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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43919/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, con la ritenuta continuazione tra le due violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni cinque di reclusione ed Euro 1.900 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione di primo grado prendendo atto della intervenuta prescrizione del delitto di lesioni personali aggravate ed eliminando perciò la relativa pena che ha rideterminato nella misura di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.600 di multa confermando nel resto;

3. ricorre per cassazione il difensore del Pletosu che, dopo aver riassunto la vicenda, denuncia violazione di legge in relazione alla violazione del diritto di difesa: rileva, infatti, che la deroga al diritto al contraddittorio nella formazione della prova, costituzionalmente sancito, impone una interpretazione rigida e restrittiva delle eccezioni pur contemplate dall'ordinamento quali la irreperibilità del teste che non può essere affermata senza che siano state eseguite ricerche complete non soltanto in Italia ma anche nel paese di origine; con riguardo al caso di specie, segnala che le ricerche della persona offesa hanno interessato il domicilio dichiarato, i luoghi abitualmente frequentati e gli archivi comunali ma non l'amministrazione penitenziaria e, soprattutto, l'estero; richiama la giurisprudenza CEDU sul diritto dell'imputato ad interrogare i testimoni a carico e sui presupposti perché si possa derogarvi e che, nel caso di specie, non sussistono, con particolare riguardo agli sforzi fatti dallo Stato Italiano per rintracciare il teste resosi irreperibile; sottolinea come nel caso in esame le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel 2003 abbiano rappresentato l'unico elemento a carico laddove nessun confronto era stato possibile mentre il riconoscimento fotografico era stato frutto di suggestione e parziale;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso sottolineando la genericità della censura in punto di incompletezza delle ricerche della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed all'esito della conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di rapina aggravata in danno di tale [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale aveva ricostruito l'episodio avvalendosi delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva acquisito ai sensi dell'art. 512bis cod. proc. pen. e che aveva giudicato intrinsecamente attendibili in considerazione della loro precisione circa la dinamica del fatto, che pure ha richiamato, nonché in merito alla descrizione fisica del suo aggressore proveniente dalla stessa città dell'imputato; aveva fatto presente che l'ufficiale di PG che aveva acquisito la denuncia aveva dato conto delle condizioni fisiche delle due persone offese, dei motivi del soccorso e del sequestro di un coltello di "lunghe dimensioni"; aveva evidenziato, inoltre, il riscontro alle dichiarazioni del Pletosu offerte dall'incrocio delle telefonate come risultanti dai tabulati.

Il primo giudice aveva quindi considerato improbabile che il Tudor avesse potuto architettare una così grave accusa nei confronti del Pletosu non essendo emersi motivi di astio o risentimento tali da giustificare la natura calunniosa delle accuse mosse nei suoi confronti.

2. Con l'atto di appello la difesa aveva sia pur sinteticamente sottolineato la inadeguatezza degli elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni dell'imputato che erano state acquisite in contrasto con il principio del contraddittorio costituzionalmente garantivo.

3. La Corte di Appello si è limitata a richiamare il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa unitamente al riconoscimento operato in sede di indagini preliminari aggiungendo che "... l'appello non indica i motivi specifici che potrebbero indurre a modificare il quadro dell'accusa apparendo oltremodo generico, né l'imputato ha mai fornito una versione alternativa ai fatti contestatigli essendosi addirittura reso irreperibile".

4. Tanto premesso, va in primo luogo rilevato come il ricorso finisca per denunziare profili di inutilizzabilità della prova dichiarativa - consistente nelle dichiarazioni predibattimentali rese dal Tudor - sulla scorta di argomentazioni ben più specifiche rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello sottolineando la incompletezza delle ricerche volte a ritracciare il teste il cui contributo aveva a suo avviso rappresentato l'unico elemento su cui i giudici di merito avevano fondato la condanna.

Si tratta, tuttavia, di rilievi infondati.

Quanto al profilo della dedotta incompletezza delle ricerche, è in primo luogo opportuno richiamare il principio per cui l'irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 35579 del 29/04/2021, C., Rv. 282182 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 - 01).

Si è inoltre chiarito che, a tal fine, non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 14243 del 26/11/2015, A., Rv. 266601 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 46010 del 23/10/2014, D'Agostino ed altro, Rv. 261265 - 01).

Detto questo, rileva il collegio che l'esame del fascicolo - consentito alla Corte per la natura processuale della doglianza difensiva - ha consentito di apprezzare, al contrario, la loro accuratezza e la loro estensione avendo i CC di Pomezia, dando séguito allo specifico mandato del Tribunale, eseguito accertamenti non soltanto sul territorio nazionale ma anche presso l'Ambasciata di Romania, sia interpellando l'Interpol che, infine, inserendo i dati del Tudor nello SDI Schengen; proprio per effetto delle ricerche così intraprese, peraltro, si era appreso che il Tudor si era trasferito in Spagna, nei pressi di Saragozza, dove, tuttavia, nonostante il fattivo interessamento delle autorità spagnole, non era stato comunque possibile rintracciarlo.

Si deve dare atto, allora, della completezza degli accertamenti e delle ricerche disposte dal Tribunale per avere la presenza del teste al cui negativo esito era pertanto legittima la acquisizione delle dichiarazioni rese dal Tudor in sede predibattimentale.

D'altra parte, è condivisibile la affermazione secondo cui, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine o di destinazione, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129 - 01).

Quanto al secondo profilo di inutilizzabilità dedotto nel ricorso, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa stessa Sezione che, in più occasioni, ha sottolineato che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531 - 01).

Nel caso di specie, si è dato conto, in apertura della motivazione, delle considerazioni svolte dal Tribunale in punto di attendibilità delle dichiarazioni del Tudor sia in quanto intrinsecamente congrue, precise e lineari sia, per altro verso, in quanto oggettivamente riscontrate dalle risultanze investigative e, in particolare, dalla situazione rilevata dagli operanti giunti sul posto nella immediatezza del fatto e su cui, pure, era stata acquisita una prova testimoniale coerente con la prospettazione della persona offesa e, inoltre, le risultanze dei tabulati telefonici anche in tal caso coerenti con il racconto propinato dalla persona offesa.

5. Il rigetto del ricorso comporta dunque la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

M. ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, con la ritenuta continuazione tra le due violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni cinque di reclusione ed Euro 1.900 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione di primo grado prendendo atto della intervenuta prescrizione del delitto di lesioni personali aggravate ed eliminando perciò la relativa pena che ha rideterminato nella misura di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.600 di multa confermando nel resto; 3. ricorre per cassazione il difensore del Pletosu che, dopo aver riassunto la vicenda, denuncia violazione di legge in relazione alla violazione del diritto di difesa: rileva, infatti, che la deroga al diritto al contraddittorio nella formazione della prova, costituzionalmente sancito, impone una interpretazione rigida e restrittiva delle eccezioni pur contemplate dall'ordinamento quali la irreperibilità del teste che non può essere affermata senza che siano state eseguite ricerche complete non soltanto in Italia ma anche nel paese di origine; con riguardo al caso di specie, segnala che le ricerche della persona offesa hanno interessato il domicilio dichiarato, i luoghi abitualmente frequentati e gli archivi comunali ma non l'amministrazione penitenziaria e, soprattutto, l'estero; richiama la giurisprudenza CEDU sul diritto dell'imputato ad interrogare i testimoni a carico e sui presupposti perché si possa derogarvi e che, nel caso di specie, non sussistono, con particolare riguardo agli sforzi fatti dallo Stato Italiano per rintracciare il teste resosi irreperibile; sottolinea come nel caso in esame le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel 2003 abbiano rappresentato l'unico elemento a carico laddove nessun confronto era stato possibile mentre il riconoscimento fotografico era stato frutto di suggestione e parziale; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso sottolineando la genericità della censura in punto di incompletezza delle ricerche della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed all'esito della conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di rapina aggravata in danno di tale [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva ricostruito l'episodio avvalendosi delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva acquisito ai sensi dell'art. 512bis cod. proc. pen. e che aveva giudicato intrinsecamente attendibili in considerazione della loro precisione circa la dinamica del fatto, che pure ha richiamato, nonché in merito alla descrizione fisica del suo aggressore proveniente dalla stessa città dell'imputato; aveva fatto presente che l'ufficiale di PG che aveva acquisito la denuncia aveva dato conto delle condizioni fisiche delle due persone offese, dei motivi del soccorso e del sequestro di un coltello di "lunghe dimensioni"; aveva evidenziato, inoltre, il riscontro alle dichiarazioni del Pletosu offerte dall'incrocio delle telefonate come risultanti dai tabulati. Il primo giudice aveva quindi considerato improbabile che il Tudor avesse potuto architettare una così grave accusa nei confronti del Pletosu non essendo emersi motivi di astio o risentimento tali da giustificare la natura calunniosa delle accuse mosse nei suoi confronti. 2. Con l'atto di appello la difesa aveva sia pur sinteticamente sottolineato la inadeguatezza degli elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni dell'imputato che erano state acquisite in contrasto con il principio del contraddittorio costituzionalmente garantivo. 3. La Corte di Appello si è limitata a richiamare il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa unitamente al riconoscimento operato in sede di indagini preliminari aggiungendo che "... l'appello non indica i motivi specifici che potrebbero indurre a modificare il quadro dell'accusa apparendo oltremodo generico, né l'imputato ha mai fornito una versione alternativa ai fatti contestatigli essendosi addirittura reso irreperibile". 4. Tanto premesso, va in primo luogo rilevato come il ricorso finisca per denunziare profili di inutilizzabilità della prova dichiarativa - consistente nelle dichiarazioni predibattimentali rese dal Tudor - sulla scorta di argomentazioni ben più specifiche rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello sottolineando la incompletezza delle ricerche volte a ritracciare il teste il cui contributo aveva a suo avviso rappresentato l'unico elemento su cui i giudici di merito avevano fondato la condanna. Si tratta, tuttavia, di rilievi infondati. Quanto al profilo della dedotta incompletezza delle ricerche, è in primo luogo opportuno richiamare il principio per cui l'irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell'infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 35579 del 29/04/2021, C., Rv. 282182 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 - 01). Si è inoltre chiarito che, a tal fine, non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 14243 del 26/11/2015, A., Rv. 266601 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 46010 del 23/10/2014, D'Agostino ed altro, Rv. 261265 - 01). Detto questo, rileva il collegio che l'esame del fascicolo - consentito alla Corte per la natura processuale della doglianza difensiva - ha consentito di apprezzare, al contrario, la loro accuratezza e la loro estensione avendo i CC di Pomezia, dando séguito allo specifico mandato del Tribunale, eseguito accertamenti non soltanto sul territorio nazionale ma anche presso l'Ambasciata di Romania, sia interpellando l'Interpol che, infine, inserendo i dati del Tudor nello SDI Schengen; proprio per effetto delle ricerche così intraprese, peraltro, si era appreso che il Tudor si era trasferito in Spagna, nei pressi di Saragozza, dove, tuttavia, nonostante il fattivo interessamento delle autorità spagnole, non era stato comunque possibile rintracciarlo. Si deve dare atto, allora, della completezza degli accertamenti e delle ricerche disposte dal Tribunale per avere la presenza del teste al cui negativo esito era pertanto legittima la acquisizione delle dichiarazioni rese dal Tudor in sede predibattimentale. D'altra parte, è condivisibile la affermazione secondo cui, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine o di destinazione, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129 - 01). Quanto al secondo profilo di inutilizzabilità dedotto nel ricorso, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa stessa Sezione che, in più occasioni, ha sottolineato che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531 - 01). Nel caso di specie, si è dato conto, in apertura della motivazione, delle considerazioni svolte dal Tribunale in punto di attendibilità delle dichiarazioni del Tudor sia in quanto intrinsecamente congrue, precise e lineari sia, per altro verso, in quanto oggettivamente riscontrate dalle risultanze investigative e, in particolare, dalla situazione rilevata dagli operanti giunti sul posto nella immediatezza del fatto e su cui, pure, era stata acquisita una prova testimoniale coerente con la prospettazione della persona offesa e, inoltre, le risultanze dei tabulati telefonici anche in tal caso coerenti con il racconto propinato dalla persona offesa. 5. Il rigetto del ricorso comporta dunque la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. ri
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