CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; katte,Lsgult-itt-te,rorreltrei.e.Ri-eici-12.6 Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Sassari, con cui veniva disposto il trattenimento di alcune fotografie inviate al suddetto, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ha rilevato, invero, detto Tribunale che: - di tali fotografie deve essere disposto il trattenimento in via definitiva non essendo «dato conoscere l'identità delle persone che vi sono raffigurate»; - «sul punto va solo osservato che la disposizione regolamentare che impone l'identificazione delle persone ritratte nelle foto ha una sua ragionevolezza, fermo restando che l'adempimento richiesto al detenuto ed ai parenti deve essere assolto una sola volta ed è di facile attuazione». 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione. 2.1. Col primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 18-ter, comma 6, Ord. pen. e 38, comma 6, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione con specifico riferimento al trattenimento delle fotografie in quanto effigianti persone non identificate. Rileva il difensore che: - l'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 230 del 2000 statuisce che per il trattenimento della corrispondenza vi devono essere sospetti di un contenuto tale da integrare elementi di reato oppure da determinare un pericolo per l'ordine e la sicurezza; - è palese la completa assenza di motivazione per la conferma del trattenimento delle fotografie, dal momento che il Tribunale di sorveglianza si limita a riportare quanto disposto dalla disposizione regolamentare interna all'istituto che impone in via del tutto arbitraria l'identificazione delle persone ritratte nelle foto inviate al detenuto. 2.2. Col secondo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione dei summenzionati articoli, segnalando l'illogicità della disposizione del regolamento interno summenzionata, in quanto in contrasto con gli artt. 15 Cost., 18-ter Ord. pen. relativo al controllo sulla corrispondenza e 13 circolare DAP, che prevede solo una limitazione numerica e di dimensioni delle fotografie in possesso dei sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. senza dare alcuna indicazione sull'identificazione delle persone in esse ritratte. La difesa sottolinea, infine, il contrasto del suddetto art. 18-ter, comma 6, con gli artt. 15, 24, commi primo e secondo, 113, commi primo e secondo, 33, comma primo, e 42, commi secondo e terzo Cost., per la mancata previsione della facoltà per il difensore, per il destinatario e per il mittente di interloquire sul contenuto della corrispondenza e chiederne la restituzione ove trattenuta. Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato, ove non si dovesse ritenere di investire la Corte Costituzionale della suddetta questione previa dichiarazione della sua rilevanza e non manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondata è la doglianza di cui il primo motivo di ricorso. Se è vero, come evidenziato dallo stesso ricorrente, che a fondamento del trattenimento della corrispondenza, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, vi è l'esigenza di evitare che «nella corrispondenza, in arrivo o in partenza, siano inseriti conterniti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza», non si comprende per quale motivo [OSCURATO:PERSONA] nel formulare reclamo non dica specificamente chi sono le persone effigiate nelle fotografie trattenute, né lo specifichi nel ricorso (così dimostrando in che modo sia stato leso il suo diritto alla affettività). A fronte, altresì, di una motivazione del Tribunale di sorveglianza di Sassari, che riconosce una ragionevolezza alla disposizione regolamentare che impone, in vista della stessa esigenza di cui alla suddetta disposizione normativa, l'identificazione delle persone ritratte nelle foto, e sottolinea come tale adempimento sia di facile attuazione. 1.2. Aspecifici, in quanto non si confrontano con le argomentazioni in ultimo riportate, sono i rilievi sull'illogicità della disposizione del regolamento interno dell'Istituto penitenziario ove è detenuto [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata sempre nello stesso motivo di impugnazione, a parte l'insussistenza di interesse del destinatario alla tutela del mittente rispetto al trattenimento della corrispondenza (sia in relazione all'interlocuzione sul contenuto della stessa sia in relazione alla restituzione al medesimo di quanto inviatogli), con riguardo alla posizione del reclamante e del suo difensore questa Corte già si è espressa. Ha, invero, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-ter ord. pen., sollevata per contrasto con gli artt. 3, 15, 24, 112 e 117 della Costituzione (quest'ultimo richiamato in relazione agli articoli 8 e 13 della Convenzione EDU), nella parte in cui dispone che il detenuto non può conoscere le ragioni per le quali la corrispondenza in arrivo gli è stata trattenuta, né prenderne visione, atteso che l'accesso ad essa vanificherebbe la decisione del giudice sul gravame (Sez. 1, n. 47748 del 5/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252188). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese