CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04576/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34037/2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CLLC LD67M 1 4H50 1 V), con sede legale in 00178 Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45/b , rappresentata e di fesa d all 'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 00142 Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 173, giust a procur a speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma -[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di accertamento Imu– Esenzione – Attività sportive – Immobile concesso in locazione (C.F.: GRFMRT73Cl4G062H) ed elettivamente domiciliata presso gli Uffic i dell'[OSCURATO:PERSONA] siti in Roma, alla Via del Tempio di Giove n.21 ; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 2209 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Lazio in data 10/04/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni di imposta 2012 e 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, rilevando, quanto alla denunciata carenza di motivazione degli atti impugnati, che negli stessi l’ente impositore aveva fornito le indicazioni afferenti il soggetto passivo, gli immobili ed il relativo valore, il periodo di imposta, la violazione commessa ed i relativi sanzioni ed interessi e, quanto all’esenzione dall’imposta invocata, che la contribuente, essendo una s.r.l., era per definizione un’impresa commerciale e, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione non era applicabile nel caso in cui non ci fosse coincidenza tra il soggetto passivo ed il soggetto utilizzatore del bene (nel caso di specie, l’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA]). 4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma) ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., per essersi la CTR pronunciata su una eccezione (quella di nullità degli avvisi impugnati per carenza di motivazione) che non aveva mai formulato nei gradi di merito. 1.1. Il motivo è inammissibile.Invero, i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, sicchè quando venga dedotto il vizio della sentenza di primo o di secondo grado per essersi la commissione pronunciata su un’eccezione non sollevata, il ricorrente non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma, a pena di inammissibilità, deve specificare quale pregiudizio gliene sia derivato (Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 28229 del 27/11/2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22289 del 27/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 30652 del 30/12/2011), se del caso anche solo sul piano del governo delle spese. Nel caso di specie, la ricorrente non ha assolto all’onere di indicare il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 73, comma 1, lett. c), dPR n. 917/1986 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che essa avesse eccepito la illegittimità degli avvisi di accertamento per il fatto di non essere mai stata l’effettiva utilizzatrice del complesso immobiliare, laddove aveva eccepito l’illegittimità/erroneità della sentenza di primo grado per aver statuito che l’esenzione dal pagamento dell’IMU prevista dall’art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 operava, sotto il profilo soggettivo, soltanto ove l’immobile fosse utilizzato direttamente dall’ente possessore. 2.1. Il motivo è infondato. Anche a voler accedere alla tesi difensiva della ricorrente, non vi è chi non veda che la CTR si sarebbe comunque pronunciata sulla censura dalla stessa sollevata avverso la sentenza di primo grado. Invero, la CTR, dopo aver premesso che la contribuente aveva concesso in locazione il complesso immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], ha, da un lato, escluso la sussistenza del requisito soggettivo per poter beneficiare dell’esenzione dall’Imu (essendo la contribuente una s.r.l. e, come tale, un’impresa commerciale) e, dall’altro lato, parimenti escluso altresì il requisito oggettivo, evidenziando che, nel caso di specie, non era la [OSCURATO:SOCIETA]. ad utilizzare direttamente l’unità immobiliare in oggetto, bensì la detta associazione sportiva dilettantistica, sulla base id una serie di contratti di locazione a titolo oneroso. In tal guisa ragionando, la CTR ha chiaramente preso posizione, condividendola, sull’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui l’esenzione dal pagamento dell’Imu prevista dall’art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 opera soltanto ove l’immobile sia utilizzato direttamente dall’ente possessore. L'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha introdotto un'esenzione specifica dall'Ici per gli immobili posseduti da una serie di enti pubblici e soggetti giuridici, a condizione che utilizzino gli immobili destinandoli ad attività esclusivamente istituzionali (attività assistenziali, previdenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) dellalegge 20 maggio 1985, n. 222), e, pertanto, correla l'esenzione medesima all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate, sia esso immobile destinato o meno, in astratto, anche ad altro e diverso scopo. L'esenzione dall'imposta è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato (diverso da una società) che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia) (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5485 del 29/02/2008). Nel caso di immobile locato rileva, tuttavia, l'utilizzo a fini di lucro che ne fa la proprietà, a prescindere dall'attività svolta dal conduttore all'interno dell'immobile locato e dal reimpiego delle risorse economiche realizzate (canone locativo), in quanto, trattandosi di attività commerciale non rientra tra le attività esenti di cui all'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Comunque difetterebbe, nel caso di specie, anche la prova dello svolgimento nell'immobile locato di un'attività non commerciale, dovendo anzi, presumersi il carattere commerciale dell'attività. Questa impostazione, ponendosi nel solco di Sez. U, Sentenza n. 28160 del 26/11/2008 (secondo cui “l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito”), segue la scia di Sez. 5, Sentenza n. 14803 del 18/06/2010, Sez. 5, Sentenza n. 7385 del 11/05/2012 (a mente della quale “l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i, del d.lgs. 504 del 1992 - che costituisce, al pari delle altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regola generale ed è perciò di stretta interpretazione -opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse”), Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27418 del 06/12/2013 e Sez. 5, Sentenza n. 12495 del 04/06/2014 (a tenore della quale “l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, ancorchè per finalità di pubblico interesse”). Del resto, nella fattispecie in oggetto non è in discussione se l’utilizzatrice degli immobili (vale a dire, la conduttrice) possa beneficiare dell’esenzione dall’Imu, ma se se ne possa avvalere la proprietaria degli stessi allorquando li abbia concessi in locazione a terzi. In quest’ottica, la circostanza che l’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] rientrerebbe tra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), Tuir esenti dal pagamento della detta imposta non assume rilevanza nel presente giudizio. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 d.lgs. n. 472/1997, 8 d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello concernente il rigetto della domanda di disapplicazione delle sanzioni proposta in via subordinata. 3.1. Il motivo è inammissibile. Invero, pur avendo allegato al ricorso l’atto di appello, la ricorrente ha del tutto omesso, in violazione del principio di specificità, di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, la specifica censura sollevata sul punto in sededi gravame, né ha indicato con precisione in quale atto fosse contenuta la doglianza (cd. localizzazione). L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021; cfr. altresì Sez. 1, Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019 e Sez. L, Sentenza n. 11738 del 08/06/2016). In particolare, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019). D’altra parte, non potrebbe desumersi l’obiettiva incertezza del quadro normativo dalla sola circostanza che la CTR abbia motivato la compensazione delle spese “tenuto conto della natura della controversia e della sua particolare peculiarità”, vieppiù se si considera che la censura non viene mossa all’operato della CTR (se non sul piano della omissione di pronuncia), ma a quello della CTP. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omessa valutazione delle prove documentali da essa prodotte a sostegno dell’istanza cautelare, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. 4.1. Il motivo è inammissibile. L'ordinanza con la quale la CTR si sia pronunciata, in sede di gravame, sull’istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto tributario impugnato, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, essendo quest’ultimo rimedio, come è noto, consentito soltanto avverso pronunce di contenuto decisorio (idonee, cioè, a incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio), mentre il predetto provvedimento investe una misura di tipo cautelare e provvisorio, senza pregiudizio alcuno per la risoluzione della controversia, essendo revocabile con la sentenza che definisce il giudizio d'impugnazione (cfr., fra le tante, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19247 del 17/07/2019, Sez. 1, Sentenza n. 19708 del 02/10/2015, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13774 del 03/07/2015). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 5.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello