CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 02901/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13278-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di TERAMO del 12/12/2019; F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 13278/2020 Numero sezionale 8838/2021 Numero di raccolta generale 2901/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con decreto del 12 dicembre 2019, il Tribunale di Teramo ha liquidato il compenso spettante all’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale Commissario giudiziale del concordato preventivo proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] 2 di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2018, ai sensi dell’art. 161, co. 6, l.fall., tenendo conto che la procedura era stata dichiarata estinta nel 2019 per rinunzia; 1.1. avverso detto decreto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione affidato a due motivi, successivamente corredato da memoria; la società intimata non ha svolto difese; 2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2.1. con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 165 l.fall., nonché 5, co. 1, e 2, d.m. 25 gennaio 2012 n.30, avuto riguardo all’erronea quantificazione del compenso spettante al Commissario giudiziale in caso di rinuncia alla domanda di concordato preventivo prima dell’adunanza dei creditori; 2.2. il secondo mezzo denunzia la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 135 c.p.c. e degli artt. 39 e 165 l.fall. nonché «motivazione totalmente carente», per avere il tribunale disatteso immotivatamente il criterio della proporzionalità all’attività espletata, liquidando un compenso di Euro 10.000,00 a fronte di un valore minimo del compenso spettante pari ad Euro 76.022,97; Ric. 2020 n. 13278 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -2- F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 13278/2020 Numero sezionale 8838/2021 Numero di raccolta generale 2901/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 3. il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo, in quanto la motivazione della decisione appare tautologica, limitandosi il tribunale ad indicare i valori di attivo e passivo (non anche i valori minimo e massimo del compenso liquidabile) e a dare atto sinteticamente dell’opera prestata («sino alla predisposizione della istanza ex art. 173 l.f. previa redazione ed invio della relazione ex art. 172 l.f.») senza motivare sui criteri in concreto adottati per pervenire alla quantificazione del compenso (v. Cass. 26894/2020, 16856/2017, 14581/2010 in ipotesi di cessazione dalle funzioni prima dell’omologazione); 3.1. anche più di recente questa Corte ha avuto modo di ribadire che ai fini della liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale del concordato preventivo «non è sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili, per la loro genericità, ad una serie indeterminata di casi, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti l'"iter" logico-intellettivo seguito dal tribunale per arrivare alla liquidazione, tramite l'espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti» (Cass. 6806/2021; cfr. Cass. 4713/2021); 4. il decreto va quindi cassato per una più specifica e pertinente motivazione sui criteri seguiti nella liquidazione del compenso per cui è causa, oltre che per la pronuncia sulle spese di lite. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 13278 sez. M1 - ud. 12-10-2021 -3- F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S