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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41741/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Cagliari del 30/9/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine ai delitti di cui agli artt. 648-bis e 469-482 cod. pen. 1.1.

Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione del diritto di difesa dell'imputato per non avere il Tribunale disposto il rinvio dell'udienza al fine di consentire all'imputato di sottoporsi ad esame (o rendere dichiarazioni spontanee).

Al riguardo, espone come il processo, a seguito di diversi rinvii, era pervenuto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove il Tribunale, in diversa composizione, aveva sentito un teste di PG, in precedenza ammesso da differente collegio, senza concedere alla difesa il rinvio dell'udienza per esaminare l'imputato o consentirgli di rendere dichiarazioni spontanee, così precludendogli di introdurre elementi a discarico rispetto ai fatti contestati.

In particolare, censura la sentenza impugnata, laddove il Collegio, al fine di giustificare il diniego di rinvio, aveva fatto riferimento alla circostanza che il processo fosse stato trattato nell'arco di tre udienze, quando in realtà, dopo una prima udienza in cui erano state ammesse le prove (12/5/2017), si erano succedute altre due e, precisamente, quella del 13/10/2017 in cui non era stata espletata alcuna attività istruttoria e quella del 6/3/2018 ove era stato disposto il rinvio d'ufficio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per celebrare il processo dinanzi a diverso collegio, diffidandosi il teste di PG Locci a comparire nuovamente a tale data, dispensando gli altri due testi di PG presenti dal comparire.

Di conseguenza, "non poteva in alcun modo essere condivisa l'affermazione del Collegio territoriale in virtù della quale la difesa sapeva con congruo anticipo che il processo sarebbe stato trattato e discusso".

Anzi, al contrario, la circostanza che per la prima udienza davanti al nuovo Collegio fosse stato diffidato a comparire soltanto uno dei testi di PG, dispensandosi gli altri da tale incombente, deponeva nel senso di ritenere che a tale udienza fosse stata espressamente prevista quale unica attività l'audizione di un solo teste.

Peraltro, anche laddove l'attività da svolgere all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non fosse stata segnatamente stabilita in precedenza, non sussisteva alcun elemento ostativo alla concessione di un rinvio, domandato espressamente dalla difesa, al fine di consentire la comparizione dell'imputato per sottoporsi ad esame o rilasciare dichiarazioni spontanee.

1.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riguardo alla mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati e grave insufficienza della prova.

In particolare, gli accertamenti svolti non avevano consentito di accertare la provenienza furtiva del ciclomotore oggetto di riciclaggio, né tantomeno di individuarne il proprietario, né di collocarne nel tempo il presunto furto, con la conseguenza che non poteva neppure escludersi che il mezzo fosse stato rubato tempo prima e che, nel frangente intercorrente rispetto al momento del fermo dell'imputato, altri avessero provveduto ad alterarne i segni identificativi e a cederlo a terzi.

Il fatto che si trattasse di bene provento di delitto era stato quindi desunto presuntivamente da meri indizi e semplici supposizioni, a fronte, peraltro, delle dichiarazioni del teste di PG del tutto generiche e carenti al riguardo.

Analoga carenza era ravvisabile con riferimento all'elemento soggettivo, trovandosi il ricorrente alla guida del mezzo perché prestato da un amico per accompagnare il passeggero con cui si trovava a casa; per tale ragione neppure poteva attribuirsi al ricorrente l'attività di riciclaggio contestata, che la Corte di merito aveva finito per trarre da indizi privi di gravità e persuasività, costituiti dalla mera guida del veicolo e dalla reazione scomposta che l'imputato aveva avuto al fermo degli agenti, ascrivibile ad altra causa e, precisamente, alla violazione del c.d.s., circolando su uno scooter, in compagnia di un passeggero, privi di casco, dei documenti di circolazione del mezzo e della carta di identità. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso va rigettato essendo i motivi infondati e/o manifestamente infondati.

2.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in cui è stata deliberata la sentenza di primo grado) risulta che il Collegio, in virtù della nuova composizione, provvide alla dichiarazione di apertura del dibattimento, che le parti formularono le richieste istruttorie alle quali seguì l'ordinanza di ammissione ex art. 495 cod. proc. pen., procedendosi allo stesso tempo all'esame del teste di PG Locci in quanto presente.

Ritenendosi, poi, superfluo l'esame degli altri testi di PG, a cui il P.M. aveva rinunciato dopo l'esame del teste Locci in quanto avevano svolto le stesse attività di indagine, il Tribunale ne revocò l'ammissione nulla opponendo la difesa.

Esaurito, quindi, l'esame dei testi indicati in lista, il Tribunale, considerata l'assenza dell'imputato, sentita la difesa, dichiarò chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitando le parti a concludere.

Al verbale fu allegata anche una dichiarazione scritta dell'imputato prodotta dalla difesa e, all'esito della discussione, venne deliberata la sentenza con affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti per cui si procede.

La sequenza processuale sopra ricostruita risulta conforme all'ordinario svolgersi dell'attività processuale per come scandita dal codice di rito, che all'art. 477 sancisce il principio dell'unitarietà del dibattimento, in ossequio alla natura accusatoria della fase di cognizione ordinaria.

Soltanto quando non è possibile esaurire il processo in un'unica udienza, infatti, si procede al rinvio.

Non sussiste, pertanto, una ripartizione delle fasi processuali a seconda degli adempimenti che le parti debbano svolgere, tanto che si è anche affermato che il generico programma predisposto per la trattazione del processo in più udienze, non formalizzato nel verbale con l'indicazione delle udienze successive e dei giorni in cui ciascun difensore deve svolgere il proprio intervento difensivo, non impedisce la definizione del processo alla prima udienza cui il dibattimento è rinviato (Sez. 6, n. 599 del 4/11/2005, dep. 2006, Rv. 232976).

2.2. La circostanza, poi, che il processo provenisse da precedenti rinvii non sposta i termini della questione, non potendosi ritenere che vi fosse stata una calendarizzazione delle attività processuali nel senso prospettato dalla difesa.

Invero, i rinvii precedenti vennero adottati da collegi in diversa composizione sino a giungere all'ultimo dinanzi al collegio in stabile composizione che avrebbe dovuto poi trattare il processo (all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] vennero ammessi i mezzi di prova, rinviandosi il processo per l'audizione dei verbalizzanti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il collegio, in diversa composizione, rinviò il processo, stante l'assenza dei testi, a quella del 6/3/2018 per i medesimi incombenti; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il collegio, ancora in diversa composizione per due terzi, rinviò a quella del 19/6/2018 davanti ad un nuovo collegio che avrebbe trattato il processo poiché in stabile composizione, ammonendo il teste Locci a comparire e dispensando gli altri testi di PG presenti; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il collegio in stabile composizione trattò e definì il processo).

Pertanto, le parti erano edotte che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo si sarebbe svolto ex novo dinanzi ad un nuovo collegio che avrebbe potuto e dovuto trattare la causa.

Peraltro, neppure può ritenersi che l'invito formulato dal collegio del 6/3/2018 ad uno dei testi presenti a comparire per la nuova udienza (dinanzi al diverso collegio che in composizione stabile avrebbe potuto trattare il processo), esonerandosi gli altri due presenti dal medesimo incombente, fosse espressivo di una calendarizzazione delle future attività processuali, dovendo piuttosto ricondursi all'opportunità di evitare la comparizione di testi che potevano riferire sulle analoghe circostanze di quello ammonito, per come poi confermato dalla successiva ordinanza con cui il nuovo collegio revocò tali testimoni proprio poiché superflui.

Con la conseguenza che, in assenza di un'espressa e formale calendarizzazione in cui fosse stabilito che, dopo l'istruttoria, il processo sarebbe stato rinviato per l'esame dell'imputato, il ricorrente si è assunta l'alea che il giudizio, in ossequio a quanto peraltro disposto dal codice di rito, venisse definito dal nuovo collegio in un'unica soluzione.

Era dunque onere processuale della difesa far comparire l'imputato, laddove questi avesse ritenuto di sottoporsi ad esame, tenuto conto che si erano comunque già susseguiti diversi rinvii ed il ricorrente non era mai comparso.

Infine, per completezza, va anche evidenziato come il ricorrente, il quale si duole di non aver potuto rendere esame o dichiarazioni spontanee nel corso del giudizio di primo grado, non risulta avere avanzato analoga richiesta al giudice di appello, benché questa Corte, in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, abbia affermato che l'esame dell'imputato non assunto in primo grado può essere ammesso ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte instante indicare e documentare (Sez. 2, n. 37883 del 20/7/2017, Rv. 271141), fermo restando il diritto dell'imputato, se compare, di rendere dichiarazioni spontanee nel corso del dibattimento in appello, in virtù dell'effetto estensivo, ex art. 598 cod. proc. pen., al giudizio di appello della disposizione di cui all'art. 494 prevista per il giudizio di primo grado.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, in ordine a tutte le doglianze sollevate, fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte in materia: - quanto alla provenienza delittuosa del mezzo, si è affermato che la responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice ricavarne l'esistenza attraverso prove logiche, ovvero dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep. 2009, Rv. 242374; Sez. 5, n. 36940 del 21/5/2008, Rv. 241581; Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 259007).

Nel caso di specie, l'alterazione degli elementi identificativi del mezzo (allo scooter era stata apposta una targa falsa, i numeri identificativi del telaio erano stati resi illeggibili, nonché era stata rimossa la targhetta di identificazione ubicata sotto la pedana), unitamente all'assenza dei documenti che ne consentono la circolazione (il ricorrente era sprovvisto tanto del certificato di assicurazione che del libretto di circolazione), costituiscono precisi elementi di fatto che ne avvalorano sul piano logico dimostrativo la provenienza furtiva, a prescindere dall'individuazione della p.o. e della relativa denunzia di furto del ciclomotore; - quanto alla consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo, si è correttamente affermato che, ai fini del dolo, non è indispensabile che la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.

Del resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265).

Nella sentenza impugnata le condizioni esteriori del mezzo, l'assenza di validi documenti che ne consentivano la circolazione, l'apposizione di una targa contraffatta, (risultante dalla mera copia di altra targa inesistente), la condotta tenuta dal ricorrente al fermo degli agenti (aveva lanciato via lo scooter reagendo con violenza contro i pp.uu.) e, infine, l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene (del tutto genericamente venne affermato che il mezzo era stato ricevuto in prestito da un sedicente amico, neppure menzionato) si pongono come coerenti e necessarie conseguenze di un acquisto illecito.

Del resto, come questa Corte ha affermato, l'elemento psicologico del riciclaggio può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. 2, n. 36893 del 28/5/2018, Rv. 274457; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Rv. 259010); - quanto all'ascrivibilità all'imputato delle operazioni di riciclaggio, si è fatto riferimento, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, tanto alla qualità di possessore del bene ad opera del ricorrente, desunta dall'uso del mezzo, condizione da cui discende l'interesse a compiere quanto necessario per occultarne la provenienza furtiva (con particolare riguardo all'apposizione di una falsa targa che ne avrebbe precluso l'identificazione nel corso della circolazione stradale), quanto all'inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa (Sez. 2, n. 27867 del 17/6/2019, Rv. 276666.

Fattispecie in tema di riciclaggio di un trattore con semirimorchio di provenienza furtiva attuato mediante sostituzione delle targhe).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato, condannandosi per l'effetto (art. 616 cod. proc. pen.) il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Cagliari del 30/9/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine ai delitti di cui agli artt. 648-bis e 469-482 cod. pen. 1.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione del diritto di difesa dell'imputato per non avere il Tribunale disposto il rinvio dell'udienza al fine di consentire all'imputato di sottoporsi ad esame (o rendere dichiarazioni spontanee). Al riguardo, espone come il processo, a seguito di diversi rinvii, era pervenuto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove il Tribunale, in diversa composizione, aveva sentito un teste di PG, in precedenza ammesso da differente collegio, senza concedere alla difesa il rinvio dell'udienza per esaminare l'imputato o consentirgli di rendere dichiarazioni spontanee, così precludendogli di introdurre elementi a discarico rispetto ai fatti contestati. In particolare, censura la sentenza impugnata, laddove il Collegio, al fine di giustificare il diniego di rinvio, aveva fatto riferimento alla circostanza che il processo fosse stato trattato nell'arco di tre udienze, quando in realtà, dopo una prima udienza in cui erano state ammesse le prove (12/5/2017), si erano succedute altre due e, precisamente, quella del 13/10/2017 in cui non era stata espletata alcuna attività istruttoria e quella del 6/3/2018 ove era stato disposto il rinvio d'ufficio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per celebrare il processo dinanzi a diverso collegio, diffidandosi il teste di PG Locci a comparire nuovamente a tale data, dispensando gli altri due testi di PG presenti dal comparire. Di conseguenza, "non poteva in alcun modo essere condivisa l'affermazione del Collegio territoriale in virtù della quale la difesa sapeva con congruo anticipo che il processo sarebbe stato trattato e discusso". Anzi, al contrario, la circostanza che per la prima udienza davanti al nuovo Collegio fosse stato diffidato a comparire soltanto uno dei testi di PG, dispensandosi gli altri da tale incombente, deponeva nel senso di ritenere che a tale udienza fosse stata espressamente prevista quale unica attività l'audizione di un solo teste. Peraltro, anche laddove l'attività da svolgere all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non fosse stata segnatamente stabilita in precedenza, non sussisteva alcun elemento ostativo alla concessione di un rinvio, domandato espressamente dalla difesa, al fine di consentire la comparizione dell'imputato per sottoporsi ad esame o rilasciare dichiarazioni spontanee. 1.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riguardo alla mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati e grave insufficienza della prova. In particolare, gli accertamenti svolti non avevano consentito di accertare la provenienza furtiva del ciclomotore oggetto di riciclaggio, né tantomeno di individuarne il proprietario, né di collocarne nel tempo il presunto furto, con la conseguenza che non poteva neppure escludersi che il mezzo fosse stato rubato tempo prima e che, nel frangente intercorrente rispetto al momento del fermo dell'imputato, altri avessero provveduto ad alterarne i segni identificativi e a cederlo a terzi. Il fatto che si trattasse di bene provento di delitto era stato quindi desunto presuntivamente da meri indizi e semplici supposizioni, a fronte, peraltro, delle dichiarazioni del teste di PG del tutto generiche e carenti al riguardo. Analoga carenza era ravvisabile con riferimento all'elemento soggettivo, trovandosi il ricorrente alla guida del mezzo perché prestato da un amico per accompagnare il passeggero con cui si trovava a casa; per tale ragione neppure poteva attribuirsi al ricorrente l'attività di riciclaggio contestata, che la Corte di merito aveva finito per trarre da indizi privi di gravità e persuasività, costituiti dalla mera guida del veicolo e dalla reazione scomposta che l'imputato aveva avuto al fermo degli agenti, ascrivibile ad altra causa e, precisamente, alla violazione del c.d.s., circolando su uno scooter, in compagnia di un passeggero, privi di casco, dei documenti di circolazione del mezzo e della carta di identità. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso va rigettato essendo i motivi infondati e/o manifestamente infondati. 2.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in cui è stata deliberata la sentenza di primo grado) risulta che il Collegio, in virtù della nuova composizione, provvide alla dichiarazione di apertura del dibattimento, che le parti formularono le richieste istruttorie alle quali seguì l'ordinanza di ammissione ex art. 495 cod. proc. pen., procedendosi allo stesso tempo all'esame del teste di PG Locci in quanto presente. Ritenendosi, poi, superfluo l'esame degli altri testi di PG, a cui il P.M. aveva rinunciato dopo l'esame del teste Locci in quanto avevano svolto le stesse attività di indagine, il Tribunale ne revocò l'ammissione nulla opponendo la difesa. Esaurito, quindi, l'esame dei testi indicati in lista, il Tribunale, considerata l'assenza dell'imputato, sentita la difesa, dichiarò chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitando le parti a concludere. Al verbale fu allegata anche una dichiarazione scritta dell'imputato prodotta dalla difesa e, all'esito della discussione, venne deliberata la sentenza con affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti per cui si procede. La sequenza processuale sopra ricostruita risulta conforme all'ordinario svolgersi dell'attività processuale per come scandita dal codice di rito, che all'art. 477 sancisce il principio dell'unitarietà del dibattimento, in ossequio alla natura accusatoria della fase di cognizione ordinaria. Soltanto quando non è possibile esaurire il processo in un'unica udienza, infatti, si procede al rinvio. Non sussiste, pertanto, una ripartizione delle fasi processuali a seconda degli adempimenti che le parti debbano svolgere, tanto che si è anche affermato che il generico programma predisposto per la trattazione del processo in più udienze, non formalizzato nel verbale con l'indicazione delle udienze successive e dei giorni in cui ciascun difensore deve svolgere il proprio intervento difensivo, non impedisce la definizione del processo alla prima udienza cui il dibattimento è rinviato (Sez. 6, n. 599 del 4/11/2005, dep. 2006, Rv. 232976). 2.2. La circostanza, poi, che il processo provenisse da precedenti rinvii non sposta i termini della questione, non potendosi ritenere che vi fosse stata una calendarizzazione delle attività processuali nel senso prospettato dalla difesa. Invero, i rinvii precedenti vennero adottati da collegi in diversa composizione sino a giungere all'ultimo dinanzi al collegio in stabile composizione che avrebbe dovuto poi trattare il processo (all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] vennero ammessi i mezzi di prova, rinviandosi il processo per l'audizione dei verbalizzanti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il collegio, in diversa composizione, rinviò il processo, stante l'assenza dei testi, a quella del 6/3/2018 per i medesimi incombenti; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il collegio, ancora in diversa composizione per due terzi, rinviò a quella del 19/6/2018 davanti ad un nuovo collegio che avrebbe trattato il processo poiché in stabile composizione, ammonendo il teste Locci a comparire e dispensando gli altri testi di PG presenti; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il collegio in stabile composizione trattò e definì il processo). Pertanto, le parti erano edotte che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo si sarebbe svolto ex novo dinanzi ad un nuovo collegio che avrebbe potuto e dovuto trattare la causa. Peraltro, neppure può ritenersi che l'invito formulato dal collegio del 6/3/2018 ad uno dei testi presenti a comparire per la nuova udienza (dinanzi al diverso collegio che in composizione stabile avrebbe potuto trattare il processo), esonerandosi gli altri due presenti dal medesimo incombente, fosse espressivo di una calendarizzazione delle future attività processuali, dovendo piuttosto ricondursi all'opportunità di evitare la comparizione di testi che potevano riferire sulle analoghe circostanze di quello ammonito, per come poi confermato dalla successiva ordinanza con cui il nuovo collegio revocò tali testimoni proprio poiché superflui. Con la conseguenza che, in assenza di un'espressa e formale calendarizzazione in cui fosse stabilito che, dopo l'istruttoria, il processo sarebbe stato rinviato per l'esame dell'imputato, il ricorrente si è assunta l'alea che il giudizio, in ossequio a quanto peraltro disposto dal codice di rito, venisse definito dal nuovo collegio in un'unica soluzione. Era dunque onere processuale della difesa far comparire l'imputato, laddove questi avesse ritenuto di sottoporsi ad esame, tenuto conto che si erano comunque già susseguiti diversi rinvii ed il ricorrente non era mai comparso. Infine, per completezza, va anche evidenziato come il ricorrente, il quale si duole di non aver potuto rendere esame o dichiarazioni spontanee nel corso del giudizio di primo grado, non risulta avere avanzato analoga richiesta al giudice di appello, benché questa Corte, in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, abbia affermato che l'esame dell'imputato non assunto in primo grado può essere ammesso ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte instante indicare e documentare (Sez. 2, n. 37883 del 20/7/2017, Rv. 271141), fermo restando il diritto dell'imputato, se compare, di rendere dichiarazioni spontanee nel corso del dibattimento in appello, in virtù dell'effetto estensivo, ex art. 598 cod. proc. pen., al giudizio di appello della disposizione di cui all'art. 494 prevista per il giudizio di primo grado. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, in ordine a tutte le doglianze sollevate, fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte in materia: - quanto alla provenienza delittuosa del mezzo, si è affermato che la responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice ricavarne l'esistenza attraverso prove logiche, ovvero dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep. 2009, Rv. 242374; Sez. 5, n. 36940 del 21/5/2008, Rv. 241581; Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 259007). Nel caso di specie, l'alterazione degli elementi identificativi del mezzo (allo scooter era stata apposta una targa falsa, i numeri identificativi del telaio erano stati resi illeggibili, nonché era stata rimossa la targhetta di identificazione ubicata sotto la pedana), unitamente all'assenza dei documenti che ne consentono la circolazione (il ricorrente era sprovvisto tanto del certificato di assicurazione che del libretto di circolazione), costituiscono precisi elementi di fatto che ne avvalorano sul piano logico dimostrativo la provenienza furtiva, a prescindere dall'individuazione della p.o. e della relativa denunzia di furto del ciclomotore; - quanto alla consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo, si è correttamente affermato che, ai fini del dolo, non è indispensabile che la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza impugnata le condizioni esteriori del mezzo, l'assenza di validi documenti che ne consentivano la circolazione, l'apposizione di una targa contraffatta, (risultante dalla mera copia di altra targa inesistente), la condotta tenuta dal ricorrente al fermo degli agenti (aveva lanciato via lo scooter reagendo con violenza contro i pp.uu.) e, infine, l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene (del tutto genericamente venne affermato che il mezzo era stato ricevuto in prestito da un sedicente amico, neppure menzionato) si pongono come coerenti e necessarie conseguenze di un acquisto illecito. Del resto, come questa Corte ha affermato, l'elemento psicologico del riciclaggio può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. 2, n. 36893 del 28/5/2018, Rv. 274457; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Rv. 259010); - quanto all'ascrivibilità all'imputato delle operazioni di riciclaggio, si è fatto riferimento, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, tanto alla qualità di possessore del bene ad opera del ricorrente, desunta dall'uso del mezzo, condizione da cui discende l'interesse a compiere quanto necessario per occultarne la provenienza furtiva (con particolare riguardo all'apposizione di una falsa targa che ne avrebbe precluso l'identificazione nel corso della circolazione stradale), quanto all'inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa (Sez. 2, n. 27867 del 17/6/2019, Rv. 276666. Fattispecie in tema di riciclaggio di un trattore con semirimorchio di provenienza furtiva attuato mediante sostituzione delle targhe). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato, condannandosi per l'effetto (art. 616 cod. proc. pen.) il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricor
Sentenza Cassazione n. 41741/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris