CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 02016/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 00hae85) nato inTunisia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di Padova udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Padova con la sentenza del 17aprile 2024 condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 14 co.5 quater D.Lgs 268/98 alla pena di 10.000 euro di multa. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputato tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza avente ad oggetto la violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 14 co. 5 quater D.Lgs. 286/98 e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è all’evidenza inammissibile ai sensi dell’art. 591 co 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 585 cod. proc. pen. per non essere stati osservati i termini per proporre ricorso. La sentenza è stata pronunciata in data 17 aprile 2024; il termine per il deposito scadeva il 2 maggio 2024 e il termine per proporre impugnazione il 1° giugno 2024, giorno feriale, stante il fatto che l’imputato era presente all’udienza. Il ricorso è stato invero depositato tardivamente il 3 giugno 2024. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della tardiva proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/202