CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 15454/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina, con il provvedimento indicato inepigrafe, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] – persona in espiazione dipena inflitta per il reato di bancarotta, attualmente in regime di affidamento in prova – laquale aveva chiesto l’autorizzazione a partecipare ad un ritiro spirituale, nell’agosto 2025,presso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo trattarsi di attività atte a contribuire al processo di reinserimentosociale.3. Sono ricorribili per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111Cost., in quanto suscettibili di incidere sul contenuto effettivo della misura, i provvedimentiche determinino modifiche – purché non occasionali e contingenti - relative allo svolgimentodi misure alternative (Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 – 01 eSez. 1, n. 15683 del 13/12/2002, dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015 – 01; si veda ancheSez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565 – 01, a mente della quale: ‹‹Avversoi provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica dellemodalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile, in virtùdell'art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cuisiano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo "status libertatis"››.4. Stante il carattere evidentemente occasionale e contingente dell’invocataautorizzazione, non vi è spazio per l’impugnazione in sede di legittimità, per cui il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento diuna somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]