CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024
Cassazione n. 21288/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo dedotto in merito all'inutilizzabilità parziale del verbale di sfratto appare manifestamente infondato atteso che la ricostruzione dei fatti appare fondata anche su altre e diverse risultanze probatorie (cfr. testi Pitti, Fusco, Favro), non essendo stata dimostrata la decisività di tale elemento di prova per la parte di essa addotta come inutilizzabile, tenuto conto della non consentita lettura alternativa delle predette diverse fonti di prova in sede di legittimità sollecitata dalla difesa, avendo la Corte di merito valorizzato le predette diverse fonti di prova per l'accertamento della situazione di pericolo indotta dalla presenza degli imputati, per impedire l'esecuzione dello sfratto da parte dell'ufficiale giudiziario; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e te