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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00595/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, confermato il giudizio di penale responsabilità espresso, con la sentenza in data 14 settembre 2018, dal Tribunale di Pisa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 489 cod.pen., ha riformato la citata decisione limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi, che denunciano: I.) la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'individuazione del criterio utilizzato per determinare la competenza territoriale; II.) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione quanto al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è affidato a deduzioni aspecifiche, giacché, riproponendo le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

Del tutto correttamente, invero, la Corte territoriale ha evocato il principio di diritto secondo il quale è precluso al giudice di dichiarare l'incompetenza per territorio quando l'individuazione di un diverso "/ocus commissi delicti" consegua ad un mutamento dell'imputazione intervenuto nel corso del dibattimento (Sez. 1, n. 26699 del 23/05/2013, Rv. 256050), posto che è jus receptum che il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, Rv. 281067).

Ne viene che, nel caso al vaglio, essendo stata contestata all'imputato la fattispecie di contraffazione della patente di guida senegalese e del permesso di guida internazionale, la competenza era stata correttamente determinata applicando il criterio di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen..

3.2. Il secondo motivo articola censure in fatto non consentite in questa sede.

Poiché il giudizio di gravità della condotta espresso nella sentenza impugnata (pag. 4, terzo capoverso) non presenta profili di palese illogicità, lo stesso non è sindacabile nel giudizio di legittimità, justa quanto già stabilito da questa Corte, ossia che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] p-en (Al>fi'à DEPO! ; T AT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, confermato il giudizio di penale responsabilità espresso, con la sentenza in data 14 settembre 2018, dal Tribunale di Pisa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 489 cod.pen., ha riformato la citata decisione limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi, che denunciano: I.) la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'individuazione del criterio utilizzato per determinare la competenza territoriale; II.) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione quanto al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è affidato a deduzioni aspecifiche, giacché, riproponendo le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). Del tutto correttamente, invero, la Corte territoriale ha evocato il principio di diritto secondo il quale è precluso al giudice di dichiarare l'incompetenza per territorio quando l'individuazione di un diverso "/ocus commissi delicti" consegua ad un mutamento dell'imputazione intervenuto nel corso del dibattimento (Sez. 1, n. 26699 del 23/05/2013, Rv. 256050), posto che è jus receptum che il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, Rv. 281067). Ne viene che, nel caso al vaglio, essendo stata contestata all'imputato la fattispecie di contraffazione della patente di guida senegalese e del permesso di guida internazionale, la competenza era stata correttamente determinata applicando il criterio di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen.. 3.2. Il secondo motivo articola censure in fatto non consentite in questa sede. Poiché il giudizio di gravità della condotta espresso nella sentenza impugnata (pag. 4, terzo capoverso) non presenta profili di palese illogicità, lo stesso non è sindacabile nel giudizio di legittimità, justa quanto già stabilito da questa Corte, ossia che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] p-en (Al>fi'à DEPO! ; T AT
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