CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, confermativa della eseguibilità della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo, che l'omessa valutazione di memorie difensive non determina, in sé, alcuna nullità, salva la verifica della congruità e completezza della motivazione del provvedimento giudiziale conclusivamente adottato (tra le molte, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01); che tale verifica risulta nella specie superata, perché la pericolosità sociale del condannato è nel provvedimento argomentata mediante logici ed esaurienti richiami alla sua biografia criminale, all'assenza di un valido titolo di permanenza e soggiorno, all'insussistenza di validi riferimenti socio-lavorativi, sicché anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i