CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19221/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.2890/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socia accomandataria della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 42 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Unione di [OSCURATO:PERSONA] - spa elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr 21 (presso avv. [OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Meo giusta procura in atti; -controricorrente- avverso la sentenza nr. 1748/2017 della Corte d’Appello di Bari depositata in data 7/11/2017. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/4/ 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] spa (successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] spa) propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia - [OSCURATO:PERSONA] di Lucera che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socia accomandataria della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas, condannò la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 1.087.377,27 a titolo di risarcimento danni (per perdita di cauzione e del contributo a fondo perduto, perdita di caparra versata al preliminare di compravendita del capannone, nonché per lucro cessante conseguente a dissesto aziendale) derivati dalla illegittima segnalazione dell’Azienda alla [OSCURATO:PERSONA] effettuata dall’istituto di credito che ebbe durata dal marzo 2002 al 3 maggio 2022. 2 La Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell’appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dalla società sulla base delle seguenti motivazioni: a) non era stata fornita la prova né della revoca delle linee di credito, né del rifiuto delle concessioni di finanziamenti; b) contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, il consulente tecnico d’ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudice di secondo grado, aveva affermato l’impossibilità di stabilire un nessodi causalità tra l’errata segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] e il provvedimento di revoca del finanziamento ex l.488/92 in quanto il finanziamento fu revocato nel 2006 (a distanza di quattro anni dalla segnalazione ); c) la società, alla data del 26/6/2002, non aveva dimostrato di aver compiuto quanto prescritto per ottenere il finanziamento (sostenimento delle spese per gli investimenti, aumento del capitale sociale, ottenimento di finanziamenti da parte di enti creditizi) né era stata fornita la prova documentale che tali inadempimenti fossero da correlarsi alla erronea segnalazione avuto riguardo anche al breve periodo in cui il nominativo della società rimase inserito nell’archivio informativo della [OSCURATO:PERSONA]; d) le dichiarazioni rese dai testi escussi erano inattendibili. 3. [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] spa ha svolto attività difensiva mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cpc, si sostiene che l’errata e/o l’illegittima segnalazione del nominativo in [OSCURATO:PERSONA] determini un danno in re ipsa che non ha bisogno di essere provato. 1.1 Il motivo è infondato. 1.2L’assunto contenuto nella censura secondo il quale il danno da erronea segnalazione deve essere risarcito senza necessità di fornire la prova della sua esistenza è smentito dal costante orientamento di questa Corte secondo il quale il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] costituisce pur sempre "danno conseguenza", alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26972 e 26975, e, pertanto, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento ( cfr. Cass. nr 6589/2923 , 20885/2019, 19137/2018, 7594/2018 e 1931/2017) 1.3 Se il danno risarcibile non è mai in re ipsa, quand’anche trattasi di danno non patrimoniale derivante da violazione di diritti fondamentali, a maggior ragione tale principio trova applicazione nella controversia in esame che verte su pregiudizi di natura patrimoniale. 2. Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta violazione degli artt. 116 e 246 cpc; si lamenta il ricorrente che i giudici di seconde cure non abbiano posto a fondamento del loro convincimento le prove orali assunte ritenendo erroneamente i testi inattendibili. 2.1 La censura è palesemente inammissibile. 2.2 La Corte, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, ha spiegato le ragioni per le quali le deposizione rese dai testi sono state giudicate prive di valenza probatoria 2.3 In particolare [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto inattendibile, in primo luogo, perché marito della Petronzi e direttamente coinvolto nella gestione dell’azienda per sua stessa ammissione ed in secondo luogo perché le sue dichiarazioni si sono rivelate generiche attraverso la conferma cumulativa di tutte le circostanze. 2.4 Quanto al teste PetronziBruno, dipendente della [OSCURATO:PERSONA], i giudici baresi ne hanno rimarcato l’inaffidabilità in quanto egli ha confermato circostanze di cui non poteva essere a diretta conoscenza per aver prestato servizio presso la filiale della banca sino al 2001, ed aveva riferito di vicende relative a pratiche di altri istituti bancari ma che aveva appreso dal marito della Petronzi. 2.5 La Corte ha, infine, speso un ulteriore argomento logico a dimostrazione della inconsistenza del benchè minimo spessore probatorio delle deposizioni testimoniali rese sulla vicenda dell’ affidamento alla [OSCURATO:PERSONA]. 2.6 Alla ricorrente sarebbe bastato produrre la documentazione, di cui non vi è traccia, comprovante la pratica di affidamento non andata a buon fine o, al limite, indicare come il personale della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe ricevuto e curato la richiesta di affidamento. 2.7 La doglianza, pur denunciando il vizio di violazione di legge, si risolve in una richiesta di rivalutazione del quadro istruttorio sfavorevolmente apprezzato dal decidente. 2.8 Il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr. Cass. 21381/2006, 8758/2017 e 28108/2020). [OSCURATO:PERSONA] oppone violazione e falsa applicazione dell’art 112 cpc per avere la Corte, nell’indicare fonti di prova documentale o testimoniale nuove per affermare la mancata concessione del finanziamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA], fondato la decisione su elementi non facenti parte del thema decidendum. 3.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi. 3.2 La Corte, infatti, non ha basato la propria decisione sul fatto in sé della mancata produzione del documento di richiesta di finanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA] e della omessa richiesta di prova testimoniale dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA], ma da tali circostanze di fatto ne ha tratto un argomento logico per valutare, in presenza di altri elementi indiziari, l’inattendibilità dei testi escussi; accertamento che ha concorso alla pronuncia di rigetto della domanda per mancata dimostrazione del nesso di causalità tra l’illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] e i danni subiti. 4. In conclusione il ricorso va rigettato PQM La Corte, rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.000, oltre € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari