenuto nella prima sentenza del Tribunale di Taranto, quella in cui il credito era stato accertato in due voci: nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di euro duemilasettecentosettanta e quaranta centesimi (€ 2.770,40) e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di euro quattrocentosessantotto e ottantasette centesimi (€ 468,87) in quanto la sentenza del 2012, ressa nell’ambito dello stesso processo, non venne impugnata, né era stata fatta riserva di appello avverso di essa, con la conseguenza che l’affermazione della Corte di Appello, in ordine alla non scindibilità del contenuto delle scritture contabili è del tutto ultronea, nel senso che la ragione principale dell’inammissibilità radicale dell’impugnazione in questa sede di legittimità sta nel passaggio in giudicato della prima sentenza, circostanza sulla quale alcuno dei tre motivi di ricorso prende posizione e che comporta che l’accertamento in essa contenuto, relativamente all’entità del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. non risulta essere stato, o meglio, non poteva essere modificato dalla sentenza, successiva, dello stesso Tribunale.

Né, peraltro, l’impugnazione in appello della sentenza del 2015 ha investito la prima sentenza, non avendo alcuna delle parti, ossia né [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., fatto riserva d’impugnazione sul punto, o, comunque, non risultando in alcun modo se dove e quando detta riserva era stata effettuata.

La Corte di Appello di Lecce afferma, es plicitamente, nel primo paragrafo dello «Svolgimento del processo», che la sentenza del Tribunale di Taranto del 2012 doveva intendersi passata in giudicato e tale capo di pronuncia non è in alcun modo investito dai tre motivi di ricorso, essendovi soltanto un riferimento alla Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 22031/2019; estensore C. Valle circostanza che si trattava di sentenza non definitiva, ma non viene specificato in alcun modo se su di essa era stata fatta o meno riserva di appello e da quale delle parti.

La situazione verificatasi, nella quale l’esistenza di un precedente giudicato è accertato dallo stesso giudice dell’impugnazione che procede quindi alla disamina nel merito dei motivi della stessa, è assimilabile a quella sulla quale la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi con orientamento oramai stabile (da ultimo Sez.

U n. 2155 del 01/02/2021 Rv. 660428 – 02 e in precedenza, quale leading case: Sez.

U n. 03840 del 20/02/2007 Rv. 595555 - 01) «Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.)».

Il ricorso principale, in quanto incentrato, in tutte le sue censure, su questioni attinenti il merito della controversia e non sull’esistenza di precedente giudicato interno, è, pertanto, inammissibile.

Il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. verte sulla sola compensazione delle spese di lite disposta dalla Corte di Appello di Lecce.

Il ricorso incidentale è infondato.

La motivazione della Corte territoriale, sebbene succinta, al di là del richiamo alla «complessità delle questioni trattate» ritiene, in Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 22031/2019; estensore C. Valle concreto, integrata la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. come interpretato dalla sentenza della Corte c ostituzionale n. 77 del 19/04/2018, la ddove ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni da ritenersi, nella specie, sussistenti anche in considerazione della complessità delle questioni oggetto di controversia nel merito, con riferimento alla opponibilità delle scritture contabili tra soggetti non aventi tutti la qualifica di imprenditore e fermo restando che il sindacato in tema di spese giudiziali resta, comunque, vincolato al (solo) divieto di porre le spese di lite in capo alla parte totalmente vittoriosa, il che, nella specie, è certamente da escludersi sia avvenuto.

Il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale è rigettato.

L’esito della lite consente di ritenere sussistenti, in ragione della reciproca soccombenza, idonee ragioni, per disporre integrale compensazione delle spese di lite di questa fase di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 22031/2019; estensore C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 22031/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 58 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -intimati - avverso la sentenza n. 183/2019 della CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]. DIST. di TARANTO, depositata il 29/03/2019; Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 22031/2019; estensore C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data 16/06/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale creditore per oltre novantunomila euro, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, della [OSCURATO:SOCIETA]., le notificò un atto di precetto in data 4/09/2006 per poco più di novantamila euro, essendovi stato un pagamento parziale e, quindi, in data 25/10/2006, le notificò un atto di pignoramento presso terzi, sottoponendo a vincolo i crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] così incardinata la procedura esecutiva presso terzi, alle cui udienze dell’anno 2007 e dell’anno 2008 nessuno compariva per i terzi pignorati e il Barbieri instaurava, quindi, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, con conseguente sospensione della procedura esecutiva. La causa di accertamento dell’obbligo del terzo, secondo il precedente regime normativo dettato dall’art. 548 cod. proc. civ., era istruita con consulenza tecnica di ufficio e produzione di documentazione contabile e all’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Taranto, sezione staccata di Manduria, emanava sentenza parziale in data 8/08/2012, con la quale accertava il credito della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in euro duemilasettecentosettanta e quaranta centesimi (€ 2.770,40) e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in euro quattrocentosessantotto e ottantasette centesimi (€ 468,87). La causa era, quindi, rimessa in istruttoria, per ulteriori approfondimenti e all’esito di detti incombenti il Tribunale di Taranto, questa volta nella sede circondariale, essendo stata soppressa la detta sezione distaccata, emanava un’ulteriore sentenza, la n. 2607 in data 24/07/2015, con la quale accertava Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 22031/2019; estensore C. Valle l’entità del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in oltre novantatremila euro. La sentenza n. 2607 del 2015 era impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 183 del 2019, dichiarava, confermando sostanzialmente l’accertamento della sentenza del 2012, che il credito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era di soli euro duemilasettecentosettanta e quaranta centesimi e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di soli euro quattrocentosessantotto e ottantasette centesimi. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e il solo ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censurano come segue la sentenza della Corte d’Appello di Lecce. Il primo motivo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2704, 2709 e 2710 cod. civ.: la Corte territoriale non avrebbe considerato la posizione del Barbieri quale soggetto terzo e, inoltre, non avente qualifica di imprenditore commerciale con la conseguenza che le risultanze delle scritture contabili dovevano ritenersi a lui non opponibili. Il secondo e il terzo mezzo reiterano censure ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatto decisivo, con riferimento all’insussistenza in concreto della cessione Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 22031/2019; estensore C. Valle del credito, stante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] rivestiva contemporaneamente plurime qualifiche di cedente e cessionario e dell’anteriorità dell’estinzione parziale del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso principale è inammissibile, in quanto non supera l’accertamento contenuto nella prima sentenza del Tribunale di Taranto, quella in cui il credito era stato accertato in due voci: nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di euro duemilasettecentosettanta e quaranta centesimi (€ 2.770,40) e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di euro quattrocentosessantotto e ottantasette centesimi (€ 468,87) in quanto la sentenza del 2012, ressa nell’ambito dello stesso processo, non venne impugnata, né era stata fatta riserva di appello avverso di essa, con la conseguenza che l’affermazione della Corte di Appello, in ordine alla non scindibilità del contenuto delle scritture contabili è del tutto ultronea, nel senso che la ragione principale dell’inammissibilità radicale dell’impugnazione in questa sede di legittimità sta nel passaggio in giudicato della prima sentenza, circostanza sulla quale alcuno dei tre motivi di ricorso prende posizione e che comporta che l’accertamento in essa contenuto, relativamente all’entità del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. non risulta essere stato, o meglio, non poteva essere modificato dalla sentenza, successiva, dello stesso Tribunale. Né, peraltro, l’impugnazione in appello della sentenza del 2015 ha investito la prima sentenza, non avendo alcuna delle parti, ossia né [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., fatto riserva d’impugnazione sul punto, o, comunque, non risultando in alcun modo se dove e quando detta riserva era stata effettuata. La Corte di Appello di Lecce afferma, es plicitamente, nel primo paragrafo dello «Svolgimento del processo», che la sentenza del Tribunale di Taranto del 2012 doveva intendersi passata in giudicato e tale capo di pronuncia non è in alcun modo investito dai tre motivi di ricorso, essendovi soltanto un riferimento alla Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 22031/2019; estensore C. Valle circostanza che si trattava di sentenza non definitiva, ma non viene specificato in alcun modo se su di essa era stata fatta o meno riserva di appello e da quale delle parti. La situazione verificatasi, nella quale l’esistenza di un precedente giudicato è accertato dallo stesso giudice dell’impugnazione che procede quindi alla disamina nel merito dei motivi della stessa, è assimilabile a quella sulla quale la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi con orientamento oramai stabile (da ultimo Sez. U n. 2155 del 01/02/2021 Rv. 660428 – 02 e in precedenza, quale leading case: Sez. U n. 03840 del 20/02/2007 Rv. 595555 - 01) «Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.)». Il ricorso principale, in quanto incentrato, in tutte le sue censure, su questioni attinenti il merito della controversia e non sull’esistenza di precedente giudicato interno, è, pertanto, inammissibile. Il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. verte sulla sola compensazione delle spese di lite disposta dalla Corte di Appello di Lecce. Il ricorso incidentale è infondato. La motivazione della Corte territoriale, sebbene succinta, al di là del richiamo alla «complessità delle questioni trattate» ritiene, in Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 22031/2019; estensore C. Valle concreto, integrata la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. come interpretato dalla sentenza della Corte c ostituzionale n. 77 del 19/04/2018, la ddove ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni da ritenersi, nella specie, sussistenti anche in considerazione della complessità delle questioni oggetto di controversia nel merito, con riferimento alla opponibilità delle scritture contabili tra soggetti non aventi tutti la qualifica di imprenditore e fermo restando che il sindacato in tema di spese giudiziali resta, comunque, vincolato al (solo) divieto di porre le spese di lite in capo alla parte totalmente vittoriosa, il che, nella specie, è certamente da escludersi sia avvenuto. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale è rigettato. L’esito della lite consente di ritenere sussistenti, in ragione della reciproca soccombenza, idonee ragioni, per disporre integrale compensazione delle spese di lite di questa fase di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 22031/2019; estensore C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale
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