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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 33471/2022

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ORDINANZA sul ricorso 15079/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24 presso il Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - 2922- avverso la sentenza n. 1069/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l'ing. [OSCURATO:PERSONA] affinché, previo accertamento della sua responsabilità, fosse condannato al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di lire 83.628.640, per l'erronea progettazione di un intervento edilizio su un immobile di proprietà dell'attrice sito in [OSCURATO:PERSONA] (insistente sulle part. nn. 330 e 954 del foglio 40, partita 11057).

Dedusse che, nel predisporre il progetto, che prevedeva la demolizione di un preesistente fabbricato, il professionista aveva determinato la superficie coperta e la volumetria del manufatto da costruire in base alla destinazione d'uso (zona B2 di completamento edilizio) prevista nello strumento urbanistico; che tuttavia, dopo il rilascio della concessione, il Dirigente della Sezione Urbanistica del Comune di [OSCURATO:PERSONA] riscontrò che la particella n. 954 risultava in realtà destinata dal Piano di Fabbricazione a "viabilità di piano", cosicché ingiunse l'immediata sospensione dei lavori e, con successiva ordinanza, l'auto-annullamento della concessione edilizia; che, poiché il fabbricato preesistente era stato oggetto di condono edilizio da parte dei genitori (danti causa) della [OSCURATO:PERSONA], la sua demolizione aveva privato l'attrice della possibilità di fruire della maggiore cubatura a suo tempo condonata; che la responsabilità dell'accaduto era da addebitare al convenuto il quale aveva omesso di eseguire, prima della redazione degli elaborali progettuali, le dovute indagini presso gli uffici comunali, rendendosi pertanto gravemente inadempiente.

Il Tribunale accolse la domanda e, dichiarata la responsabilità professionale del Maci nell'esecuzione dell'incarico conferitogli, condannò il convenuto al pagamento della somma di 54.252,00 euro, oltre interessi legali.

In parziale accoglimento del gravame del Maci, la Corte di Appello rideterminò la somma dovuta a titolo di risarcimento danni nell'importo di 2.269,89 euro, confermando per il resto la sentenza impugnata.In punto di quantum, la Corte rilevò che il progetto redatto dall'appellante, per i limiti di piano del terreno interessato, non avrebbe mai potuto avere piena realizzazione, ma d'altro canto la [OSCURATO:PERSONA], dopo la demolizione dell'edificio preesistente, aveva comunque realizzato, su progetto del geometra Perrino (previo rilascio di una nuova concessione edilizia e con l'esborso di euro 5.990,00 per il condono delle opere abusive), un immobile per civile abitazione di estensione e valore superiore a quello suscettibile di poter essere edificato in base alle regole vigenti; evidenziò che, se l'attrice aveva dovuto sostenere dei costi aggiuntivi (pari a 5.990,00 euro per pagamento di oneri di fiscalizzazione e a 9.300,00 euro per costi di realizzazione delle opere abusive), non poteva trascurarsi che le opere realizzate avevano determinato un aumento di valore dell'immobile, quantificato dal c.t.u. in euro 13.020,00, così che il danno concretamente subito dall'attrice era pari alla differenza tra i due valori, corrispondendo pertanto a 2.269,89 euro.

A seguito dell'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], questa Corte pronunciò la sentenza n. 7062/2016 con cui accolse -per quanto di ragione- i primi tre motivi del ricorso (rigettando il terzo e l'undicesimo e dichiarando assorbiti gli altri), cassò la sentenza e rinviò alla Corte di Appello di Lecce.

Questa Corte rilevò che la domanda introduttiva ricollegava la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice al pregiudizio scaturente dalla perdita di cubatura e la precisa causa petendi era rappresentata dal fatto che, in presenza di una maggiore cubatura posseduta dal fabbricato preesistente, rispetto a quanto possibile sulla base della disciplina urbanistica vigente, ancorché acquisita per effetto del condono ottenuto dai genitori dell'attrice, il suggerimento del convenuto di procedere alla demolizione ed alla successiva ricostruzione del fabbricato, sull'erroneo presupposto della integrale edificabilità di entrambe le particelle interessate dal manufatto, aveva comportato, una volta intervenuta la demolizione, l'impossibilità di poter continuare a fruire della vecchia cubatura, occorrendo pertanto conformarsi agli indici di edificabilità fruibili al momento della richiesta della seconda concessione.

Aggiunse che, a fronte di tale causa petendi, la sentenza impugnata, pur confermando la negligenza professionale del Maci (consistita nel non avere adeguatamente considerato le effettive potenzialità edificatorie di entrambe le particelle appartenenti all'attrice) e pur dando atto di una effettiva minor superficie e volumetria del fabbricato realizzato su progetto del geom.

Perrino, aveva tuttavia escluso un pregiudizio da perdita di cubatura, in conseguenza della condotta dell'appellante, assumendo che, alla luce della normativa vigente, non sarebbe mai stato possibile realizzare un fabbricato avente la cubatura di cui al progetto Maci.

Evidenzió che, in tal modo, la sentenza aveva del tutto omesso di considerare che la causa del danno era appunto individuata nella circostanza che, attesa l'erronea valutazione dei presupposti edificatori del fondo della [OSCURATO:PERSONA], il Maci avrebbe dovuto suggerire una soluzione diversa da quella della ricostruzione, previa demolizione del preesistente immobile, in quanto, come poi accaduto, la stessa non avrebbe consentito la conservazione della maggiore cubatura, a confronto con quella in concreto assentibile, sulla base delle potenzialità edificatorie del bene.

Rilevò che la motivazione della sentenza impugnata appariva dunque evidentemente deficitaria sul punto, avendo adottato una soluzione che prescindeva del tutto dal raffrontarsi con quella che era la causa petendi della domanda attorea.

Concluse che la sentenza doveva pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale che avrebbe dovuto rivalutare le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, «attenendosi quanto all'individuazione dei criteri di quantificazione del danno, al valore della maggiore cubatura del fabbricato della [OSCURATO:PERSONA] ante demolizione, in raffronto a quella suscettibile di essere legittimamente realizzata sulla base della seconda concessione rilasciata a seguito della presentazione del progetto del geom.

Perrino, considerando in alternativa, o il valore della detta cubatura, in relazione alle condizioni originarie del fabbricato, ovvero al valore che la stessa avrebbe potuto conseguire, a seguito di un intervento di mera ristrutturazione, ma al netto dei costi da sostenere per l'intervento in oggetto, costi ragguagliati sempre alla sola cubatura perduta».

Aggiunse che, «una volta determinato il pregiudizio suscettibile di essere ristorato in conseguenza dell'inadempimento ascritto al Maci, e consistente per l'appunto nell'avere improvvidamente suggerito un intervento demolitorio, che nei fatti avrebbe poi determinato l'impossibilità di poter conservare la maggiore cubatura frutto dell'attività edilizia dei genitori dell'attrice ed oggetto di condono», appariva «possibile altresì individuare l'assenza di ulteriori poste risarcitorie correlate alla circostanza dell'avvenuta trasformazione, in sede di ricostruzione dell'immobile, della zona antistante il piano rialzato da zona destinata a parcheggio in zona adibita a salone», giacché, «una volta affermato che il danno risarcibile consiste nella perdita della volumetria originaria rispetto a quella legittimamente conseguibile sulla base della situazione venutasi a creare a seguito della demolizione, l'attrice avrebbe dovuto, nel ricostruire il suo fabbricato, attenersi a quanto era possibile effettivamente realizzare sulla base delle legittime potenzialità edificatorie del fondo».

Riassunta la causa in sede di rinvio, la Corte di Appello di Lecce ha disposto una integrazione della c.t.u. volta alla quantificazione del danno, di cui ha dichiarato di condividere le conclusioni, e ha definito la controversia col rigetto integrale della domanda risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA] e con compensazione delle spese di tutti i giudizi.

La Corte di rinvio ha dato atto che dalla c.t.u. erano emersi i seguenti dati: cubatura residenziale ante demolizione: mc. 413; valore cubatura residenziale ante demolizione: C 82.600,00 (mc. 413 X C 200 /mc.);cubatura residenziale progetto Perrino primo e secondo piano: mc. 336,29; cubatura non residenziale progetto Perrino: mc. 86,49; cubatura complessiva progetto Perrino: mc. 422,78; valore cubatura progetto Perrino: C 84.556,00.

Tanto rilevato, la Corte ha evidenziato che la S.C., in sede rescindente, non aveva «posto distinzioni tra cubatura residenziale e cubatura non residenziale [...] avendo avuto unicamente riguardo al valore complessivo della stessa» e ha concluso che «emerge che la [OSCURATO:PERSONA], con la realizzazione del progetto Perrino, ha ottenuto un incremento di valore pari ad C 1.956,00, per effetto della ridotta cubatura residenziale [...] per mc. 76,71 e del contestuale aumento della cubatura non residenziale per mc. 86,49 già al netto della incidenza delle riduzioni riferite alla sua collocazione allo scantinato ed al piano terra».

Ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a otto motivi; ha resistito il Maci, con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c..

Premesso che il giudice di rinvio, deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, la ricorrente assume che la sentenza rescissoria ha «disatteso la rescindente riproponendo la stessa erronea impostazione metodologica» della sentenza cassata e che , «attraverso l'artificiosa distinzione tra "cubatura residenziale" e "non residenziale" (estranea al quesito tecnico e contraddittoria rispetto al dictum della S.C.) ha violato "... lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato dalla sentenza di annullamento».[OSCURATO:PERSONA] lamenta che sentenza impugnata «contraddice illegittimamente la pronuncia rescindente, rendendola "lettera morta"», «avendo posto in essere nella valutazione della cubatura del progetto Perrino una illegittima ed arbitraria distinzione tra "Cubatura residenziale" e "Cubatura non residenziale", laddove quest'ultima corrisponde alle superfici oggetto dell'abuso di destinazione edilizia/ l'effettivamente realizzato) di cui [la] S.C. nella pronuncia rescindente aveva statuito non dovesse tenersi conto».

Inoltre, rileva che «la Corte leccese ha completamente ignorato il fatto che l'elaborato peritale non aveva risposto al quesito alternativo previsto dal dictum della S.C.», limitandosi ad una operazione differenziale fra le cubature, senza considerare anche il valore che la maggiore cubatura del fabbricato demolito avrebbe potuto conseguire a seguito di un intervento di mera ristrutturazione (al netto dei costi di intervento).

2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c..

La ricorrente assume che la parte della pronuncia rescindente «nella quale è stato affermato che il giudice del rinvio "dovrà rivalutare le richieste ... attenendosi ... al valore della maggior cubatura del fabbricato della [OSCURATO:PERSONA] ante demolizione in raffronto a quella suscettibile di essere legittimamente realizzata sulla base della seconda concessione edilizia..." contiene una precisa statuizione (e accertamento) sulla maggiore cubatura posseduta dal lotto (ante demolizione del fabbricato) rispetto a quella realizzabile sulla base del progetto Perrino; contiene, in altre parole un giudicato interno implicito attraverso il quale [la] S.C., con specifico riferimento "all'individuazione dei criteri di quantificazione del danno, ha implicitamente (accertato e) statuito sulla maggiore cubatura che il lotto possedeva prima dell'imperita demolizione del vecchio fabbricato condonato»; di talché «non occorreva alcun ulteriore accertamento di fatto ma solo una corretta riqualificazione del danno, da effettuarsi entro i limiti e nel rispetto dei criteri stabiliti nella sentenza rescindente che aveva sostanzialmente già deciso sull'an».

3. Il terzo motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., lamentando che «il Giudice del Rinvio ha nuovamente ed illegittimamente applicato la compensati° lucri cum damno in relazione a crediti geneticamente diversi perché la c.d. cubatura "non residenziale" ha incluso le opere oggetto dell'abuso di destinazione al piano terra del quale la sentenza rescindente [...] aveva statuito non dovesse tenersi conto».

4. il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 193 e 195 c.p.c. e la «nullità derivata della sentenza per nullità della integrazione di C.T.U.», atteso che «l'incarico tecnico affidato nel giudizio di rinvio [...] è stato parziale ed incompleto», poiché «l'ipotesi alternativa prevista dalla Cassazione e dal quesito tecnico è stata semplicemente ignorata: tamquam non esset».

5. Col quinto motivo, viene denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, deducendosi che «l'omessa risposta al quesito alternativo configura anche il vizio della sentenza sub nr. 5 dell'art. 360 c. p.c.».

6. Il sesto motivo lamenta un error in procedendo per omessa valutazione dei documenti in atti.

7. Il settimo motivo denuncia la nullità derivata della sentenza per error in procedendo, in relazione alla violazione degli artt. 193 e 195 c.p.c. e alla nullità della C.T.U., sull'assunto che «la parzialità ed incompletezza della Consulenza e l'omissione della doverosa allegazione delle "Osservazioni" [del difensore dell'attrice], nonché l'omessa sintetica valutazione delle stesse comporta la nullità della procedura di acquisizione e redazione della Consulenza, che riverbera sulla decisione impugnata come nullità derivata».

8. Con l'ottavo motivo («violazione dell'art. 360, nr. 4 c.p.c. - violazione dell'art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia su tutta la domanda - error in procedendo - nullità della sentenza»), la ricorrente assume che, «per effetto della mancata risposta al quesito alternativo, la sentenza impugnata ha assunto il vizio [...] della omessa pronuncia, essendo priva dell'accertamento indispensabile, peraltro espressamente demandato dalla sentenza rescindente, che configurava un'opzione in favore della [OSCURATO:PERSONA]».

9. I primi due motivi -da esaminare congiuntamente- devono essere accolti, nei termini di seguito indicati, poiché quanto illustrato col primo e col secondo motivo consente di ritenere fondata la censura di violazione dell'art. 384 c.p.c. (senza necessità di esaminare la questione della ricorrenza del dedotto giudicato implicito interno).

In effetti, la sentenza impugnata risulta "eccentrica" rispetto alla pronuncia rescindente e fondatamente la [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato che la Corte di Appello di rinvio ha reso lettera morta la sentenza di cassazione; la quale aveva accertato che la domanda risarcitoria concerneva il danno per perdita di cubatura conseguente alla improvvida demolizione consigliata dal Maci (cubatura acquisita a seguito di sanatoria e non ripristinabile dopo la demolizione del fabbricato condonato), aveva dato per assodato il fatto che la cubatura fosse andata "perduta" e che ciò avesse comportato un pregiudizio per la [OSCURATO:PERSONA] ed aveva rinviato alla Corte di appello solo per liquidare tale danno, indicando all'uopo due criteri alternativi: o il valore della maggiore cubatura del fabbricato ante demolizione oppure il valore che la stessa maggiore cubatura avrebbe potuto conseguire a seguito di un intervento di mera ristrutturazione (senza demolizione), detratti i costi da sostenere («ragguagliati sempre alla sola cubatura perduta»).

A fronte del chiaro dictum della Cassazione e del compito meramente liquidatorio di un danno che non doveva essere ulteriormente accertato (se non nell'entità della perdita di cubatura), la Corte di rinvio ha dunque violato la previsione dell'art. 384 c.p.c. laddove, anziché liquidare il danno secondo uno dei due criteri alternativi indicati, ha rimesso in discussione la stessa esistenza della perdita di cubatura conseguente alla demolizione, pervenendo, tramite il computo della cubatura non residenziale (che non le era stato affatto demandato), a concludere che non vi era stata alcuna riduzione della cubatura in relazione all'effettivamente costruito.

10. All'accoglimento dei primi due motivi consegue la cassazione della sentenza, con assorbimento dei restanti motivi e rinvio alla Corte territoriale.

11. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 15079/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24 presso il Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - 2922- avverso la sentenza n. 1069/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l'ing. [OSCURATO:PERSONA] affinché, previo accertamento della sua responsabilità, fosse condannato al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di lire 83.628.640, per l'erronea progettazione di un intervento edilizio su un immobile di proprietà dell'attrice sito in [OSCURATO:PERSONA] (insistente sulle part. nn. 330 e 954 del foglio 40, partita 11057). Dedusse che, nel predisporre il progetto, che prevedeva la demolizione di un preesistente fabbricato, il professionista aveva determinato la superficie coperta e la volumetria del manufatto da costruire in base alla destinazione d'uso (zona B2 di completamento edilizio) prevista nello strumento urbanistico; che tuttavia, dopo il rilascio della concessione, il Dirigente della Sezione Urbanistica del Comune di [OSCURATO:PERSONA] riscontrò che la particella n. 954 risultava in realtà destinata dal Piano di Fabbricazione a "viabilità di piano", cosicché ingiunse l'immediata sospensione dei lavori e, con successiva ordinanza, l'auto-annullamento della concessione edilizia; che, poiché il fabbricato preesistente era stato oggetto di condono edilizio da parte dei genitori (danti causa) della [OSCURATO:PERSONA], la sua demolizione aveva privato l'attrice della possibilità di fruire della maggiore cubatura a suo tempo condonata; che la responsabilità dell'accaduto era da addebitare al convenuto il quale aveva omesso di eseguire, prima della redazione degli elaborali progettuali, le dovute indagini presso gli uffici comunali, rendendosi pertanto gravemente inadempiente. Il Tribunale accolse la domanda e, dichiarata la responsabilità professionale del Maci nell'esecuzione dell'incarico conferitogli, condannò il convenuto al pagamento della somma di 54.252,00 euro, oltre interessi legali. In parziale accoglimento del gravame del Maci, la Corte di Appello rideterminò la somma dovuta a titolo di risarcimento danni nell'importo di 2.269,89 euro, confermando per il resto la sentenza impugnata.In punto di quantum, la Corte rilevò che il progetto redatto dall'appellante, per i limiti di piano del terreno interessato, non avrebbe mai potuto avere piena realizzazione, ma d'altro canto la [OSCURATO:PERSONA], dopo la demolizione dell'edificio preesistente, aveva comunque realizzato, su progetto del geometra Perrino (previo rilascio di una nuova concessione edilizia e con l'esborso di euro 5.990,00 per il condono delle opere abusive), un immobile per civile abitazione di estensione e valore superiore a quello suscettibile di poter essere edificato in base alle regole vigenti; evidenziò che, se l'attrice aveva dovuto sostenere dei costi aggiuntivi (pari a 5.990,00 euro per pagamento di oneri di fiscalizzazione e a 9.300,00 euro per costi di realizzazione delle opere abusive), non poteva trascurarsi che le opere realizzate avevano determinato un aumento di valore dell'immobile, quantificato dal c.t.u. in euro 13.020,00, così che il danno concretamente subito dall'attrice era pari alla differenza tra i due valori, corrispondendo pertanto a 2.269,89 euro. A seguito dell'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], questa Corte pronunciò la sentenza n. 7062/2016 con cui accolse -per quanto di ragione- i primi tre motivi del ricorso (rigettando il terzo e l'undicesimo e dichiarando assorbiti gli altri), cassò la sentenza e rinviò alla Corte di Appello di Lecce. Questa Corte rilevò che la domanda introduttiva ricollegava la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice al pregiudizio scaturente dalla perdita di cubatura e la precisa causa petendi era rappresentata dal fatto che, in presenza di una maggiore cubatura posseduta dal fabbricato preesistente, rispetto a quanto possibile sulla base della disciplina urbanistica vigente, ancorché acquisita per effetto del condono ottenuto dai genitori dell'attrice, il suggerimento del convenuto di procedere alla demolizione ed alla successiva ricostruzione del fabbricato, sull'erroneo presupposto della integrale edificabilità di entrambe le particelle interessate dal manufatto, aveva comportato, una volta intervenuta la demolizione, l'impossibilità di poter continuare a fruire della vecchia cubatura, occorrendo pertanto conformarsi agli indici di edificabilità fruibili al momento della richiesta della seconda concessione. Aggiunse che, a fronte di tale causa petendi, la sentenza impugnata, pur confermando la negligenza professionale del Maci (consistita nel non avere adeguatamente considerato le effettive potenzialità edificatorie di entrambe le particelle appartenenti all'attrice) e pur dando atto di una effettiva minor superficie e volumetria del fabbricato realizzato su progetto del geom. Perrino, aveva tuttavia escluso un pregiudizio da perdita di cubatura, in conseguenza della condotta dell'appellante, assumendo che, alla luce della normativa vigente, non sarebbe mai stato possibile realizzare un fabbricato avente la cubatura di cui al progetto Maci. Evidenzió che, in tal modo, la sentenza aveva del tutto omesso di considerare che la causa del danno era appunto individuata nella circostanza che, attesa l'erronea valutazione dei presupposti edificatori del fondo della [OSCURATO:PERSONA], il Maci avrebbe dovuto suggerire una soluzione diversa da quella della ricostruzione, previa demolizione del preesistente immobile, in quanto, come poi accaduto, la stessa non avrebbe consentito la conservazione della maggiore cubatura, a confronto con quella in concreto assentibile, sulla base delle potenzialità edificatorie del bene. Rilevò che la motivazione della sentenza impugnata appariva dunque evidentemente deficitaria sul punto, avendo adottato una soluzione che prescindeva del tutto dal raffrontarsi con quella che era la causa petendi della domanda attorea. Concluse che la sentenza doveva pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale che avrebbe dovuto rivalutare le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, «attenendosi quanto all'individuazione dei criteri di quantificazione del danno, al valore della maggiore cubatura del fabbricato della [OSCURATO:PERSONA] ante demolizione, in raffronto a quella suscettibile di essere legittimamente realizzata sulla base della seconda concessione rilasciata a seguito della presentazione del progetto del geom. Perrino, considerando in alternativa, o il valore della detta cubatura, in relazione alle condizioni originarie del fabbricato, ovvero al valore che la stessa avrebbe potuto conseguire, a seguito di un intervento di mera ristrutturazione, ma al netto dei costi da sostenere per l'intervento in oggetto, costi ragguagliati sempre alla sola cubatura perduta». Aggiunse che, «una volta determinato il pregiudizio suscettibile di essere ristorato in conseguenza dell'inadempimento ascritto al Maci, e consistente per l'appunto nell'avere improvvidamente suggerito un intervento demolitorio, che nei fatti avrebbe poi determinato l'impossibilità di poter conservare la maggiore cubatura frutto dell'attività edilizia dei genitori dell'attrice ed oggetto di condono», appariva «possibile altresì individuare l'assenza di ulteriori poste risarcitorie correlate alla circostanza dell'avvenuta trasformazione, in sede di ricostruzione dell'immobile, della zona antistante il piano rialzato da zona destinata a parcheggio in zona adibita a salone», giacché, «una volta affermato che il danno risarcibile consiste nella perdita della volumetria originaria rispetto a quella legittimamente conseguibile sulla base della situazione venutasi a creare a seguito della demolizione, l'attrice avrebbe dovuto, nel ricostruire il suo fabbricato, attenersi a quanto era possibile effettivamente realizzare sulla base delle legittime potenzialità edificatorie del fondo». Riassunta la causa in sede di rinvio, la Corte di Appello di Lecce ha disposto una integrazione della c.t.u. volta alla quantificazione del danno, di cui ha dichiarato di condividere le conclusioni, e ha definito la controversia col rigetto integrale della domanda risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA] e con compensazione delle spese di tutti i giudizi. La Corte di rinvio ha dato atto che dalla c.t.u. erano emersi i seguenti dati: cubatura residenziale ante demolizione: mc. 413; valore cubatura residenziale ante demolizione: C 82.600,00 (mc. 413 X C 200 /mc.);cubatura residenziale progetto Perrino primo e secondo piano: mc. 336,29; cubatura non residenziale progetto Perrino: mc. 86,49; cubatura complessiva progetto Perrino: mc. 422,78; valore cubatura progetto Perrino: C 84.556,00. Tanto rilevato, la Corte ha evidenziato che la S.C., in sede rescindente, non aveva «posto distinzioni tra cubatura residenziale e cubatura non residenziale [...] avendo avuto unicamente riguardo al valore complessivo della stessa» e ha concluso che «emerge che la [OSCURATO:PERSONA], con la realizzazione del progetto Perrino, ha ottenuto un incremento di valore pari ad C 1.956,00, per effetto della ridotta cubatura residenziale [...] per mc. 76,71 e del contestuale aumento della cubatura non residenziale per mc. 86,49 già al netto della incidenza delle riduzioni riferite alla sua collocazione allo scantinato ed al piano terra». Ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a otto motivi; ha resistito il Maci, con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c.. Premesso che il giudice di rinvio, deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, la ricorrente assume che la sentenza rescissoria ha «disatteso la rescindente riproponendo la stessa erronea impostazione metodologica» della sentenza cassata e che , «attraverso l'artificiosa distinzione tra "cubatura residenziale" e "non residenziale" (estranea al quesito tecnico e contraddittoria rispetto al dictum della S.C.) ha violato "... lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato dalla sentenza di annullamento».[OSCURATO:PERSONA] lamenta che sentenza impugnata «contraddice illegittimamente la pronuncia rescindente, rendendola "lettera morta"», «avendo posto in essere nella valutazione della cubatura del progetto Perrino una illegittima ed arbitraria distinzione tra "Cubatura residenziale" e "Cubatura non residenziale", laddove quest'ultima corrisponde alle superfici oggetto dell'abuso di destinazione edilizia/ l'effettivamente realizzato) di cui [la] S.C. nella pronuncia rescindente aveva statuito non dovesse tenersi conto». Inoltre, rileva che «la Corte leccese ha completamente ignorato il fatto che l'elaborato peritale non aveva risposto al quesito alternativo previsto dal dictum della S.C.», limitandosi ad una operazione differenziale fra le cubature, senza considerare anche il valore che la maggiore cubatura del fabbricato demolito avrebbe potuto conseguire a seguito di un intervento di mera ristrutturazione (al netto dei costi di intervento). 2. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.. La ricorrente assume che la parte della pronuncia rescindente «nella quale è stato affermato che il giudice del rinvio "dovrà rivalutare le richieste ... attenendosi ... al valore della maggior cubatura del fabbricato della [OSCURATO:PERSONA] ante demolizione in raffronto a quella suscettibile di essere legittimamente realizzata sulla base della seconda concessione edilizia..." contiene una precisa statuizione (e accertamento) sulla maggiore cubatura posseduta dal lotto (ante demolizione del fabbricato) rispetto a quella realizzabile sulla base del progetto Perrino; contiene, in altre parole un giudicato interno implicito attraverso il quale [la] S.C., con specifico riferimento "all'individuazione dei criteri di quantificazione del danno, ha implicitamente (accertato e) statuito sulla maggiore cubatura che il lotto possedeva prima dell'imperita demolizione del vecchio fabbricato condonato»; di talché «non occorreva alcun ulteriore accertamento di fatto ma solo una corretta riqualificazione del danno, da effettuarsi entro i limiti e nel rispetto dei criteri stabiliti nella sentenza rescindente che aveva sostanzialmente già deciso sull'an». 3. Il terzo motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., lamentando che «il Giudice del Rinvio ha nuovamente ed illegittimamente applicato la compensati° lucri cum damno in relazione a crediti geneticamente diversi perché la c.d. cubatura "non residenziale" ha incluso le opere oggetto dell'abuso di destinazione al piano terra del quale la sentenza rescindente [...] aveva statuito non dovesse tenersi conto». 4. il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 193 e 195 c.p.c. e la «nullità derivata della sentenza per nullità della integrazione di C.T.U.», atteso che «l'incarico tecnico affidato nel giudizio di rinvio [...] è stato parziale ed incompleto», poiché «l'ipotesi alternativa prevista dalla Cassazione e dal quesito tecnico è stata semplicemente ignorata: tamquam non esset». 5. Col quinto motivo, viene denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, deducendosi che «l'omessa risposta al quesito alternativo configura anche il vizio della sentenza sub nr. 5 dell'art. 360 c. p.c.». 6. Il sesto motivo lamenta un error in procedendo per omessa valutazione dei documenti in atti. 7. Il settimo motivo denuncia la nullità derivata della sentenza per error in procedendo, in relazione alla violazione degli artt. 193 e 195 c.p.c. e alla nullità della C.T.U., sull'assunto che «la parzialità ed incompletezza della Consulenza e l'omissione della doverosa allegazione delle "Osservazioni" [del difensore dell'attrice], nonché l'omessa sintetica valutazione delle stesse comporta la nullità della procedura di acquisizione e redazione della Consulenza, che riverbera sulla decisione impugnata come nullità derivata». 8. Con l'ottavo motivo («violazione dell'art. 360, nr. 4 c.p.c. - violazione dell'art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia su tutta la domanda - error in procedendo - nullità della sentenza»), la ricorrente assume che, «per effetto della mancata risposta al quesito alternativo, la sentenza impugnata ha assunto il vizio [...] della omessa pronuncia, essendo priva dell'accertamento indispensabile, peraltro espressamente demandato dalla sentenza rescindente, che configurava un'opzione in favore della [OSCURATO:PERSONA]». 9. I primi due motivi -da esaminare congiuntamente- devono essere accolti, nei termini di seguito indicati, poiché quanto illustrato col primo e col secondo motivo consente di ritenere fondata la censura di violazione dell'art. 384 c.p.c. (senza necessità di esaminare la questione della ricorrenza del dedotto giudicato implicito interno). In effetti, la sentenza impugnata risulta "eccentrica" rispetto alla pronuncia rescindente e fondatamente la [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato che la Corte di Appello di rinvio ha reso lettera morta la sentenza di cassazione; la quale aveva accertato che la domanda risarcitoria concerneva il danno per perdita di cubatura conseguente alla improvvida demolizione consigliata dal Maci (cubatura acquisita a seguito di sanatoria e non ripristinabile dopo la demolizione del fabbricato condonato), aveva dato per assodato il fatto che la cubatura fosse andata "perduta" e che ciò avesse comportato un pregiudizio per la [OSCURATO:PERSONA] ed aveva rinviato alla Corte di appello solo per liquidare tale danno, indicando all'uopo due criteri alternativi: o il valore della maggiore cubatura del fabbricato ante demolizione oppure il valore che la stessa maggiore cubatura avrebbe potuto conseguire a seguito di un intervento di mera ristrutturazione (senza demolizione), detratti i costi da sostenere («ragguagliati sempre alla sola cubatura perduta»). A fronte del chiaro dictum della Cassazione e del compito meramente liquidatorio di un danno che non doveva essere ulteriormente accertato (se non nell'entità della perdita di cubatura), la Corte di rinvio ha dunque violato la previsione dell'art. 384 c.p.c. laddove, anziché liquidare il danno secondo uno dei due criteri alternativi indicati, ha rimesso in discussione la stessa esistenza della perdita di cubatura conseguente alla demolizione, pervenendo, tramite il computo della cubatura non residenziale (che non le era stato affatto demandato), a concludere che non vi era stata alcuna riduzione della cubatura in relazione all'effettivamente costruito. 10. All'accoglimento dei primi due motivi consegue la cassazione della sentenza, con assorbimento dei restanti motivi e rinvio alla Corte territoriale. 11. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie, per quanto di ragione,
Sentenza Cassazione n. 33471/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris