CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39986/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Nessun difensore presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Piacenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], giudicati responsabili di una pluralità di reati in materia di stupefacenti e il Pietta anche della illegale detenzione e dell'illegale porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, ha ridotto la pena inflitta al primo ed ha escluso la recidiva contestata al secondo, rideterminando la pena per i reati oggetto di giudizio in ragione della continuazione riconosciuta con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 14.2.2019. 2. Nei confronti del provvedimento ha proposto ricorso il Kasmi a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che con unico motivo si è doluto dell'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione. Il ricorrente premette che in sede di appello aveva rinunciato ad alcuni dei motivi di gravame proposti e concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sul residuo motivo, attinente all'eccessività del trattamento sanzionatorio; la Corte di appello aveva quindi inflitto la pena concordata tra le parti. Essa, però, ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di talune delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. L'onere motivazionale si sarebbe dovuto concretizzare nella disamina delle più significative intercettazioni telefoniche, risultando quanto meno ambiguo e fraintendibile il contenuto delle conversazioni telefoniche. 3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con un primo motivo ha censurato il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 1, in materia di armi. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello non ha preso in considerazione l'ambiente nel quale si sono svolti i fatti; che il Pietta in molte occasioni ha utilizzato la parola 'pistola' per indicare quantitativi di sostanza stupefacente; che non sono mai state rinvenute armi; che non può darsi credito a quanto detto da soggetto probabilmente in astinenza da droga in un momento di astio; che i testi di accusa avevano interesse a rendere dichiarazioni sfavorevoli al Pietta. 3.2. Con un secondo motivo l'esponente ha dedotto che non risulta motivato il diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche e che non è persuasivo che il Pietta fosse soggetto dedito allo spaccio in maniera spregiudicata (secondo quanto sostenuto dalla Corte di appello) e che il volume dei suoi affari fosse di circa 70- 80.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso del Kasmi è inammissibile. 4.1. In tema di."patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522). Nel caso di specie l'imputato aveva articolato tre motivi di appello, con i quali aveva chiesto la riqualificazione dei reati ai sensi dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup., con conseguente riduzione della pena, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., la riduzione della pena base al minimo edittale e la diminuzione della pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione tra i reati. In sede di giudizio egli aveva rinunciato a tutti i motivi, eccezion fatta per quello relativo alla eccessività del trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle attenuanti. Ne deriva che, ancor prima della rinuncia a motivi che attengono alla responsabilità, emerge la assenza di impugnazione avente ad oggetto l'affermazione di responsabilità; sicché, fermo restando quanto si è appena rammentato in ordine alle implicazioni dell'effetto devolutivo, va anche ribadito che il ricorso per cassazione non può legittimamente avere ad oggetto un preteso vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato e alla sua attribuibilità oggettiva e soggettiva all'imputato allorquando il tema non è stato proposto in sede di appello (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). 4.2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. 5. Il ricorso del Pietta è fondato nei termini di seguito precisati. 5.1. Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità, posto che non tratteggia alcuno dei vizi per i quali è previsto il ricorso per cassazione. In particolare, con il ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). Nel caso di specie il ricorrente si limita a proporre una propria valutazione della portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni intercettate, senza indica alcuno tra i menzionati vizi e, peraltro, confrontandosi solo in parte con il tessuto motivazionale, che si nutre non solo del riferimento a quelle ma anche alla deposizione della teste Gorini, presente alla proposta di vendita di armi formulata dal Pietta al compagno della donna, tale Messina. 5.2. Fondato è il secondo motivo. La Corte di appello ha affermato che le attenuanti generiche non possono essere riconosciute ai reati oggetto del presente procedimento perché essendo state riconosciute per i fatti più gravi ritenuti avvinti dal nesso di continuazione giudicati in altro procedimento, esse non possono essere "ulteriormente applicate". Si tratta di affermazione errata in diritto. Nella giurisprudenza di questa Corte si colgono alcune interpretazioni non coincidenti quanto alla relazione tra reato continuato e circostanze attenuanti. In particolare, mentre in alcune decisioni si afferma che, ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 cod. pen., sicché se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di .elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Rv. 272375), in altre si statuisce che il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, anche se fondato solo su elementi di natura soggettiva, può essere riferito ai singoli episodi criminosi e non necessariamente esteso in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107). Pertanto, il contrasto attiene al carattere automatico o meno della estensione delle attenuanti, in particolare generiche o soggettive, riconosciute per uno dei reati a tutti gli altri unificati dalla continuazione. In questa sede non è necessario prendere posizione al riguardo, anche rimettendo la questione controversa alle Sezioni Unite, perché la questione posta con il ricorso è risolta in modo condiviso e difforme rispetto a quanto ha ritenuto la Corte di appello; ovvero, il riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato più grave non osta all'eventuale riconoscimento delle stesse anche per i reati satelliti. La sentenza impugnata va quindi annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione ai reati satellite, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione concernente le attenuanti generiche e rinvia alla Corte di appello di Bologna, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso