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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07227/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Caltanissetta con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Caltanissetta il 29 gennaio 2020, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di invasione arbitraria di un alloggio popolare e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta.

Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: - violazione di legge per la mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale al fine di escutere la sorella della odierna imputata, che subentrò a quest'ultima nel luglio dell'anno 2018; - assoluzione per non avere commesso il fatto in ragione dell'applicazione dello stato di necessità e della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale, concessione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena con tutti i benefici.

Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello, che ha motivatamente ritenuto superflua la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale poiché non è contestato che l'occupazione abusiva è stata iniziata dalla ricorrente; ha negato l'applicazione della scriminante dello stato di necessità e della causa di non punibilità in relazione alla protervia manifestata dall'imputato nel permanere nell'immobile occupato; ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla contestata aggravante.

La richiesta di concessione del minimo edittale è inammissibile perché non supportata da alcuna motivazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Caltanissetta con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Caltanissetta il 29 gennaio 2020, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di invasione arbitraria di un alloggio popolare e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: - violazione di legge per la mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale al fine di escutere la sorella della odierna imputata, che subentrò a quest'ultima nel luglio dell'anno 2018; - assoluzione per non avere commesso il fatto in ragione dell'applicazione dello stato di necessità e della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale, concessione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena con tutti i benefici. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello, che ha motivatamente ritenuto superflua la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale poiché non è contestato che l'occupazione abusiva è stata iniziata dalla ricorrente; ha negato l'applicazione della scriminante dello stato di necessità e della causa di non punibilità in relazione alla protervia manifestata dall'imputato nel permanere nell'immobile occupato; ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla contestata aggravante. La richiesta di concessione del minimo edittale è inammissibile perché non supportata da alcuna motivazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07227/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris