CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12569/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Belcastro-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FranceschiniAnna Maria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TardellaTardella Carlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LeonardiAndreina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] BrunoNumero registro generale 20734/2021Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 12569/2026Data pubblicazione 04/05/2026-intimati-Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d'Aloisio, EmanueleDe Rose, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sentenze della Corte d'Appello di Perugia n. 327/2019depositata il 25/01/2021 e sentenza n. 43/2921 depositata il 25gennaio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].In estrema sintesi, e per quanto interessa in questa sede, una società(la Hotel dei Priori, S.r.l., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]) si è resaacquirente, con atto del 1993, di un complesso immobiliare, oggettodi ipoteca iscritta contro il venditore [OSCURATO:PERSONA] e di successivaesecuzione immobiliare. L’ipoteca è iscritta a favore di creditore che,da [OSCURATO:SOCIETA]Nell’atto di vendita, i titoli di provenienza del complesso in capo alvenditore sono identificati in due atti del 1981. Si scopre poi, grazie auna consulenza tecnica eseguita nel giudizio intrapreso dalla Felli, inproprio e nella qualità, per fare accertare la proprietà del complessoper effetto di usucapione, che tali titoli non comprendevano tutte leporzioni oggetto della successiva vendita.Nel giudizio, proposto contro gli intestatari catastali dei beni,interveniva il creditore ipotecario, opponendosi alla domanda.La Corte d’appello di Perugia, adita dalla Felli rimasta soccombentesulla domanda di usucapione, con sentenza non definitiva n. 327 del1019, nel contraddittorio con il creditore ipotecario, accertava eNumero registro generale 20734/2021Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 12569/2026Data pubblicazione 04/05/2026dichiarava che la società aveva acquistato per usucapione ordinaria, atitolo originario, la proprietà di quelle porzioni, oggetto dell’atto del1993, che non erano di proprietà del venditore in forza dei titoli del1981, trattandosi, pertanto, limitatamente a tali porzioni, di acquistoa non domino, suscettibili di usucapione ordinaria, in assenza deipresupposti per l’usucapione abbreviata. La stessa sentenza definivala causa di opposizione di terzo all’esecuzione sui beni ipotecati,acquistati dalla società, dichiarando cessata la materia delcontendere, a seguito della estinzione della procedura esecutiva. Aifini della soccombenza virtuale riconosceva che la società opponenteaveva acquistato a titolo originario alcune delle porzioni oggetto diesecuzione.La stessa sentenza non condivideva la tesi del creditore, secondo ilquale il debitore alienante [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato, con gli attidel 1981, la proprietà dell’intero complesso per accessione,evidenziando che, quanto alle porzioni escluse dall’acquisto, sitrattava di edificazioni preesistenti all’acquisto del [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva ottenuto, fra il 1981 e 1993, concessioni edilizie solo “diristrutturazione e consolidamento”.Seguiva poi la pronunzia della sentenza definitiva che ordinava latrascrizione della stessa sentenza e della precedente non definitiva n.327 del 2019Per la cassazione delle decisioni [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso fondato su tre motivi.controricorso, depositando anche la memoria.Le altre parti, destinatarie della notificazione del ricorso, restanointimate.Numero registro generale 20734/2021Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 12569/2026Data pubblicazione 04/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115, 183 e 194 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. Secondo la ricorrente, era onere della società provare che leporzioni, oggetto dell’atto del 1993, non fossero tutte di proprietà delvenditore. Tale prova non è stata fornita, ma è stata acquisita tramiteconsulenza tecnica, la quale ha fatto riferimento a elementi estraneialla dialettica processuale, sostituendosi alla parte onerata nellaprova dei fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione.Con riferimento a tale censura deve essere in primo luogo disattesal’eccezione di giudicato, giustificata dalla controricorrente tramite ilrichiamo della decisione emessa nella causa di opposizione di terzo,nel quale fu appunto dedotto l’acquisto per usucapione. Vale, infatti, ilprincipio secondo cui l'opposizione di terzo, prevista dall'art 619c.p.c., ha il solo fine di sottrarre all'espropriazione un bene su cui ilterzo vanta un diritto reale, e si esaurisce perciò nell'accertamentodell'illegittimità dell'esecuzione sul bene. L'indagine e la decisionesulla sussistenza del diritto reale vantato dal terzo - diversamentedall'azione di rivendicazione - ha un'efficacia soltanto incidentale, enon di cosa giudicata (Cass. n. 6947/1980: n. 33082/2025).Nondimeno il motivo è infondato. La questione controversariguardava la corrispondenza, quanto all’oggetto, fra i titoli del 1981 el’atto del 1993. Posto che sul difetto di corrispondenza si fondava ladomanda di usucapione proposta dalla società, la Corte d’appello hademandato al consulente un accertamento in ordine alla estensionedei titoli. La prova dell’alienità non è stata data perciò dallaconsulenza, ma dai titoli, per la cui ricostruzione, la Corte di meritoha fatto ricorso all’ausilio di un consulente tecnico. Il che non rilevaNumero registro generale 20734/2021Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 12569/2026Data pubblicazione 04/05/2026alcuna anomalia: la consulenza tecnica ben può essere disposta achiarimento della prova documentale costituita dai titoli (Cass. n.2944/1968).In quanto al fatto che il consulente avrebbe acquisito documenti nonprodotti, elencati a pag. 23 del ricorso, il rilievo è tardivo: in materiadi consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fattiprincipali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delleeccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fattiprincipali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limitidi documenti che il consulente nominato dal giudice accerti oacquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione delcontraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile adiniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'attoviziato o alla notizia di esso (Cass. S.U. n. 3086/2022). Da quil’onere del ricorrente in cassazione, anche in virtù dell'art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare che detta eccezione è statasollevata tempestivamente ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.subito dopo l'assunzione della prova e, se disattesa, riproposta insede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c.,dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione epertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo (Cass.n. 23896/2016).Tali oneri non sono stati assolti dall’odierna ricorrente.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.934 e 2697 c.c. Si fa notare che le porzioni, non comprese nei titoli diprovenienza secondo la Corte d’appello, erano quelle ai piani superioririspetto a quelle formalmente acquistate con gli atti del 1981.Trattandosi di sopraelevazioni erano comprese nel titolo, in forza delNumero registro generale 20734/2021Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 12569/2026Data pubblicazione 04/05/2026principio secondo cui la compravendita di un terreno su cui insistanodelle costruzioni comporta, a titolo negoziale e non in base alprincipio della accessione, il trasferimento anche dei relativi immobili,ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che ilvenditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altrila proprietà del fabbricato costituendo formalmentesul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensidell'art. 952 c.c.Il motivo è infondato.Il principio richiamato con il motivo si riferisce alla vendita di unterreno sul quale è stata edificata una costruzione, che non è lasituazione dedotta in causa, nella quale oggetto del trasferimento,come emerge dal ricorso, non fu il terreno, ma porzioni di uncomplesso immobiliare presenti nei livelli inferiori. L’estensione deltitolo alle porzioni “presenti nei livelli superiori” non trova alcunagiustificazione nel principio dell'accessione, il quale comportanecessariamente l'appartenenza ad un unico proprietario del suolo edi ogni costruzione edificata sulla relativa verticale; il che non vuoldire affatto che l’alienazione di una delle porzioni di piano ubicate alpieno inferiore della verticale comprenda automaticamente le porzionial piano superiore. Comprenderà al limite la comproprietà del suolosu cui l’edificio è costruito, ferma l’acquisto in proprietà esclusiva neilimiti della sola porzione oggetto dell’alienazione.Il terzo motivo denunzia difetto di motivazione sul punto centraledella lite, riguardante la proprietà aliena delle porzioni esistenti neilivelli superiori, rispetto alle quali la Corte d’appello avrebbe ipotizzatouna identificazione catastale autonoma che non trovava rispondenzanegli atti di causa.Numero registro generale 20734/2021Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 12569/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il motivo è inammissibile, essendo invero evidente che, sotto l'egidadel vizio di motivazione assente, si denunzia la decisione impugnata,con riguardo agli accertamenti in fatto da essa compiuti circal’identificazione delle porzioni oggetto di acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA].Si ricorda il principio consolidato, secondo cui al giudice di legittimitànon è dato di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale,ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., delleargomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in viaesclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento,di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331/2020; n.27197/2011; 2357/2004). Si palesa, in sostanza, l'intento del motivoin discorso di riproporre un inammissibile giudizio sul fatto in sede dilegittimità.Le spese seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 4.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliNumero registro generale 20734/2021Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 12569/2026Data pubblicazione 04/05/2026esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; compensa perintero le spese tra i ricorrenti principali ed incidentali. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Mocci