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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 04717/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 05KXBR5) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte d'appello di Torino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che, su accordo delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena irrogata, confermando nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 497 bis co. 1 e 2, 477-482 e 476-482 cod. pen.; Considerato che, con un solo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione operata dalla Corte di merito in relazione alla sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen, oltre che in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla comparazione tra opposte circostanze; Considerato che il suddetto motivo di ricorso non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); in tal senso va evidenziato che nel riepilogo della sentenza impugnata, non contestata dall'imputato, emerge come il motivo di appello fosse solo relativo al trattamento sanzionatorio, in ordine al quale è intervenuta la proposta di concordato, non essendo stata contestata la responsabilità dell'imputato, cosicchè la stessa risultava intangibile in quanto 'coperta' da irrevocabilità della sentenza sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 05KXBR5) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte d'appello di Torino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che, su accordo delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena irrogata, confermando nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 497 bis co. 1 e 2, 477-482 e 476-482 cod. pen.; Considerato che, con un solo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione operata dalla Corte di merito in relazione alla sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen, oltre che in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla comparazione tra opposte circostanze; Considerato che il suddetto motivo di ricorso non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); in tal senso va evidenziato che nel riepilogo della sentenza impugnata, non contestata dall'imputato, emerge come il motivo di appello fosse solo relativo al trattamento sanzionatorio, in ordine al quale è intervenuta la proposta di concordato, non essendo stata contestata la responsabilità dell'imputato, cosicchè la stessa risultava intangibile in quanto 'coperta' da irrevocabilità della sentenza sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consigliere estensore