Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 22978/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 gennaio 2021, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 2 luglio 2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in sede di giudizio abbreviato, assolvendola dalla bancarotta fraudolenta distrattiva per la somma di euro 95.000,00, dichiarando estinta per intervenuta prescrizione la fattispecie di bancarotta semplice documentale, rideterminando la pena, esclusa la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in anni uno e mesi quattro di reclusione e la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma Legge fallimentare in anni uno e mesi quattro, revocando le statuizioni civili.

La sentenza di primo grado aveva condannato la ricorrente alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per due episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva e per bancarotta semplice documentale, aggravati dalla circostanza di avere commesso più fatti di bancarotta, in qualità di amministratore della società Servizi generali s.r.I., svolgente attività di servizi di gestione di magazzini merci, di pulizie strade e di manutenzione delle aree verdi e giardinaggio, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Novara del 04/11/2010.

L'attività distrattiva aveva riguardato liquidità derivanti da prelievi ingiustificati dai conti sociali nonché da crediti incassati e non transitati nelle casse sociali.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge di cui all'art. 441 comma 5 cod. proc. pen.

Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale non ha fornito esaustiva risposta al motivo di appello relativo all'utilizzo che il giudice dell'abbreviato ha operato dei propri poteri di istruzione ufficiosa.

Secondo il ricorrente, nell'escutere il curatore fallimentare ai sensi dell'art. 441 comma 5 cod. proc. pen., il giudice di primo grado avrebbe leso il diritto di difesa non esercitando correttamente il potere di integrazione istruttorio che è stato inteso quale ricerca della prova, travalicando il perimetro entro cui è utilizzabile siffatto strumento.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento al travisamento delle prove poste a fondamento della sentenza impugnata.

La Corte non avrebbe motivato sulle ragioni per cui avrebbe dovuto ritenersi effettivamente sussistente la somma di danaro asseritamente distratta, non tenendo in alcuna considerazione l'assoluta impreparazione in campo contabile della ricorrente e le prove contrarie fornite dalla difesa.

In data 13 maggio 2022 il difensore di fiducia della ricorrente ha inviato per via telematica conclusioni scritte con le quali, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

2. Giova al riguardo evidenziare che l'art. 441 comma 5 cod proc. pen. nella sua attuale formulazione riconosce al giudice che celebra il giudizio abbreviato un potere istruttorio, che può esercitare di ufficio, molto ampio, il cui limite è rappresentato unicamente dalla definibilità allo stato degli atti del giudizio. 2.1.Questa Corte, in base ad un orientamento consolidato e costante, ha chiarito che "in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice, ai sensi dell'art.441 comma 5 cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti." (Sez. 5, n. 36335 del 30/4/2012, rv. 254027).

2.2. Del resto questa Corte ha ulteriormente ribadito che l'esercizio del potere di integrazione della prova riconosciuto al giudice dall'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. non è sindacabile in sede di legittimità trattandosi di una valutazione discrezionale (ex multis Sez.5 n.1763 del 04/10/2021 -dep.2022- Rv282395).

3. Nel caso in esame il Giudice ha espressamente chiarito di non potere decidere sulla base del patrimonio cognitivo a sua disposizione e dunque "allo stato degli atti", ravvisando la necessità, attraverso la escussione del curatore fallimentare, di approfondire i fatti oggetto di contestazione così come descritti nella relazione ex art. 33 legge fallimentare, già presente nel fascicolo processuale, ponendo in essere una attività processuale del tutto legittima.

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. 4.1.

Il ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).

4.1.1. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado.

La sentenza chiarisce che il curatore, dall'esame della movimentazione dei conti correnti della società ha rilevato una serie di prelievi che non trovavano alcuna giustificazione e che potevano qualificarsi unicamente quali uscite non documentate.

Ha spiegato inoltre che a fronte di tali indebiti prelevamenti pari a circa 170.000,00 euro, a partire dall'esercizio 2007 erano contabilizzati pagamenti per cassa contributi ed IVA in realtà inesistenti e rimborsi finanziamento soci mai effettuati.

4.2. Egualmente generico il motivo nella parte in cui si limita a dedurre la mancanza di preparazione della ricorrente sui temi economici e contabili.

Sulla incapacità del fallito di fornire giustificazione concreta della destinazione di beni che non vengono ritrovati nel suo patrimonio, costituisce giurisprudenza pacifica quella che ritiene la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295).

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 19 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] igiiere ensore Il P eside te Grazia na Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2021, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 2 luglio 2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in sede di giudizio abbreviato, assolvendola dalla bancarotta fraudolenta distrattiva per la somma di euro 95.000,00, dichiarando estinta per intervenuta prescrizione la fattispecie di bancarotta semplice documentale, rideterminando la pena, esclusa la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in anni uno e mesi quattro di reclusione e la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma Legge fallimentare in anni uno e mesi quattro, revocando le statuizioni civili. La sentenza di primo grado aveva condannato la ricorrente alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per due episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva e per bancarotta semplice documentale, aggravati dalla circostanza di avere commesso più fatti di bancarotta, in qualità di amministratore della società Servizi generali s.r.I., svolgente attività di servizi di gestione di magazzini merci, di pulizie strade e di manutenzione delle aree verdi e giardinaggio, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Novara del 04/11/2010. L'attività distrattiva aveva riguardato liquidità derivanti da prelievi ingiustificati dai conti sociali nonché da crediti incassati e non transitati nelle casse sociali. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge di cui all'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale non ha fornito esaustiva risposta al motivo di appello relativo all'utilizzo che il giudice dell'abbreviato ha operato dei propri poteri di istruzione ufficiosa. Secondo il ricorrente, nell'escutere il curatore fallimentare ai sensi dell'art. 441 comma 5 cod. proc. pen., il giudice di primo grado avrebbe leso il diritto di difesa non esercitando correttamente il potere di integrazione istruttorio che è stato inteso quale ricerca della prova, travalicando il perimetro entro cui è utilizzabile siffatto strumento. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento al travisamento delle prove poste a fondamento della sentenza impugnata. La Corte non avrebbe motivato sulle ragioni per cui avrebbe dovuto ritenersi effettivamente sussistente la somma di danaro asseritamente distratta, non tenendo in alcuna considerazione l'assoluta impreparazione in campo contabile della ricorrente e le prove contrarie fornite dalla difesa. In data 13 maggio 2022 il difensore di fiducia della ricorrente ha inviato per via telematica conclusioni scritte con le quali, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2. Giova al riguardo evidenziare che l'art. 441 comma 5 cod proc. pen. nella sua attuale formulazione riconosce al giudice che celebra il giudizio abbreviato un potere istruttorio, che può esercitare di ufficio, molto ampio, il cui limite è rappresentato unicamente dalla definibilità allo stato degli atti del giudizio. 2.1.Questa Corte, in base ad un orientamento consolidato e costante, ha chiarito che "in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice, ai sensi dell'art.441 comma 5 cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti." (Sez. 5, n. 36335 del 30/4/2012, rv. 254027). 2.2. Del resto questa Corte ha ulteriormente ribadito che l'esercizio del potere di integrazione della prova riconosciuto al giudice dall'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. non è sindacabile in sede di legittimità trattandosi di una valutazione discrezionale (ex multis Sez.5 n.1763 del 04/10/2021 -dep.2022- Rv282395). 3. Nel caso in esame il Giudice ha espressamente chiarito di non potere decidere sulla base del patrimonio cognitivo a sua disposizione e dunque "allo stato degli atti", ravvisando la necessità, attraverso la escussione del curatore fallimentare, di approfondire i fatti oggetto di contestazione così come descritti nella relazione ex art. 33 legge fallimentare, già presente nel fascicolo processuale, ponendo in essere una attività processuale del tutto legittima. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. 4.1. Il ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 4.1.1. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado. La sentenza chiarisce che il curatore, dall'esame della movimentazione dei conti correnti della società ha rilevato una serie di prelievi che non trovavano alcuna giustificazione e che potevano qualificarsi unicamente quali uscite non documentate. Ha spiegato inoltre che a fronte di tali indebiti prelevamenti pari a circa 170.000,00 euro, a partire dall'esercizio 2007 erano contabilizzati pagamenti per cassa contributi ed IVA in realtà inesistenti e rimborsi finanziamento soci mai effettuati. 4.2. Egualmente generico il motivo nella parte in cui si limita a dedurre la mancanza di preparazione della ricorrente sui temi economici e contabili. Sulla incapacità del fallito di fornire giustificazione concreta della destinazione di beni che non vengono ritrovati nel suo patrimonio, costituisce giurisprudenza pacifica quella che ritiene la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 19 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] igiiere ensore Il P eside te Grazia na Miccoli
Sentenza Cassazione n. 22978/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris