CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38346/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. CCM") l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Velletri in data 18 marzo 2022 con la quale veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 318 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] iolanda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima quale funzionaria dello Stato civile del Comune di Nettuno, la seconda e la terza titolari di un C.A.F. e il Richieri, quale intermediario, avrebbero favorito numerosi cittadini brasiliani, dietro compenso, per ottenere la residenza in Italia e il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza di avo italiano. La corruzione, stando alla ricostruzione dei fatti operata nell'ordinanza, e consistita nell'avere la Taurelli e i coindagati ricevuto la somma di euro 3.500/4.500 per ciascun richiedente, per rilasciare, nel più breve tempo possibile, il certificato di cittadinanza. L'ordinanza da atto che, sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria, delle intercettazioni e dei riscontri documentali, emergeva che: -la Taurelli metteva a disposizione degli immigrati 5 appartamenti dei quali aveva la disponibilità nel Comune di Nettuno affinchè costoro potessero ivi indicare la residenza, che era concessa in tempi strettissimi, anche in un solo giorno, il che vuoi dire che non era sottoposta al vaglio dei sopralluoghi da parte della polizia locale nel previsto periodo di 45 giorni; -le dichiarazioni di cessione di fabbricato, sulla scorta delle quali era attribuita la residenza, precedevano l'ingresso in Italia per i provenienti dall'estero; -i richiedenti venivano indicati come provenienti da comuni presso la cui anagrafe, talvolta, non erano mai stati registrati, altre volte erano registrati con generalità difformi. [OSCURATO:PERSONA] della cautela dà, inoltre, atto che: -le verifiche effettuate nelle abitazioni dalla polizia giudiziaria non consentivano di rintracciare gli interessati all'interno delle residenze, ovvero consentivano di escludere che taluni richiedenti vi avessero mai alloggiato nel periodo indicato dalla pratica amministrativa; -le intercettazioni disposte consentivano di verificare, tra i concorrenti, la circolarità del passaggio di informazioni e di notizie sulle pratiche e sul loro costo di euro 4.500, sui sopralluoghi effettuati dalla polizia locale, sulle modalità con cui far entrare in Italia i cittadini brasiliani provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] in epoca di chiusura delle frontiere per la crisi pandemica, sulla effettività o meno della linea di sangue di determinati richiedenti. Nella ordinanza impugnata viene, infine, precisato che l'indagato era addetto al controllo delle linee di discendenza, tramite i documenti che gli venivano forniti, e lui stesso forniva i nominativi di richiedenti la cittadinanza alla Taurelli, partecipando alla spartizione degli introiti derivanti dalle pratiche. L'indagato risultava coinvolto nell'accoglienza dei cittadini brasiliani provenienti dall'estero non solo con attività materiale, ma anche amministrativa, fornendo alla polizia di frontiera la dichiarazione di garante per i cittadini provenienti dall'estero, come da documentazione acquisita per taluni. La polizia giudiziaria aveva, infine, modo di verificare che egli, quantomeno dalla fine del 2020 al gennaio 2021, si trovava in pianta stabile nell'ufficio della Taurelli in Comune, ove rispondeva al telefono, lavorava al computer, occupava la postazione della predetta, in sua assenza, e lavorava le sue pratiche, anche risolvendo difficoltà insorte. La sua presenza negli uffici comunali con tali modalità non poteva, quindi, essere ricondotta, a giudizio del Collegio della cautela, all'attività di censimento per la quale l'indagato aveva ricevuto l'incarico come rilevatore nel quadriennio 2018-2021, anche in considerazione del fatto che il coinvolgimento di Richieri era anche documentale, essendo stati sequestrati cinque contratti da lui stesso stipulati con altrettanti cittadini brasiliani per la prestazione di servizi aventi ad oggetto la cittadinanza. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione Richieri, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge per carenza delle esigenze cautelari, in relazione al pericolo di reiterazione del reato, indicando, quali circostanze favorevoli a Richieri, a sostegno dell'assenza di pericolosità sociale, la sua condizione di incensuratezza, il tempo trascorso dalla presunta commissione dei fatti (dal mese di gennaio 2019 al 9 febbraio 2021), la rescissione di ogni rapporto con i coindagati, l'apertura di una nuova attività lavorativa nel settore dell'allevamento per cani, il ruolo marginale nella vicenda di corruzione per cui si procede (con vantaggi economici esigui per il ricorrente) funzionale solamente alla verifica della regolarità della documentazione estera attestante la linea di sangue con l'avo italiano e la traduzione della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo. 2. La difesa, invero, nell'enunciare le circostanze a suo avviso fondanti un giudizio di carenza assoluta di esigenze cautelari, non fa che riproporre i motivi di gravame presentati dinanzi al Tribunale del riesame, senza confrontarsi con la puntuale motivazione dello stesso. D'altro canto, il ragionamento alla base del provvedimento impugnato non risulta né carente, né affetto da manifesta illogicità quanto alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale adeguatamente riportato plurimi parametri di valutazione ai fini di riconoscere un pericolo di recidivanza attuale, soffermandosi sull'ampio arco temporale dei fatti, sulla ripetitività delle condotte, sempre peraltro funzionali a superare eventuali ostacoli nello svolgimento delle pratiche di regolarizzazione in violazione degli artt. 318 e 321 cod. pen. grazie all'intervento del pubblico ufficiale corrotto (nella specie, funzionari dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Nettuno), sulla capacità di Richieri di ritagliarsi un ruolo personale nell'accoglienza dei cittadini basiliani provenienti dall'estero con riguardo all'ingresso nel territorio, all'ospitalità e alle pratiche amministrative di frontiera, sulla spartizione degli introiti con le coindagate. 2.1. Il pericolo di reiterazione del reato è stato correttamente ritenuto immanente, concreto e attuale, poiché la fluidità di comunicazione con numerosi cittadini brasiliani, la continua necessità di regolarizzazione che questi ultimi possono avere sul territorio italiano, la capacità imprenditoriale dimostrata dagli indagati di captare tali esigenze, volgendole in utilità senza curarsi che l'azione fosse svolta in modo illecito per il coinvolgimento diretto del pubblico ufficiale, sono persistenti nel tempo e tuttora attuali. La giovane età di Richieri è irrilevante, avendo lo stesso dimostrato di sapere rapidamente inserirsi nel contesto criminoso che collegava gli uffici comunali con la realtà imprenditoriale territoriale. E' risultato dimostrato che egli non era, come vorrebbe la difesa, un mero traduttore di documenti autentici, né l'asserito allevamento di cani consente di ritenere recisi i legami che ha intrapreso con gli ambienti della immigrazione internazionale. Le conversazioni intercorse tra Taurelli, [OSCURATO:PERSONA] e Richieri, a partire dal gennaio 2021, dimostrano che la circolarità delle informazioni tra i tre era finalizzata a fare conoscere a ciascuno guanto sapevano delle indagini in corso e quanto dichiaravano agli operanti, col chiaro fine di mistificare e ostacolare le indagini in corso. 2.2. Quanto alla scelta della misura cautelare, il Collegio, con motivazione congrua e logica, oltre a richiamare le argomentazioni del G.i.p., sottolinea come solo la misura detentiva, accompagnata dalle prescrizioni ulteriori del divieto di comunicazione e di incontro, può costituire un deterrente a delinquere. Ciò alla luce della caratura criminale e della capacità organizzativa dimostrata dal ricorrente. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav